Legge Regionale Toscana 27/7/2007 n. 45
Articolo 3
Riconoscimento della qualifica di IAP
CAPO II - Riconoscimento dell’imprenditore e imprenditrice agricolo professionale
Riconoscimento della qualifica di IAP
1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di IAP:
a) per la realizzazione del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) il soggetto deve assolvere, in base al proprio titolo di studio, formativo o professionale, o all’esperienza professionale maturata, ad una delle condizioni tra quelle stabilite nel regolamento di cui all’articolo 7;
b) per la realizzazione del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) il soggetto fa riferimento: per le attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento di animali, alle tabelle parametriche adottate dalla provincia, d’intesa con le comunità montane nei territori di relativa competenza e nel rispetto dei criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 7; per le altre attività agricole, ai criteri e parametri indicati nel regolamento di cui all’articolo 7;
c) per la realizzazione del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) il soggetto fa riferimento alla propria situazione reddituale, rilevata in base ai criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 7.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Definizione di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale
Articolo 3 - Riconoscimento della qualifica di IAP
Articolo 4 - Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP
Articolo 5 - Iscrizione degli IAP
Articolo 6 - Vigilanza e controllo. Sanzioni
Articolo 7 - Regolamento regionale
Articolo 8 - Redditività dellazienda agricola
Articolo 9 - Conservazione dellintegrità aziendale
Articolo 10 - Funzioni amministrative
Articolo 11 - Dichiarazione unica aziendale
Articolo 12 - Coordinamento sistematico degli aiuti di Stato
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 34/2001
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 18 della l.r. 39/2000
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 6 della l.r. 69/1995
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 3 della l.r. 23/2000
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 2 della l.r. 19/1989
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Norme transitorie
Articolo 20 - Norma finale
