Articolo Normativa

Legge Regionale Puglia 10/6/2008 n. 14

Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio

Articolo 5

Procedure concorsuali

Procedure concorsuali

1. La Regione riconosce che la competizione sul piano del confronto delle idee è la principale garanzia per conseguire le finalità di qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio di cui all’articolo 1 e individua pertanto nel concorso di idee e nel concorso di progettazione gli strumenti fondamentali per perseguire tale fine.
2. La presente legge disciplina le modalità di espletamento dei concorsi di idee e dei concorsi di progettazione per l’affidamento di incarichi il cui importo stimato sia inferiore al limite posto dalla legislazione statale per l’affidamento fiduciario e che pertanto non sono specificatamente regolati dalla medesima.
3. I concorsi di idee e quelli di progettazione sono, rispettivamente, strumenti per l’acquisizione di una proposta ideativa e procedure intese a fornire all’amministrazione aggiudicatrice un piano o un progetto, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura e dell’ingegneria civile.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Principi
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Definizione
Articolo 4 - Obiettivi
Articolo 5 - Procedure concorsuali
Articolo 6 - Concorsi di idee
Articolo 7 - Concorsi di progettazione
Articolo 8 - Concorsi di progettazione banditi da privati
Articolo 9 - Incentivi per i concorsi di progettazione
Articolo 10 - Disposizioni speciali per i concorsi banditi da privati
Articolo 11 - Opere d’arte negli edifici pubblici e privati
Articolo 12 - Tutela e valorizzazione delle opere di architettura moderna e contemporanea
Articolo 13 - Promozione della formazione e della ricerca in campo architettonico
Articolo 14 - Conferenza per la qualità architettonica e dell’ambiente costruito
Articolo 15 - "Premio Apulia" per opere di architettura contemporanea o di urbanistica
Articolo 16 - Regolamento
Articolo 17 - Norma finanziaria