Legge Regionale Campania 28/12/2009 n. 19
Articolo 12
Norma finale e transitoria.
Norma finale e transitoria.
1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, denuncia inizio attività o permesso a costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis, 7 e 8 devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica (1).
2. [Gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 avviati entro il termine perentorio di cui al comma 1 si concludono entro il termine previsto dai rispettivi titoli abilitativi] (2).
3. [Gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 4 e 5 non sono cumulabili con gli ampliamenti eventualmente consentiti da strumenti urbanistici comunali sugli stessi edifici] (2).
4. Al fine di consentire il monitoraggio degli interventi realizzati, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge devono comunicare alla regione Campania l’oggetto e la consistenza degli interventi stessi, secondo gli indirizzi stabiliti dalle linee guida. Le linee guida previste dalla presente legge sono emanate dalla Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
5. Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale n. 1444/68 e dell’articolo 9 del D.P.R. n. 380/2001 (3).
6. Gli immobili abusivi acquisiti ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001, su decisione del consiglio comunale assunta ai sensi del comma 5 dell’articolo 31 del medesimo decreto, possono essere trasformati, anche mediante interventi di manutenzione, ristrutturazione e completamento, in alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata (3)
7. Ai soli fini amministrativi, gli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 8, comma 2, della presente legge realizzati alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e ad esse conformi possono essere autorizzati(3).
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(1) Comma così modificato dall’art. 1, L.R. 5 gennaio 2011, n. 1.
(2) Comma abrogato dall’art. 1, L.R. 5 gennaio 2011, n. 1.
(3) Comma aggiunto dall’art. 1, L.R. 5 gennaio 2011, n. 1
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Obiettivi della legge.Articolo 2 - Definizioni.
Articolo 2 bis - Disciplina per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico
Articolo 3 - Casi di esclusione.
Articolo 4 - Interventi straordinari di ampliamento.
Articolo 5 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione.
Articolo 6 - Prima casa.
Articolo 6 bis - Interventi edilizi in zona agricola
Articolo 7 - Riqualificazione aree urbane degradate.
Articolo 8 - Misure di semplificazione in materia di governo del territorio.
Articolo 9 - Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato.
Articolo 10 - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9.
Articolo 11 - Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nellArea sorrentino-agerolese.
Articolo 11 bis - Disposizioni per la delocalizzazione di immobili da aree a rischio idrogeologico molto elevato e dalla zona rossa a rischio eruzione del Vesuvio
Articolo 12 - Norma finale e transitoria.
Articolo 12 bis -
Articolo 13 - Dichiarazione durgenza.