Articolo Normativa

Decreto Presidente della Repubblica 16/4/2013 n. 75

Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Articolo 6

Disposizioni finali

Disposizioni finali

1. Per gli edifici gia’ dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, puo’ essere predisposto anche da un tecnico abilitato, la cui disciplina dei requisiti e’ riportata al comma 2, lettera b), dell’articolo 2, dell’impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti. 
2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono modificate e integrate con la medesima procedura.
2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010. (1)
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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, DL 23/12/2013, n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 21/2/2014, n. 9.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’ e ambito di intervento
Articolo 2 - Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
Articolo 3 - Requisiti di indipendenza e imparzialita’ dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici
Articolo 4 - Funzioni delle Regioni e Province autonome
Articolo 5 - Criteri di controllo della qualita’ del servizio di certificazione energetica
Articolo 6 - Disposizioni finali
Articolo 7 - Copertura finanziaria
Allegato 1 - Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici