Stando alle consolidate indicazioni della prassi erariale, l’effettiva
esecuzione dei lavori è
condizione essenziale per la spettanza delle detrazioni, che sarà vagliata dall’amministrazione finanziaria (tra le molte, si veda la
circolare 7/E/2021), mentre il meccanismo dell’apposizione del
visto di conformità è funzionale a suggellare il
controllo formale sull’esistenza dei requisiti che danno diritto ai bonus fiscali ai fini della fruizione alternativa di questi ultimi mediante
cessione del credito o
sconto in fattura (e oggi anche della fruizione diretta in dichiarazione, nel caso del 110%), anche con riferimento a una sola quota parte delle spese da sostenersi.