Legge Regionale Liguria 7/2/2012 n. 2
Articolo 39
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
TITOLO VII -
ALIENAZIONI, PERMUTE E VALORIZZAZIONI
(Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)
1. La Giunta regionale, entro il 31 agosto di ogni anno, individua, con proprio provvedimento, le proposte relative ai beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei beni immobili di proprietà della Regione.
2. Per ogni bene vengono riportati i seguenti elementi:
a) l’ubicazione;
b) i dati catastali;
c) la disciplina urbanistico – edilizia, paesistica e territoriale
vigente nella relativa area e, in particolare, la destinazione d’uso ammessa e la nuova destinazione d’uso proposta con specificazione dei relativi parametri urbanistico – edilizi, qualora ne sia proposta variante sulla base di quanto disposto dalla vigente disciplina statale e regionale in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico;
d) il valore del bene; e) l’ipotesi di alienazione o di valorizzazione.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 viene pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria e depositato a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi, previo avviso da affiggersi all’albo pretorio; nei successivi quindici giorni chiunque può presentare alla Regione osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
4. Entro il 15 novembre di ogni anno la Giunta regionale approva il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei beni immobili di proprietà della Regione, di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene allegato al bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario. I beni inclusi nel Piano sono alienati con le modalità di cui all’articolo 38.
5. L’inserimento dei beni nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile ai sensi della vigente disciplina statale in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.
6. Il valore di cui al comma 2, lettera d), di ciascun bene è determinato mediante una stima sintetica al più probabile prezzo di mercato in base ai parametri forniti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare di cui all’articolo 64, comma 3, del d.lgs. 300/1999 e successive modificazioni e integrazioni; qualora il citato Osservatorio non fornisca i dati necessari il valore è desunto dal Conto generale del patrimonio della Regione Liguria, redatto ai sensi della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.
7. Ai fini dell’alienazione dei beni inclusi nel Piano di cui al comma 1 la stima è effettuata dai soggetti di cui all’articolo 38, comma 2.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Patrimonio appartenente agli enti del settore regionale allargato ed agli enti strumentali
Articolo 4 - Regolamento attuativo
Articolo 5 - Beni regionali
Articolo 6 - Classificazione dei beni e sue variazioni
Articolo 7 - Destinazione dei beni demaniali e patrimoniali
Articolo 8 - Amministrazione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Articolo 9 - Relazione al Consiglio regionale
Articolo 10 - Fondi di gestione
Articolo 11 - Demanio regionale
Articolo 12 - Discipline speciali
Articolo 13 - Utilizzazione dei beni demaniali
Articolo 14 - Tutela dei beni
Articolo 15 - Sdemanializzazione
Articolo 16 - Funzioni dominicali sul demanio marittimo
Articolo 17 - Funzioni in materia di demanio idrico
Articolo 18 - Rinvio
Articolo 19 - Patrimonio regionale
Articolo 20 - Utilizzazione dei beni patrimoniali
Articolo 21 - Oggetto
Articolo 22 - Concessione di coltivazione
Articolo 23 - Accesso ai fondi e pubblica utilità
Articolo 24 - Pertinenze
Articolo 25 - Cessazione della concessione
Articolo 26 - Custodia e gestione temporanea
Articolo 27 - Vigilanza
Articolo 28 - Inventari
Articolo 29 - Inventario dei beni demaniali
Articolo 30 - Inventario dei beni immobili patrimoniali
Articolo 31 - Beni mobili
Articolo 32 - Inventario dei beni mobili patrimoniali
Articolo 33 - Consegnatari dei beni mobili
Articolo 34 - Aggiornamento del valore dei beni
Articolo 35 - Acquisizione in proprietà di beni
Articolo 36 - Donazioni ed altre liberalità
Articolo 37 - Locazioni, concessioni e comodati passivi
Articolo 38 - Alienazione dei beni immobili
Articolo 39 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Articolo 40 - Programmi per lalienazione e la valorizzazione di immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle province e dei comuni e per il mutamento della destinazione duso urbanistica
Articolo 41 - Ulteriori modalità di gestione, valorizzazione e dismissione dei beni regionali
Articolo 42 - Valorizzazione e dismissione di beni immobili pubblici mediante conferimento a fondi comuni di investimento immobiliare
Articolo 43 - (Permuta di beni immobili)
Articolo 44 - Advisor immobiliare
Articolo 45 - Dichiarazione di fuori uso di beni mobili
Articolo 46 - Alienazione e cessione di beni mobili
Articolo 47 - Uso particolare di beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili
Articolo 48 - Ulteriori forme di uso particolare dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili
Articolo 49 - Locazioni attive e altri titoli di disponibilità
Articolo 50 - Contratti di valorizzazione
Articolo 51 - Norme transitorie
Articolo 52 - Abrogazioni
Articolo 53 - (Norma finanziaria
Articolo 54 - Entrata in vigore del Capo II del Titolo III