Legge Regionale Marche 8/10/2009 n. 22
Articolo 1 bis
Recupero dei sottotetti
Recupero dei sottotetti
1. E’ consentito realizzare l’ampliamento di cui all’articolo 1, comma 1, anche mediante recupero a fini abitativi del piano sottotetto purchè sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media non inferiore a 2, 40 metri per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori e di servizio.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati, previo rilascio di idoneo titolo abilitativo e fatto salvo quanto previsto nel comma 1, nell’osservanza delle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie e di contenimento del consumo energetico e, nell’ipotesi di edifici ubicati nelle zone omogenee A (centri storici) di cui al d.m. 1444/1968, senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde.
3. Nell’ambito degli interventi previsti dal comma 1 é possibile, nel rispetto dei caratteri formali e strutturali dell’edificio, aprire finestre, realizzare abbaini ed installare lucernai al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione.
4. Il piano sottotetto è quello compreso tra il solaio piano di copertura dell’ultimo piano e le falde del tetto. Ai fini del presente articolo le altezze degli edifici e delle fronti nonché il volume e l’altezza media interna del piano sottotetto sono misurati secondo quanto stabilisce l’articolo 13 del Regolamento Edilizio tipo della Regione Marche. (1)
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(1) Articolo inserito dall'art.2, L.R. 21/12/2010, n. 19.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Interventi di ampliamentoArticolo 1 bis - Recupero dei sottotetti
Articolo 2 - Interventi di demolizione e ricostruzione
Articolo 3 - Interventi sulle opere pubbliche e sul patrimonio immobiliare della Regione, degli enti locali e degli ERAP
Articolo 4 - Ambito di applicazione
Articolo 5 - Procedimento
Articolo 6 - Riduzione del contributo di costruzione
Articolo 7 - Controlli e sanzioni
Articolo 8 - Contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria
Articolo 9 - Norme transitorie e finali
Articolo 10 - Dichiarazione d'urgenza