Ruolo e compiti del costruttore edile
Innanzitutto va chiarito che con la presente nota si vuol prendere in considerazione la figura del costruttore edile, ovvero di chi procede alla realizzazione di una costruzione edilizia, e non del costruttore quale produttore di un bene mobile, realizzatore, fabbricante di un prodotto finito, di una sua componente o della materia prima. Costruttore/produttore, quest’ultimo, che soprattutto nella legislazione di provenienza europea viene individuato e denominato in termini di “fabbricante”, rendendo così più netta e concreta la distinzione tra le due figure.
Sicché, tornando e limitandoci al costruttore edile, va premesso che in realtà non esiste nella legge italiana una definizione ed una disciplina precisa, ben delimitata e definita, per ambiti, oggetto di attività e requisiti professionali, che possa renderne compiutamente il senso, la portata e gli effetti, non solo in termini giuridici ma anche in termini più strettamente professionali. Esistono invece rappresentazioni e caratterizzazioni in ambiti diversi, con prescrizioni e previsioni diverse, in ragione dei diversi obiettivi perseguiti dal legislatore.
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