Articolo Normativa

Legge 15/12/2011 n. 217

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010.

Articolo 8

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonche' disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

Capo II - Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonche' disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.
2. Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE, nonche' di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) il terzo periodo del terzo comma e' soppresso;
2) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
«In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime»;
b) all'articolo 7, comma 1, lettera b), le parole: «Trattato istitutivo della Comunita' europea» sono sostituite dalle seguenti: «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
c) all'articolo 7-bis, comma 3:
1) all'alinea, le parole: «Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento»;
2) alla lettera a), le parole: «di gas e di elettricita'» sono sostituite dalle seguenti: «di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo»;
d) all'articolo 7-septies, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati»;
e) all'articolo 8-bis, primo comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi» sono inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in alto mare e» e dopo le parole: «o della pesca» sono inserite le seguenti: «nonche' le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono soppresse;
4) alla lettera d), le parole: «escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento» sono sostituite dalle seguenti: «escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo»;
5) alla lettera e):
5. 1) le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)»;
5. 2) le parole: «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)»;
6) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico»;
f) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole: «di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6»;
g) all'articolo 17, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni»;
h) all'articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)»;
i) all'articolo 67:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunita' economica europea» sono soppresse;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell'imposta e' sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, previamente autorizzate dall'autorita' doganale.
2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonche', a richiesta dell'autorita' doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione»;
l) all'articolo 68, la lettera g-bis) e' sostituita dalla seguente:
«g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento»;
m) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
«Art. 72. - (Operazioni non imponibili). - 1. Agli effetti dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche' all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunita' europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che cio' non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonche' dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita' relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.
3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto»;
n) il numero 127-octies) della tabella A, parte III, e' abrogato; o) tutti i richiami alla «Comunita'» o alla «Comunita' europea» o alla «Comunita' economica europea» ovvero alle «Comunita' europee» devono intendersi riferiti all'«Unione europea» e i richiami al «Trattato istitutivo della Comunita' europea» devono intendersi riferiti al «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38:
1) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema»;
2) la lettera c-bis) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: «c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;
b) il comma 2-bis dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente: «2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia».
4. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l'autorita' doganale e quella fiscale, da attuare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f) a m), e 3 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie
Articolo 2 - Oneri relativi a prestazioni e controlli
Articolo 3 - Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie
Articolo 4 - Missioni connesse con gli impegni europei
Articolo 5 - Modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza
Articolo 6 - Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/65/CE, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, 2009/109/CE, concernente obblighi informativi in caso di fusioni e scissioni, e 2009/110/CE, relativa agli istituti di moneta elettronica
Articolo 7 - Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/73/UE recante la modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
Articolo 8 - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonche' disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
Articolo 9 - Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia
Articolo 10 - Qualita' delle acque destinate al consumo umano
Articolo 11 - Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura di infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime
Articolo 12 - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009
Articolo 13 - Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08
Articolo 14 - Attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina
Articolo 15 - Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorita' bancaria europea, dell'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati
Articolo 16 - Adeguamento alla procedura di infrazione n. 2009/4117 in materia di deducibilita' delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
Articolo 17 - Modifiche al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 novembre 2010 nella causa C-47/09
Articolo 18 - Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE e 2010/36/UE, in materia di crediti marittimi e di sicurezza delle navi, e 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili
Articolo 19 - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE, in materia di commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere
Articolo 20 - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi
Articolo 21 - Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/38/CE, relativa al comitato aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in materia di lavoro dei cittadini di paesi terzi
Articolo 22 - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/76/CE, concernente il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorita' di vigilanza, e modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonche' al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti i poteri di intervento della Banca d'Italia
Articolo 23 - Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso
Articolo 24 - Disposizioni finali