Pergola in centro storico, il permesso di costruire è necessario?

Il centro storico è una porzione di città che possiede caratteristiche architettoniche e urbanistiche tali da essere considerate omogenee rispetto alla storia stratificata del tessuto urbano. Soprattutto negli ultimi tempi, le normative sono cambiate anche per garantire il rispetto delle peculiarità dei centri storici, considerati dei veri patrimoni socio-culturali. La legislazione urbanistica vigente si propone di valorizzare e di conservare i centri storici, considerati come beni culturali (D.L. 42/2004), rimandando la definizione degli interventi consentiti, sia a livello urbanistico che architettonico, ai piani regolatori e ai piani attuativi corrispettivi dei singoli Comuni.

Infatti, nei centri storici, sono applicati molte volte dei vincoli per conservare i beni di particolare interesse architettonico/ storico da interventi troppo invasivi.

Ma se si volesse realizzare un pergolato in un contesto di questo tipo si potrebbe fare? Vediamo un caso pratico nel dettaglio.

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Il proprietario di un’abitazione che si trova dentro le Mura Aureliane a Roma realizza un grosso pergolato dell’altezza di circa 2,70 m, per una superficie totale di circa 120,00 mq all’interno del proprio terrazzo. Il manufatto era inserito a traverse di legno incassate o imbullonate alla facciata e appoggiate su montanti fissati al pavimento adiacenti al parapetto del terrazzo allineato alla facciata principale. Dal Municipio Roma I viene emessa la Determinazione Dirigenziale, con la quale l’ente aveva intimato la rimozione o demolizione di opera censurata come priva di titolo edilizio. A questo punto, il proprietario presenta ricorso per annullare il provvedimento e il Tar del Lazio accoglie la richiesta con la sentenza n. 5634 del 12 maggio scorso. Infatti, la struttura leggera anche se in centro storico va considerata come un “arredo” e dunque non necessita di permesso di costruire.

I giudici hanno condiviso la tesi del ricorrente secondo cui le strutture esterne qualificabili come “pergolati”, per la loro funzione ornamentale e di migliore fruizione degli spazi aperti, non necessitano di alcun titolo edilizio. Questa sentenza si inserisce in un lungo dibattito in tema di tensostrutture, tende, pergotende e pergolati la cui qualificazione edilizia è molto discussa. L’argomento è ampiamente trattato anche alla luce del “Bonus Verde” e per tutte le contestazioni in tema di condominio e decoro urbano.

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Attività edilizia libera anche in centro storico

Quindi per i giudici “il pergolato costituito da travi in legno avvitate a parete e da pilastri in legno appoggiati sul pavimento e copertura costituita per lo più da plastica e rampicanti, in cannicciata, in modo da non costituire neppure riparo per la pioggia“, e riconosciuto anche dal Consulente tecnico del PM “non propedeutico ad eventuali ampliamenti”, deve essere considerato un semplice “arredo da terrazzo“, e quindi non ha bisogno del permesso di costruire e non è oggetto di obbligo di demolizione.

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Infatti, il Tribunale amministrativo ha sostenuto che il pergolato è “una struttura realizzata al fine di adornare ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; di norma quindi, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio” a meno che, ma non è il caso in esame, come accertato dal CT, sia provvisto di copertura e di tamponature non facilmente amovibili che lo qualifichi alla stregua di una tettoia“.

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Foto di copertina: iStock/ Angelafoto