Rimozione amianto tettoia: cosa fare se ce l’ha il vicino?
Facciamo un esempio.
Il vicino di casa ha nel giardino una costruzione con una tettoia in eternit. Ormai è risaputo che è un materiale pericoloso per la salute delle persone e se sbriciolato e inalato può causare danni gravi, tra cui la nascita di tumori. Per questo motivo, viene chiesta la rimozione della tettoia al proprietario, che però non si adopera per intervenire e non fa la segnalazione alla pubblica autorità.
A questo punto, quale iter è possibile adottare per risolvere la questione?
In primis, si verifica che non ci siano precedenti segnalazioni alle autorità, e se eventualmente ci siano stati controlli da parte di tecnici, che hanno stabilito la non necessità di rimuoverla e bonificarla, perché non disperde materiale nell’aria. Un controllo comunque è essenziale per sincerarsi che la propria salute sia tutelata.
>>> Potrebbe interessarti: Bonus Facciate, include sostituzione di ringhiera del balcone e rifacimento scala?
Amianto: interventi di recupero o rimozione
L’amianto è un minerale fibroso, che veniva usato negli anni 80’- primi 90’ nell’edilizia e in altri settori. Dal 1992 è stato ritenuto dannoso per la salute umana e bandito come materiale nell’edilizia con la Legge 27 marzo 1992.
È stato poi classificato dalla normativa europea in materia (Regolamento CE 1272/2008 inerente la “Classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele”) in Categoria di pericolo 1A, Categoria di pericolo STOT RE 1 e le indicazioni di pericolo sono:
- H350: può provocare il cancro;
- H372: provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata e ripetuta.
Dal 1992, dopo la scoperta della sua nocività, è stato vietato nelle costruzioni. Da quel provvedimento è iniziata una serie di opere di bonifica per sostituirlo con materiali diversi.
Le tettoie in eternit (come nell’esempio), devono essere rimosse obbligatoriamente se sono degradate (fessure o crepe) o comunque appaiono sbriciolate, perché possono rilasciare nell’aria le microfibre dannose. In alternativa, possono essere adottati interventi di recupero:
- l’incapsulamento, ossia il trattamento con prodotti penetranti o ricoprenti che, a seconda del tipo di prodotto usato, tendono ad inglobare le fibre di amianto e a ripristinare l’aderenza al supporto o a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta.
- la sovracopertura, altra soluzione che comporta l’installazione di una barriera a tenuta, che separi l’amianto dalle aree occupate dell’edificio; la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni.
Nel caso della rimozione di coperture, bisogna presentare la pratica edilizia della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
I lavori di rimozione devono essere fatti da aziende specializzate, iscritte all’Albo dei gestori ambientali, perché si occuperanno poi anche dello smaltimento dei materiali.
Invece, quando l’amianto risulta compatto e in buone condizioni, non c’è l’obbligo di rimozione, ma vengono stabiliti dei controlli periodici svolti da tecnici specializzati, per monitorare la situazione in modo da intervenire in caso di degrado.
Ma non è il privato che decide, bensì la Pubblica Amministrazione che coordina e dispone quali interventi si possano fare.
>>> Leggi anche: Edilizia libera, nessun obbligo di asseverazione e visto di conformità
Coperture in amianto: segnalazioni
I proprietari degli immobili che contengono materiali in eternit devono presentare denuncia all’Asl (Azienda sanitaria locale), in caso contrario, il vicino potrà rivolgersi alle pubbliche autorità per segnalarlo.
Una sentenza recente del Tar Campania ha stabilito che l’Asl è tenuta a rispondere sulle istanze di accesso formulate dal privato per conoscere i provvedimenti adottati.
I giudici amministrativi hanno ritenuto illegittimo il silenzio-rigetto dell’Asl sulla richiesta di accesso agli atti, in quanto è suo “interesse concreto e attuale a sapere se il manufatto in eternit è stato tolto, o almeno incapsulato, o perché l’Amministrazione non ha ancora adottato provvedimenti al riguardo.”
Superbonus e rimozione amianto sui tetti
È possibile far rientrare nella super agevolazione le spese sostenute per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto, ma ad una condizione: i costi devono essere strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili.
Come abbiamo visto, nelle coperture possono esserci tracce di amianto, con l’occasione del Superbonus molti proprietari vorrebbero rifarlo prevedendo una giusta coibentazione, quindi rimuovere e smaltire il materiale fibroso.
Come ha precisato le Entrate è possibile usare la super detrazione, ma è utile fare un riepilogo su quando e quali sono le principali condizioni affinché il Superbonus sia riconosciuto per la coibentazione del tetto, ovvero è necessario:
- che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno;
- che venga garantito il salto di due classi energetiche per l’edificio;
- che in totale gli interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incidano su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente.
>>> Non perderti: Superbonus e schermature solari: i requisiti ENEA
Foto di copertina: iStock/France68