Articolo Normativa

Legge Provinciale Trento 30/7/2010 n. 17

Disciplina dell’attività commerciale

Articolo 71

Disposizioni attuative e abrogative

Capo IX - Disposizioni finali

Disposizioni attuative e abrogative

1.   Fatto salvo quanto demandato espressamente a deliberazioni della Giunta provinciale, con uno o più regolamenti approvati previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale sono stabilite le disposizioni per l'attuazione di questa legge. I regolamenti possono demandare a deliberazione della Giunta provinciale la specificazione di proprie disposizioni, con riguardo a contenuti tecnici e procedurali. I regolamenti e le deliberazioni di attuazione possono prevedere disposizioni transitorie per la prima applicazione della legge.

2.   Sono abrogati:

a)   il capo I del titolo I della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 (Disciplina della promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento delle attività commerciali), e le sue seguenti modificazioni:

1)   articolo 37 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

2)   articolo 8 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;

b)   la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento), e le sue seguenti modificazioni:

1)   legge provinciale 4 luglio 1984, n. 1;

2)   legge provinciale 25 novembre 1988, n. 48;

3)   articolo 21 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;

4)   lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;

5)   articolo 21 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

6)   articolo 37 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;

7)   articoli 28, 29 e 30 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

8)   articolo 23 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

9)   articolo 36 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

10)   articolo 13 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;

11)   articolo 9 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;

12)   articolo 40 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;

13)   articolo 40 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;

14)   articolo 41 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23;

15)   articolo 35 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16;

c)   il capo II della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio), e le sue seguenti modificazioni:

1)   articolo 29 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;

2)   articolo 61 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

d)   l'articolo 30 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;

e)   la legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio), e le sue seguenti modificazioni:

1)   articolo 35 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

2)   articolo 18 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15;

3)   articolo 44 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;

4)   articolo 14 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19;

5)   articolo 40 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20;

6)   articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2;

7)   articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4;

8)   articolo 52 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19;

9)   articolo 39 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4;

f)   l'articolo 79 (Censimento dei locali storici) della legge urbanistica provinciale.

3.   Fino alla data stabilita dal regolamento o dalla deliberazione di attuazione continuano ad applicarsi la legge provinciale n. 35 del 1978 e le relative deliberazioni di attuazione, in quanto compatibili con questa legge.

4.   Per l'attuazione di questa legge e fino alla data di approvazione dei regolamenti e delle deliberazioni di attuazione previsti dalla medesima, continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari o le deliberazioni di attuazione della legge provinciale sul commercio, in quanto compatibili con questa legge.

5.   Con deliberazione della Giunta provinciale, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, possono essere rese immediatamente applicabili le disposizioni di questa legge in materie disciplinate da eventuali disposizioni statali di recepimento di norme comunitarie. In tal caso la deliberazione può dettare anche le disposizioni attuative e transitorie fino all'adozione dei regolamenti previsti dal comma 1.

6.   Le deliberazioni della Giunta provinciale previste dagli articoli 13, 16, 17 e 22 sono approvate previo parere del Consiglio delle autonomie locali. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste dagli articoli 13 e 22, commi 1 e 2, sono approvate previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. (1)
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(1) Comma modificato dall'art. 12, LP 4/10/2012, n. 21.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Casi di esclusione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Settori merceologici
Articolo 5 - Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale
Articolo 6 - Subingresso
Articolo 7 - Ulteriori disposizioni in materia di commercio
Articolo 8 - Esercizi di vicinato
Articolo 9 - Medie strutture di vendita
Articolo 10 - Grandi strutture di vendita
Articolo 11 - Condizioni per l'apertura delle grandi strutture di vendita
Articolo 12 - Centri commerciali al dettaglio
Articolo 13 - Urbanistica commerciale
Articolo 14 - Esercizio dell'attività
Articolo 15 - Autorizzazioni
Articolo 16 - Adempimenti dei comuni
Articolo 17 - Mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli
Articolo 18 - Mercati tipici
Articolo 19 - Tabelle speciali
Articolo 20 - Forme speciali di vendita al dettaglio
Articolo 21 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 22 - Comuni a economia turistica e ad attrazione commerciale
Articolo 23 - Orari di vendita
Articolo 24 - Chiusura degli esercizi di vendita
Articolo 25 - Parere sugli orari di vendita e sulla chiusura degli esercizi di vendita
Articolo 26 - Commercio in forma itinerante
Articolo 27 - Disposizioni speciali
Articolo 28 - Vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli
Articolo 29 - Pubblicità e prezzi
Articolo 30 - Separazione delle merci
Articolo 31 - Esaurimento delle merci
Articolo 32 - Prodotti per l'alimentazione e per l'igiene della persona e della casa
Articolo 33 - Vendite sottocosto
Articolo 34 - Riviste e giornali
Articolo 35 - Commercio all'ingrosso
Articolo 36 - Impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per autotrazione
Articolo 37 - Rifornimento self-service di gas metano per autotrazione
Articolo 38 - Incompatibilità degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante con la disciplina viabilistica e la sicurezza della circolazione stradale
Articolo 39 - Impianti di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato
Articolo 40 - Ristrutturazione e modifiche degli impianti
Articolo 41 - Sospensione dell'attività e chiusura degli impianti di distribuzione di carburante
Articolo 42 - Controllo sul gettito delle accise
Articolo 43 - Disposizioni varie
Articolo 44 - Provvedimenti attuativi
Articolo 45 - Finalità
Articolo 46 - Definizioni
Articolo 47 - Tipologia delle manifestazioni fieristiche
Articolo 48 - Qualifica delle manifestazioni fieristiche
Articolo 49 - Comunicazione e svolgimento della manifestazione fieristica
Articolo 50 - Calendario delle manifestazioni fieristiche
Articolo 51 - Vigilanza
Articolo 52 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti il commercio al dettaglio in sede fissa
Articolo 53 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti il commercio al dettaglio su aree pubbliche
Articolo 54 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti le vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli
Articolo 55 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti il commercio all'ingrosso
Articolo 56 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti i distributori di carburante
Articolo 57 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti le manifestazioni fieristiche
Articolo 58 - Ulteriori disposizioni in materia di sanzioni amministrative
Articolo 59 - Decadenza dalle autorizzazioni e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio
Articolo 60 - Sospensione e decadenza dall'autorizzazione all'installazione e all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburante
Articolo 61 - Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane
Articolo 62 - Centri di assistenza tecnica
Articolo 63 - Valorizzazione dei luoghi storici del commercio
Articolo 64 - Incentivi per la valorizzazione dei luoghi storici del commercio
Articolo 65 - Promozione della filiera corta dei prodotti agricoli
Articolo 66 - Contributi per favorire l'incremento della rete distributiva di gas metano e di impianti ecocompatibili
Articolo 67 - Promozione e sviluppo del sistema fieristico provinciale
Articolo 68 - Iniziative della Provincia per la promozione del commercio
Articolo 69 - Limitazioni alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche
Articolo 70 - Osservatorio provinciale del commercio e degli esercizi di somministrazione
Articolo 71 - Disposizioni attuative e abrogative
Articolo 72 - Disposizioni transitorie in materia di strutture di vendita
Articolo 73 - Disposizioni transitorie in materia di strutture commerciali con particolari caratteristiche
Articolo 74 - Disposizioni transitorie in materia di riviste e giornali
Articolo 75 - Disposizioni transitorie in materia di distributori di carburante
Articolo 76 - Altre disposizioni transitorie
Articolo 77 - Disposizioni finanziarie
Articolo 78 - Entrata in vigore e clausola sospensiva