Legge Provinciale Trento 12/9/2008 n. 16
Articolo 19
Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)
Parte I - Disposizioni per l’assestamento annuale 2008 e pluriennale
2008-2010
Titolo IV - Disposizioni in materia di tributi, contabilità provinciale
e società di sistema
Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia
di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)
1. Alla fine del quinto comma dell’articolo 1 della legge provinciale
14 settembre 1979, n. 7, è aggiunto il seguente periodo: “Per far
fronte all’integrazione degli stanziamenti dei limiti d’impegno
è iscritto nel bilancio pluriennale, inoltre, un fondo globale la cui
durata è stabilita dalla legge finanziaria.”
2. Al terzo comma dell’articolo 8 della legge provinciale n. 7 del 1979
sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: “, la durata massima”
sono soppresse; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La
durata dei limiti d’impegno è stabilita dalla legge che autorizza
l’intervento o dalle leggi finanziarie successive.”
3. L’articolo 47 della legge provinciale n. 7 del 1979 è sostituito
dal seguente:
“Art. 47
Conti giudiziali
1. Presentano il conto giudiziale i soggetti tenuti a farlo in base alla vigente
normativa statale in materia.
2. Con il regolamento previsto dall’articolo 78 ter sono individuati i
soggetti tenuti alla resa del conto nonché i criteri, le modalità
e i termini per la sua presentazione.”
4. All’articolo 51 della legge provinciale n. 7 del 1979 sono apportate
le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La riscossione coattiva delle entrate insolute della Provincia è
effettuata con la procedura mediante ruolo, regolata dal decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), ed è affidata agli agenti della riscossione previsti
dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale
della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre
1998, n. 337), in base all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, relativo alla riscossione mediante ruolo, salvo i casi
in cui le entrate sono regolate da norme che dispongono diversamente o non prevedono
rapporti giuridici sottoposti a diversi regimi di esecuzione. Le spese sostenute
dalla Provincia per l’attuazione della procedura di riscossione coattiva
sono recuperate dall’agente della riscossione direttamente a carico del
debitore nella misura forfettaria pari all’1 per cento delle somme iscritte
a ruolo.”; b) nel comma 3 le parole: “il concessionario del servizio
nazionale di riscossione” sono sostituite dalle seguenti: “l’agente
della riscossione” e le parole: “per due volte in relazione al medesimo
soggetto o una sola volta per i debitori già sottoposti a procedura concorsuale
e qualora il credito sia stato inserito in tale procedura” sono sostituite
dalla seguente: “finale”; c) dopo il comma 5 è aggiunto il
seguente:
“5 bis. Relativamente alle entrate affidate dalla Provincia alla Trentino
riscossioni s.p.a., la riscossione coattiva può essere effettuata con
la procedura del ruolo disciplinata dal comma 1 o con la procedura dell’ingiunzione
prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato).”
5. All’articolo 51 bis della legge provinciale n. 7 del 1979 sono apportate
le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Su richiesta del debitore, se ricorrono circostanze motivate, la Provincia
è autorizzata a concedere la rateizzazione di crediti ad essa spettanti.
I criteri e le modalità per l’attuazione di questo articolo sono
stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto del principio
di non discriminazione.”; b) nel comma 2 dopo le parole: “è
concessa” sono inserite le seguenti: “per un massimo di settantadue
rate mensili,” e le parole: “pari al tasso applicato dal tesoriere
della Provincia sulle giacenze di cassa della stessa,” sono sostituite
dalle seguenti: “nella misura stabilita dall’articolo 21, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973”; c) alla
fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Il limite di
ripartizione del pagamento può essere elevato fino a un massimo di centoventi
rate mensili su istanza del debitore, quando dall’azione di recupero del
credito provinciale può derivare pregiudizio al mantenimento dei livelli
occupazionali presso le imprese debitrici, o in presenza di altre situazioni
di straordinarietà o necessità degne di tutela che abbiano colpito
il debitore, individuate dalla deliberazione prevista dal comma 1.” 6.
Dopo l’undicesimo comma dell’articolo 55 della legge provinciale
n. 7 del 1979 è aggiunto il seguente:
“Per assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa statale
relativa al patto di stabilità interno, la Provincia è autorizzata
a riprogrammare l’assunzione degli impegni di spesa sul bilancio attraverso
il loro trasferimento agli esercizi successivi, nei limiti delle somme autorizzate
sul bilancio pluriennale, ferma restando la copertura delle obbligazioni in
scadenza in ciascun esercizio finanziario.” 7. All’articolo 60 bis
della legge provinciale n. 7 del 1979 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 dopo le parole: “a scadenza fissa” sono inserite
le seguenti: “o per le quali è necessario il pagamento anticipato
da parte del tesoriere”; b) nel comma 2 le parole: “la Giunta provinciale
approva” sono sostituite dalle seguenti: “la Provincia può
approvare”; c) nel comma 3 le parole: “ricomprese nei programmi
di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “previste dal
comma 1”; d) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dai seguenti:
“I servizi, verificata la regolarità dei pagamenti e della documentazione
di spesa, fermo restando l’impegno di spesa a carico dell’anno di
scadenza dell’obbligazione, provvedono agli adempimenti disciplinati dall’articolo
57 anche nell’esercizio successivo, utilizzando le disponibilità
delle previsioni di cassa del medesimo esercizio. La Giunta provinciale stabilisce
le modalità di attuazione di questo comma.”
8. La modificazione apportata alla legge provinciale n. 7 del 1979 dal comma
2, lettera b), di questo articolo si applica anche ai limiti d’impegno
autorizzati o da autorizzare a valere su leggi già in vigore. 9. La Provincia
è autorizzata a riprogrammare l’assunzione degli impegni di spesa
con le modalità indicate dal dodicesimo comma dell’articolo 55
della legge provinciale n. 7 del 1979, come inserito dal comma 6 di questo articolo,
anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa previste dalla parte II di
questa legge per il bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Rideterminazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2008-2009. Sostituzione dellarticolo 3 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, in materia di oneri per la contrattazione del comparto sanitarioArticolo 2 - Dotazione organica complessiva dellAzienda provinciale per i servizi sanitari e limite della spesa per il personale del comparto del servizio sanitario provinciale
Articolo 3 - Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi della finanza provinciale per il triennio 2009-2011 e disposizioni relative alla definizione delle risorse assegnate con il bilancio 2009
Articolo 4 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)
Articolo 5 - Modificazione dellarticolo 21 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale)
Articolo 6 - Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione allazione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), e altre disposizioni in materia di semplificazione amministrativa
Articolo 7 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dellordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 8 - Inserimento dellarticolo 9 ter nella legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 9 - Titoli brevi
Articolo 10 - Modificazioni della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per lapplicazione delle sanzioni amministrative)
Articolo 11 - Modificazione dellarticolo 114 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi dacqua e delle aree protette)
Articolo 12 - Modificazione dellarticolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno delleconomia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 27 bis nella legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro)
Articolo 14 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dellautonomia del Trentino)
Articolo 15 - Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dellattività contrattuale e dellamministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 16 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dellordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 17 - Modificazione dellarticolo 1 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, in materia di retribuzione di risultato
Articolo 18 - Istituzione dellimposta provinciale sulle attività produttive e proroga di agevolazioni
Articolo 19 - Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 20 - Modificazione dellarticolo 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21 (Ratifica dellintesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti)
Articolo 21 - Modificazioni dellarticolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento), e dellarticolo 7 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)
Articolo 22 - Modificazione dellarticolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di costituzione della società Patrimonio del Trentino s.p.a.
Articolo 23 - Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dellinnovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno delleconomia, 5 novembre 1990, n. 28, sullIstituto agrario di San Michele allAdige, e di altre disposizioni connesse)
Articolo 24 - Modificazioni dellarticolo 124 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia)
Articolo 25 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno delleconomia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)
Articolo 26 - Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative
Articolo 27 - Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese
Articolo 28 - Modificazioni dellarticolo 16 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, in materia di fondi per la ristrutturazione e la riconversione delle imprese in difficoltà
Articolo 29 - Modificazioni dellarticolo 50 septies decies della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), e degli articoli 111 e 112 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno delleconomia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica)
Articolo 30 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno delleconomia agricola, disciplina dellagricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)
Articolo 31 - Modificazione dellarticolo 7 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dellagriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori)
Articolo 32 - Interpretazione autentica dellarticolo 4 della legge provinciale 27 marzo 2007, n. 8, in materia di economia montana, e dellarticolo 97 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi dacqua e delle aree protette), e modificazioni dellarticolo 49 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, e dellarticolo 103 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, in materia di parchi agricoli
Articolo 33 - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dellattività di cava)
Articolo 34 - Agevolazioni per il settore fieristico. Abrogazione dellarticolo 39 (Agevolazioni per il settore fieristico) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1
Articolo 35 - Modificazioni dellarticolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento)
Articolo 36 - Modificazioni dellarticolo 33 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), in materia di sanzioni amministrative
Articolo 37 - Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità)
Articolo 38 - Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)
Articolo 39 - Modificazione dellarticolo 1 bis 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di energia
Articolo 40 - Modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile)
Articolo 41 - Modificazioni dellarticolo 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dellimpatto ambientale e ulteriori norme di tutela dellambiente)
Articolo 42 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dellambiente dagli inquinamenti)
Articolo 43 - Modificazioni dellarticolo 33 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per lesercizio della caccia)
Articolo 44 - Modificazioni dellarticolo 7 (Istituzione del fondo per la famiglia) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23
Articolo 45 - Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), e dellarticolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, relative allabbattimento dei costi dei mutui
Articolo 46 - Modificazione dellarticolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23
Articolo 47 - Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)
Articolo 48 - Modificazione dellarticolo 6 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati allestero e dei loro discendenti)
Articolo 49 - Modificazioni dellarticolo 43 (Disposizioni in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3
Articolo 50 - Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), e abrogazione dellarticolo 74 (Costituzione del comitato di coordinamento operante in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10
Articolo 51 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 10 (Istituzione del garante dellinfanzia e delladolescenza)
Articolo 52 - Abrogazione di disposizioni in materia sanitaria
Articolo 53 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)
Articolo 54 - Modificazione dellarticolo 6 ter della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e lUniversità degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica)
Articolo 55 - Modificazione dellarticolo 3 della legge provinciale 8 febbraio 2007, n. 2, in materia di promozione della cultura della pace
Articolo 56 - Inserimento dellarticolo 2 ter nella legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive)
Articolo 57 - Disposizioni finanziarie inerenti lassestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010
Articolo 58 - Inserimento dellarticolo 11 bis nella legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno delleconomia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)
Articolo 59 - Determinazione dellimporto massimo delle risorse a disposizione per la conclusione degli accordi integrativi provinciali per il personale convenzionato per gli anni 2006-2009
Articolo 60 - Disposizioni finanziarie inerenti il bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011
Articolo 61 - Entrata in vigore