Legge Regionale Puglia 10/6/2008 n. 14
Articolo 5
Procedure concorsuali
Procedure concorsuali
1. La Regione riconosce che la competizione sul piano del confronto delle idee
è la principale garanzia per conseguire le finalità di qualità
delle opere di architettura e di trasformazione del territorio di cui all’articolo
1 e individua pertanto nel concorso di idee e nel concorso di progettazione
gli strumenti fondamentali per perseguire tale fine.
2. La presente legge disciplina le modalità di espletamento dei concorsi
di idee e dei concorsi di progettazione per l’affidamento di incarichi
il cui importo stimato sia inferiore al limite posto dalla legislazione statale
per l’affidamento fiduciario e che pertanto non sono specificatamente
regolati dalla medesima.
3. I concorsi di idee e quelli di progettazione sono, rispettivamente, strumenti
per l’acquisizione di una proposta ideativa e procedure intese a fornire
all’amministrazione aggiudicatrice un piano o un progetto, soprattutto
nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura
e dell’ingegneria civile.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - PrincipiArticolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Definizione
Articolo 4 - Obiettivi
Articolo 5 - Procedure concorsuali
Articolo 6 - Concorsi di idee
Articolo 7 - Concorsi di progettazione
Articolo 8 - Concorsi di progettazione banditi da privati
Articolo 9 - Incentivi per i concorsi di progettazione
Articolo 10 - Disposizioni speciali per i concorsi banditi da privati
Articolo 11 - Opere darte negli edifici pubblici e privati
Articolo 12 - Tutela e valorizzazione delle opere di architettura moderna e contemporanea
Articolo 13 - Promozione della formazione e della ricerca in campo architettonico
Articolo 14 - Conferenza per la qualità architettonica e dellambiente costruito
Articolo 15 - "Premio Apulia" per opere di architettura contemporanea o di urbanistica
Articolo 16 - Regolamento
Articolo 17 - Norma finanziaria