Pergotenda di grandi dimensioni, autorizzazione antisismica necessaria

Il caso.

Il proprietario di un’unità immobiliare ha presentato una SCIA avente come oggetto la realizzazione di una pergotenda.

Tuttavia, il Comune, ha ritenuto l’intervento più la realizzazione di un pergolato che di una pergotenda. Tant’é che rigetta la richiesta e afferma l’inefficacia della SCIA presentata, dal momento che non è presente l’autorizzazione sismica del Genio Civile, necessaria per realizzare un pergolato. A questo punto, il Comune richiede la demolizione dell’opera. Gli atti dell’Amministrazione comunale sono stati impugnati al TAR competente che, tuttavia, al momento dell’esito, ha rigettato il ricorso e ne ha confermato la legittimità.

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Secondo l’Amministrazione la pergotenda é più simile a un pergolato

Uno degli aspetti fondamentali della vicenda rimane la valutazione tecnico-discrezionale con la quale il Comune ha considerato la struttura più un pergolato, che una pergotenda (definita così dal privato ricorrente). Il Comune ha analizzato il caso specifico e l’ha definito pergolato perché la struttura aveva una superficie di oltre 20mq ed era realizzata in legno massello, quindi si allontanava dall’idea tipica di pergotenda.
Per cui l’Amministrazione comunale, nonostante l’intervento fosse stato riferito alla realizzazione di una pergotenda, non l’ha ritenuta tale.
Per le corrette definizioni degli interventi edilizi è bene riferirsi a una sentenza del Consiglio di Stato (sent. n. 5008/2018) che considera:

  • il pergolato, una struttura costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono;
  • la pergotenda, un mero arredo esterno, di modeste dimensioni facilmente ed immediatamente rimovibile.

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La sentenza, sopra descritta, permette al Comune di procedere con una valutazione tecnico-discrezionale riguardo l’oggetto dell’intervento edilizio e di rideterminarlo e ridefinirlo con una giusta motivazione.

Da questa valutazione, l’intervento edilizio in questione è stato ricondotto alla realizzazione di un pergolato, e quindi é risultato necessario applicare le norme adeguate a questa precisa opera. In particolare, il Regolamento regionale n. 14 del 13 luglio 2016 della Regione Lazio (superato dal Regolamento regionale 26 Ottobre 2020 n. 26) impone la preventiva autorizzazione sismica del Genio Civile per gli interventi edilizi di costruzione di “pergolati con struttura in legno o acciaio, di altezza massima di 3,50 metri con superficie maggiore di 20 metri quadrati“.

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Pergolato: autorizzazione sismica necessaria perché la SCIA abbia effetto

Dopo la presentazione della SCIA, l’Amministrazione comunale ha il potere di controllo di natura preventiva a carattere autorizzatorio-concessorio. Nel termine di 60 giorni o di 30 in caso di materia edilizia, questa è tenuta ad adottare un provvedimento di carattere conformativo, quindi inibitorio diretto a frenare la prosecuzione e a eliminare gli effetti non legittimi dell’attività intercorsa. Superato il termine, l’Amministrazione può adottare gli stessi provvedimenti di carattere conformativo già citati, nel termine non superiore ai dodici mesi e dichiarare se esistano ulteriori ragioni di interesse pubblico.

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Inoltre, da ricordare che la SCIA deve essere caratterizzata da tutti gli elementi (e le eventuali autorizzazioni preventive) richiesti dalla legge; ma, non decorre il termine di 18 mesi per l’intervento repressivo. Quindi, la SCIA da sola non può produrre effetti concreti, senza la presenza ulteriore dell’autorizzazione sismica.

Riassumendo, la pergotenda in legno massello e di notevoli dimensioni può essere assimilata a un pergolato per il quale è necessaria l’autorizzazione sismica: senza di quest’ultima, la SCIA presentata non produce effetti l’Amministrazione può comunque intervenire, anche a distanza dei 18 mesi, nonostante siano prescritti dalla normativa (TAR Lazio, Roma, sent. n. 7089/2021).

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Foto di copertina: iStock/krblokhin