Articolo Normativa

Legge Regionale Umbria 27/12/2006 n. 18

Legislazione turistica regionale.

Articolo 102

Norma finanziaria

TITOLO VI - Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 2 comma 1 lettera a) si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, che assume la nuova denominazione “Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo” (cap. 5350 ).

2. Per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 6 si provvede con gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 02.1.005 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Amministrazione del personale e servizi comuni” (cap. 560).

3. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 7 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo” (cap. 5300 di nuova istituzione).

4. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 9 comma 4 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo” (cap. 5310 di nuova istituzione) con le risorse all’uopo destinate ai sensi della presente legge.

5. Per il finanziamento degli oneri previsti all’articolo 11 comma 3 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo” (cap. 5302).

6. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 13 comma 4 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo” (capp. 5303 e 5304).

7. Al finanziamento degli oneri del personale previsti all’articolo 19 comma 1 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo” (cap. 5305 di nuova istituzione).

8. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 97 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.2.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Attività di sostegno alle imprese e operatori turistici” (cap. 9281).

9. Al finanziamento degli oneri conseguenti al trasferimento delle funzioni e compiti di cui all’articolo 107 si fa fronte con le risorse stanziate ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999 n. 3 nell’unità previsionale di base 02.1.001 denominata “Relazioni istituzionali” (cap. 716/1021 - 716/1022 – 717/1021 – 717/1022) del bilancio di previsione con le modalità ed i criteri previsti agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 .

10. Per l’esercizio 2007 al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si provvede con le risorse disponibili nelle unità previsionali di base 09.1.001 e 09.2.002 per il finanziamento delle leggi regionali 19 novembre 2001, n. 29 (capp. 5302-5303-5304-5350) e 12 settembre 1994 n. 33 (cap. 9281).

11. Per l’esercizio 2007 al finanziamento degli oneri di cui al comma 7 si provvede con le risorse disponibili nella unità previsionale di base 02.1.005 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Amministrazione del personale e servizi comuni” (cap. 269).

12. Per gli anni 2008 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

13. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Principi e finalità
Articolo 2 - Funzioni della Regione
Articolo 3 - Funzioni delle province
Articolo 4 - Funzioni dei comuni
Articolo 5 - Documento triennale di indirizzo strategico
Articolo 6 - Commissione per la promozione della qualità
Articolo 7 - Osservatorio regionale sul turismo
Articolo 8 - Servizi di informazione e accoglienza turistica
Articolo 9 - Progetti e prodotti integrati e collettivi
Articolo 10 - Consorzi turistici e società consortili turistiche
Articolo 11 - Associazioni pro-loco
Articolo 12 - Promozione
Articolo 13 - Agenzia di promozione turistica
Articolo 14 - Funzioni e compiti dell’Agenzia
Articolo 15 - Organi dell’Agenzia
Articolo 16 - Amministratore unico
Articolo 17 - Comitato di concertazione
Articolo 18 - Collegio dei revisori dei conti
Articolo 19 - Personale dell’Agenzia
Articolo 20 - Funzioni di vigilanza e controllo
Articolo 21 - Attività ricettiva
Articolo 22 - Esercizi alberghieri
Articolo 23 - Definizioni
Articolo 24 - Dipendenza
Articolo 25 - Piccoli appartamenti - suites
Articolo 26 - Posti letto
Articolo 27 - Classificazione
Articolo 28 - Direttore d’albergo
Articolo 29 - Esercizi extralberghieri
Articolo 30 - Country house - residenze di campagna
Articolo 31 - Case e appartamenti per vacanze
Articolo 32 - Case per ferie
Articolo 33 - Case religiose di ospitalità
Articolo 34 - Centri soggiorno studi
Articolo 35 - Ostelli per la gioventù
Articolo 36 - Kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi
Articolo 37 - Rifugi escursionistici
Articolo 38 - Classificazione
Articolo 39 - Esercizi ricettivi all’aria aperta
Articolo 40 - Definizioni
Articolo 41 - Classificazione
Articolo 42 - Strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico e campeggi didattico-educativi
Articolo 43 - Aree attrezzate di sosta temporanea
Articolo 44 - Residenze d’epoca
Articolo 45 - Strutture ricettive a gestione non imprenditoriale
Articolo 46 - Esercizi di affittacamere
Articolo 47 - Bed and breakfast
Articolo 48 - Case ed appartamenti locati ad uso turistico
Articolo 49 - Validità della classificazione
Articolo 50 - Apertura degli esercizi ricettivi
Articolo 51 - Denominazione
Articolo 52 - Autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva e dichiarazione di inizio attività
Articolo 52 bis - Commissione per le residenze d’epoca.
Articolo 53 - Elenchi delle strutture ricettive
Articolo 54 - Obblighi del titolare dell’attività ricettiva
Articolo 55 - Sospensione dell’autorizzazione
Articolo 56 - Decadenza dell’autorizzazione
Articolo 57 - Revoca dell’autorizzazione
Articolo 58 - Chiusura temporanea e cessazione dell’attività
Articolo 59 - Reclamo
Articolo 60 - Superfici, altezze e volumi
Articolo 61 - Piscine natatorie
Articolo 62 - Sanzioni amministrative
Articolo 63 - Agenzie di viaggio e turismo
Articolo 64 - Filiali delle agenzie di viaggio e turismo
Articolo 65 - Requisiti per l’esercizio dell’attività
Articolo 66 - Garanzia assicurativa
Articolo 67 - Autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo
Articolo 68 - Apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo
Articolo 69 - Elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali
Articolo 70 - Chiusura temporanea
Articolo 71 - Obblighi del titolare
Articolo 72 - Direttore tecnico
Articolo 73 - Abilitazione professionale
Articolo 74 - Elenco provinciale dei direttori tecnici
Articolo 75 - Sospensione dell’autorizzazione
Articolo 76 - Revoca dell’autorizzazione
Articolo 77 - Associazioni senza scopo di lucro
Articolo 78 - Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale
Articolo 79 - Sanzioni amministrative
Articolo 80 - Impresa professionale di congressi
Articolo 81 - Professione turistica
Articolo 82 - Guida turistica specializzata
Articolo 83 - Guida ambientale-escursionistica
Articolo 84 - Accompagnatore turistico
Articolo 85 - Abilitazione professionale
Articolo 86 - Riconoscimento e estensione dell’abilitazione
Articolo 87 - Elenchi provinciali delle professioni turistiche
Articolo 88 - Riqualificazione e aggiornamento professionale
Articolo 89 - Sospensione e cancellazione dall’elenco
Articolo 90 - Esenzione dall’obbligo dell’abilitazione professionale
Articolo 91 - Ingresso gratuito
Articolo 92 - Tariffe
Articolo 93 - Sanzioni amministrative
Articolo 94 - Finanziamenti per la ricettività
Articolo 95 - Interventi ammessi a finanziamento
Articolo 96 - Interventi ammissibili
Articolo 97 - Provvidenze
Articolo 98 - Convenzioni
Articolo 99 - Vincolo di destinazione
Articolo 100 - Riparto stanziamenti
Articolo 101 - Accreditamento dei fondi
Articolo 102 - Norma finanziaria
Articolo 103 - Strutture ricettive agrituristiche
Articolo 104 - Potere sostitutivo
Articolo 105 - Concessione di benefici
Articolo 106 - Clausola valutativa
Articolo 107 - Norme transitorie e finali
Articolo 108 - Norme regolamentari e atti di indirizzo e coordinamento
Articolo 109 - Abrogazione di norme