Articolo Normativa

Decreto Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca 28/11/2016 n. 936

Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.


Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante  «Disposizioni  in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;
Visto in particolare l’art. 1, comma 4, della legge n. 338/2000  il quale prevede che «con decreto del Ministro dell’universita’ e  della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro tre mesi dalla  data di entrata in vigore della stessa  legge,  sentiti  il  Ministro  dei lavori pubblici e la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi  degli  interventi  per  gli alloggi e le residenze universitarie  di  cui  alla  medesima  legge, nonche’ linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia  di edilizia residenziale, a  condizione  che  permanga  la  destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalita’ di cui  alla  presente legge. Resta  ferma  l’applicazione  delle  vigenti  disposizioni  in materia di controlli da parte delle competenti autorita’ regionali»;
Visti gli articoli 13, 14 e 15 del  decreto  legislativo  29  marzo 2012, n. 68, «Revisione della normativa di principio  in  materia  di diritto  allo  studio  e  valorizzazione  dei  collegi universitari legalmente  riconosciuti,  in  attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della  legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri  direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6»;
Visto  il  decreto  ministeriale  21  luglio  2015,  n. 504, di
costituzione della Commissione, di cui all’art.  1,  comma  5,  della
legge 14 novembre 2000, n. 338, «Disposizioni in materia di alloggi e
residenze per studenti universitari»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, emanato ai sensi dell’art. 4 della legge 2  dicembre  1991,  n.  390;
Visto il parere del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, espresso il 6 settembre 2016;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, espresso il 29 settembre 2016 (rep. atti n. 188/CSR) sullo schema  di decreto  ministeriale  recante:  «Standard  minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed  economici concernenti la realizzazione di  alloggi  e  residenze  per  studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338»;
Recepite  le  proposte  di  modifica  presentate  dalla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province autonome di Trento e  di  Bolzano  nella  richiamata  seduta  del  29 settembre 2016 (rep. atti n. 188/CSR);
Visto il parere della  Conferenza  dei  rettori  delle  Universita’ italiane, espresso il 22 settembre 2016 (nota  prot.  n.  2850/P/gl), sullo  schema  di  decreto  ministeriale  recante:  «Standard  minimi dimensionali e  qualitativi  e  linee  guida  relative  ai  parametri tecnici ed  economici  concernenti  la  realizzazione  di  alloggi  e residenze per studenti universitari di cui  alla  legge  14  novembre 2000, n. 338»;
Recepite le proposte di modifica presentate  dalla  Conferenza  dei rettori delle Universita’ italiane, nella richiamata  seduta  del  22 settembre 2016 (nota prot. n. 2850/P/gl).
Decreta:

Art. 1

 

Oggetto del decreto

1.   Il presente decreto definisce, ai sensi dell’art.  1,  comma  4, della  legge  14  novembre  2000,  n.  338, gli standard minimi dimensionali  e  qualitativi  nonche’  le  linee  guida  relative  ai parametri  tecnici  ed  economici  concernenti  la  realizzazione  di alloggi e residenze per studenti universitari.
Art. 2
 

Standard minimi dimensionali e qualitativi

1.   Gli standard minimi dimensionali  e  qualitativi  relativi  alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti  universitari  sono indicati  nell’allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto. Essi costituiscono i requisiti minimi necessari  ai fini dell’ammissione  al  cofinanziamento  previsto  dalla  legge  14 novembre 2000, n. 338, secondo quanto di seguito previsto e  in  base alle disposizioni di cui al decreto ministeriale ex art. 1, comma  3, della medesima legge n. 338/2000, recante procedure e  modalita’  per la presentazione dei progetti e per  l’erogazione  dei  finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie.
2.   E’ possibile la redazione di progetti che si discostino entro il limite del 15% rispetto agli  standard  di  superficie  riportati  in allegato  A,  ove  cio’  non  contrasti con normative regionali nell’ambito del settore urbanistico ed edilizio ed esclusivamente nel caso di edifici esistenti e di aree funzionali di servizio (AF2,  AF3 e AF4) e di accesso e distribuzione.
Il  presente  decreto  sara’  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 28 novembre 2016
Il Ministro: Giannini

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 4619
Allegato A

1.           Finalita’.

Gli alloggi e le residenze universitarie  devono  garantire  allo studente le necessarie condizioni di permanenza nella citta’ sede  di universita’,  tali  da  agevolare  la  frequenza  degli  studi  e  il conseguimento del titolo di  studio,  sia  per  quanto  attiene  alle funzioni residenziali e alle funzioni di supporto correlate, sia  per quanto attiene alle  funzioni  di  supporto  alla  didattica  e  alla ricerca e alle attivita’ culturali e ricreative.
Il  servizio  abitativo  deve  favorire  inoltre l’integrazione sociale e culturale degli studenti nella vita cittadina.
  A questo scopo le presenti norme forniscono i criteri qualitativi
di funzionalita’ urbanistica ed edilizia e definiscono gli indici  di dimensionamento delle residenze per studenti.

2.           Definizioni.

Per una corretta  interpretazione  e  applicazione  del  presente decreto si definiscono: residenze per studenti o residenza studentesca, l’edificio o il complesso  di  edifici  destinati  alle  funzioni  di  residenza  per studenti  universitari  e  relativi  servizi,  a  prescindere dalla particolare tipologia in base alla quale possono  essere  realizzate, altrimenti  definite  con  la  locuzione  «alloggi  e  residenze  per studenti» nel decreto  ministeriale  di  cui  il  presente  documento costituisce parte integrante; area funzionale, il raggruppamento di funzioni, con finalizzazione specifica, che si  esplicano  in  una  o  piu’  unita’ ambientali destinate allo  svolgimento  di  attivita’  connesse  alle principali funzioni svolte; unita’  ambientale,  lo  spazio definito in relazione a determinati  modelli  di  comportamento  dell’utenza destinata ad accogliere un’attivita’ o un raggruppamento di attivita’  compatibili spazialmente e temporalmente.

3.           Tipologie di alloggi e residenze per studenti.

Il modello organizzativo secondo cui strutturare gli alloggi e le residenze per studenti universitari puo’ essere liberamente  definito dal soggetto proponente.
A titolo esemplificativo di seguito vengono indicate le tipologie piu’ diffuse:
1.   ad  albergo.  L’organizzazione  spaziale  e’ generalmente impostata su corridoi sui  quali  si  affacciano  le  camere  singole (preferenziale) o doppie. Questo tipo e’ realizzabile preferibilmente con bagno di pertinenza. Al fine di ridurre i costi  della  struttura sono ammesse  soluzioni  nelle  quali  un  bagno  di  pertinenza  sia condivisibile da due stanze. I servizi residenziali  collettivi  sono concentrati in zone definite e separate dalle camere dei residenti;
2.   a minialloggi. Prevede  l’alloggiamento  degli  studenti  in veri e propri appartamenti di piccole dimensioni raggruppati  intorno a zone di distribuzione. Ogni appartamento, destinato preferibilmente ad uno o due utenti, e’ autonomo in quanto dotato  di  zona  cottura, servizio  igienico  ed  eventuale  zona  giorno.  Gli  spazi comuni dell’intero  complesso  sono  molto  ridotti  e  riferiti  a  servizi essenziali;
3.   a nuclei integrati. E’ costituita da un numero variabile  di camere, preferibilmente singole, in grado di ospitare generalmente da
3    a  8  studenti,  che  fanno  riferimento per alcune funzioni (preparazione pasti, pranzo e soggiorno,  ecc.)  ad  ambiti  spaziali riservati, dando luogo a nuclei separati d’utenza;
4.   misti. Soluzione nella quale sono compresenti  diversi  tipi distributivi.
La residenza deve inoltre essere in grado di ospitare  differenti tipi di utenti (studenti, borsisti, studenti sposati, etc.), al  fine di  garantire  ed  incentivare  i  processi  di socializzazione e integrazione.
4.   Le funzioni delle residenze per studenti.
Nelle residenze per studenti deve essere garantita la compresenza delle funzioni residenziali e dei servizi correlati, in modo tale che siano  ottemperate  entrambe  le  esigenze  di  individualita’  e  di socialita’, e precisamente nelle residenze per studenti devono essere previste le seguenti aree funzionali:
AF1, Residenza, comprende  le  funzioni  residenziali  per  gli studenti;
AF2, Servizi culturali e didattici, comprende  le  funzioni  di studio, ricerca, documentazione,  lettura,  riunione,  ecc.,  che  lo studente compie in forma individuale o di gruppo anche  al  di  fuori del proprio ambito residenziale privato o semiprivato;
AF3, Servizi ricreativi, comprende le funzioni di tempo  libero finalizzate allo svago, alla formazione culturale non  istituzionale, alla cultura fisica,  alla  conoscenza  interpersonale  e socializzazione, ecc., che lo studente compie in forma individuale  o di gruppo al di fuori  del  proprio  ambito  residenziale  privato  o semiprivato;
AF4,  Servizi  di  supporto, gestionali e amministrativi, comprende le funzioni che supportano la funzione  residenziale  dello studente e le funzioni esercitate dal personale di gestione in ordine al corretto funzionamento della struttura residenziale; accesso e distribuzione, comprende le funzioni di  accesso,  di accoglienza, di incontro e di scambio tra gli studenti e le  funzioni di collegamento spaziale tra aree funzionali e all’interno di queste; parcheggio integrato dei mezzi in uso  agli  utenti  e  servizi tecnologici, comprende spazi  di  parcheggio  auto/moto/biciclette  e mezzi di mobilita’ urbana individuale  per  persone  con  disabilita’ fisiche o sensoriali  e  la  dotazione  di  vani  tecnici  e  servizi tecnologici in genere, tra i quali punti di ricarica per  i  mezzi  a propulsione elettrica.
Nelle residenze per studenti puo’  essere  prevista  la  funzione residenziale  (AF1)  per  il dirigente del servizio abitativo studentesco (alloggio per il direttore)  e/o  per  il  custode  della struttura (alloggio per il custode).
5.   Criteri  generali  relativi  ai  requisiti  degli  interventi di edilizia residenziale per studenti.
Nella progettazione e realizzazione degli interventi di  edilizia residenziale studentesca devono essere rispettati i criteri  relativi ai seguenti requisiti.
5.1.  Compatibilita’ ambientale:
i nuovi edifici devono tener conto dei principi di salvaguardia ambientale,  anche  in  assenza  di indicazioni negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi. Tali principi dovranno  essere rispettati, quando possibile, anche negli interventi di  manutenzione straordinaria, recupero o ristrutturazione di edifici esistenti; lo studio di  fattibilita’  deve  prevedere  in  proposito  una esauriente  caratterizzazione  del  sito  (in  funzione  del clima, disponibilita’ di fonti energetiche  rinnovabili,  disponibilita’  di luce naturale, ecc.) e dei  fattori  ambientali  che  possono  essere influenzati dall’intervento, in modo da orientare l’intervento stesso al loro rispetto (aria, bilancio idrico e ciclo dell’acqua,  suolo  e sottosuolo, ecosistemi e paesaggio, aspetti storico tipologici); devono inoltre essere adottate  soluzioni  atte  a  limitare  i consumi di energia, regolando il funzionamento dei sistemi energetici utilizzati,  ricorrendo  quando possibile a fonti energetiche rinnovabili, intervenendo sulla regolazione e  il  miglioramento  del microclima locale; nelle nuove costruzioni devono essere adottate soluzioni atte a ridurre il consumo di acqua potabile, con l’adozione di  soluzioni  e sistemi impiantistici integrati che favoriscano  anche  il  risparmio energetico, unitamente all’incentivo per il riutilizzo delle  risorse idriche,  opportunamente  depurate  per  la  riduzione del carico inquinante nell’ambiente; nelle nuove costruzioni devono essere  utilizzati  materiali  a basso impatto ambientale,  orientati  possibilmente  nell’ottica  del riciclo e del riutilizzo.
5.2.  Integrazione con la citta’ e i servizi:
nel caso di nuove costruzioni e di recupero o  ristrutturazione di  edifici  esistenti  da  adibire a residenza per studenti, l’intervento deve essere integrato nel contesto cittadino in  cui  e’ previsto al fine di costituire un continuum nel tessuto sociale e dei servizi; le  destinazioni  urbanistiche  e  le  localizzazioni  relative all’edilizia residenziale studentesca devono discendere dallo  studio di fattori relativi al contesto fisico-ambientale, sociale,  storico, urbano dell’intervento,  nonche’  dalla  valutazione  della disponibilita’  fondiaria o dalla consistenza, funzionalita’, adeguatezza di edifici  esistenti  utilizzabili.  La  valutazione  di questi fattori deve far parte dello studio di fattibilita’; il servizio abitativo deve essere dislocato in  modo  da  poter usufruire  dei  necessari servizi complementari alla funzione residenziale e alle funzioni connesse alle attivita’ di tempo  libero degli studenti. La dislocazione delle  residenze  per  studenti  deve tener conto della facile raggiungibilita’ delle sedi universitarie  e dei servizi  che  possono  maggiormente  interessare  la  popolazione studentesca.  A  tal  fine  devono  essere  considerate  le  distanze percorribili a piedi o in bicicletta e la vicinanza alle fermate  dei mezzi di trasporto pubblico cittadino.
5.3.  Compresenza dei livelli di individualita’ e socialita’ nella fruizione: la residenza per studenti deve rispondere alla duplice esigenza degli studenti di  individualita’  e  di  socialita’  attraverso  una adeguata previsione e ripartizione di spazi  a  carattere  privato  e semi-privato, e spazi a carattere collettivo e semi-collettivo; per quanto riguarda  la  funzione  residenziale  devono  essere garantiti sia ambiti  individuali  di  studio  e  riposo  che  ambiti collettivi di socializzazione per il gruppo ristretto dei coabitanti; per quanto riguarda i servizi  devono  essere  previsti  ambiti collettivi  di svolgimento delle attivita’ comuni di tipo socializzante  in  cui  siano presenti i diversi livelli di appropriazione e fruizione dello spazio  sia  da  parte  del  piccolo gruppo che del gruppo di maggiori dimensioni; a tal fine e’ necessario agire sulla distribuzione e morfologia degli spazi e sulla disposizione dell’arredo e delle attrezzature. Lo spazio  di  connettivo  puo’  essere  utilizzato  per  creare  quelle opportunita’  di incontro e socializzazione sia nell’ambito residenziale che in quello dei servizi.
5.4.  Integrazione delle tecnologie informatiche e multimediali: tanto nel caso di nuove costruzioni che nel caso di  interventi di manutenzione  straordinaria,  recupero  o  ristrutturazione  degli edifici  esistenti,  la  residenza  per studenti deve prevedere l’integrazione delle tecnologie informatiche e multimediali.  Per  le nuove costruzioni dovranno essere previsti adeguati cablaggi di rete, finalizzati alla distribuzione interna della connettivita’ dati  agli utenti (internet) e a consentire una gestione moderna  ed  efficiente dei servizi della residenza,  anche  in  ottica  «IoT»  (Internet  of Things); l’edificio deve essere progettato e realizzato per l’attuazione della  integrazione  delle  tecnologie  informatiche  e  multimediali secondo concetti quali: rete, comunita’, uso  individuale  e  diffuso delle risorse tecnologiche; l’applicazione delle  nuove  tecnologie  deve  essere  condotta coinvolgendo il contesto di intervento. Cio’ comporta una valutazione delle disponibilita’ tecnologiche  e  delle  eventuali  strategie  di integrazione e decentramento. Negli ambienti comuni utilizzati  dalla collettivita’ studentesca interna ed esterna devono  essere  adottati adeguati accorgimenti per garantire la corretta gestione e protezione delle attrezzature.
5.5.  Orientamento ambientale:
la  residenza  per  studenti  deve  consentire  una fruizione autonoma da parte di tutti gli studenti e degli utenti esterni; a tal fine ogni ambito funzionale e le  diverse  unita’  ambientali  devono essere facilmente riconoscibili, negli spazi di distribuzione  devono essere previsti accorgimenti specifici per facilitare l’orientamento, tenuto conto delle esigenze di tutti gli  utenti,  in  rapporto  alle capacita’ fisiche, sensoriali e percettive. Le soluzioni da  adottare sono da valutare in rapporto alla organizzazione degli spazi prevista nel progetto.
In particolare:
devono essere chiaramente distinguibili i punti di accesso alle parti residenziali e alle parti di servizio e devono essere  entrambe facilmente raggiungibili senza interferenze; negli edifici multipiano,  dall’atrio  di  ingresso  si  devono poter raggiungere con immediatezza scale e ascensori  e  comunque  il connettivo  verticale  deve  essere efficacemente segnalato fin dall’ingresso.
5.6.  Manutenzione e gestione:
la residenza  per  studenti  deve  rispondere  a  requisiti  di massima manutenibilita’, durabilita’ e sostituibilita’ dei  materiali e componenti e di controllabilita’ nel tempo  delle  prestazioni,  in un’ottica di ottimizzazione del  costo  globale  dell’intervento.  Le tecnologie adottate devono tener conto delle possibili  dinamiche  di obsolescenza e degrado; le soluzioni tecniche e i  relativi  dettagli costruttivi devono essere progettati in relazione alla  qualita’  nel tempo.  L’edificio  e  i  suoi  sottosistemi  devono  assicurare la controllabilita’ e la facilita’ degli interventi manutentivi; nel  caso  di  nuove  costruzioni  la  definizione  del  quadro esigenziale e dei requisiti relativi  alla  gestione  e  manutenzione deve  privilegiare  un  approccio  fondato  sulla  programmazione e progettazione dell’obsolescenza dell’edificio,  da  cui  derivare  la programmazione della manutenzione. Nel caso di interventi sull’esistente la programmazione delle attivita’ manutentive discende dalla diagnosi e valutazione della consistenza tecnica  e  funzionale dell’edificio e dal progetto di riqualificazione e recupero.
6.   Criteri  relativi  al  dimensionamento  funzionale ed edilizio generale.
Ai fini  del  dimensionamento  funzionale  ed  edilizio  generale devono essere rispettate le  condizioni  specificate  nei  punti  che seguono.
6.1.  Funzioni residenziali (AF1):
6.1.1.        la  superficie netta da adibire alle funzioni residenziali deve essere uguale o superiore  a  12,5  m2/p.a.  (posto alloggio) per la camera singola (incluso il servizio igienico) o  9,5 m2/p.a. per la camera doppia (incluso il servizio igienico);
6.1.2.        per gli utenti con disabilita’ fisiche o sensoriali deve essere riservato un numero di posti alloggio = 5% del numero di posti alloggio totali. In tal caso la  superficie  a  posto  alloggio  deve essere incrementata almeno del 10%.
6.2.  Funzioni di servizio (AF2+AF3+AF4):
6.2.1.        la superficie netta da adibire alle funzioni di servizio a posto alloggio deve essere = 5,0 m2/p.a. per  tutte  le  tipologie, ridotto = 3,0 m2/p.a. solo nel caso di tipologia a nuclei  integrati, e dovra’ comprendere i Servizi culturali e didattici (AF2), i Servizi ricreativi (AF3) ed i Servizi di supporto (AF4);
6.2.2.        nell’ambito dello standard di superficie destinato  alle funzioni di servizio, deve essere garantita una superficie minima  di 2,0 m2/p.a. per i Servizi culturali e didattici (AF2) e per i Servizi ricreativi (AF3).  La  restante  quota  di  superficie  destinata  ai servizi puo’ essere utilizzata in funzione delle esigenze e priorita’ definite da ciascun programma d’intervento;
6.2.3.        nell’ambito  delle  funzioni  di  servizio  le unita’ ambientali sala/e studio e aula/e riunioni, dotate di  wi-fi,  devono essere sempre presenti.
7.   Requisiti delle unita’ ambientali.
7.1.  Area funzionale residenza (AF1).
I requisiti  dimensionali  minimi  di  superficie  netta  sono  i seguenti: camera singola (posto letto, posto studio) = 11,0 m2; camera doppia (due posti letto, posto studio) =  16,0  m2.  Non sono ammesse camere con piu’ di due posti alloggio; servizio igienico (lavabo, doccia,  wc,  bidet),  condivisibile fino ad un massimo di tre posti alloggio, = 3,0 m2; nel caso di zona preparazione e consumazione pasti interna alla camera si prevede un aumento della superficie della stessa di  almeno 1,0 m2.
Per  i  posti  alloggio  sprovvisti  di zona preparazione e consumazione pasti (angolo cottura) devono essere previsti uno o piu’ spazi di  preparazione  e  consumazione  pasti  (cucine  collettive), inclusi i relativi spazi di servizio, dimensionati e strutturati, nel numero e nella tipologia, in funzione  delle  esigenze  e  necessita’ definite da ciascun programma d’intervento.  Tale  disposizione  puo’ non essere rispettata nel caso in cui  sia  disponibile  un  adeguato servizio di ristorazione all’interno e/o nei pressi della residenza.  Le superfici degli spazi di preparazione  e  consumazione  pasti, siano essi strutturati nella forma di  «cucine  collettive»  (esterne agli alloggi) e/o di “mensa interna alla struttura” (inclusi i locali accessori), saranno computate come  aree  funzionali  di  servizi  di supporto, gestionali e amministrativi (AF4).
7.2.  Area funzionale servizi culturali e didattici (AF2).
L’AF2 si articola nelle seguenti unita’ ambientali:
sala/e studio;
aula/e riunioni.
La sala studio  deve  consentire  lo  svolgimento  dell’attivita’ secondo  le  modalita’  previste  dalla  tipologia  di  studi  e  con l’attrezzatura adeguata.
L’aula riunioni deve consentire sia le riunioni tra gli  studenti ai fini di studio e culturali che le lezioni o seminari  a  carattere didattico. L’arredo deve essere flessibile in modo  tale  da  rendere possibile i diversi tipi di utilizzo.
L’AF2 puo’, inoltre, comprendere anche una o piu’ dalle  seguenti unita’ ambientali: biblioteca  (deposito  e  consultazione),  inclusi  i  vani  di servizio connessi; sala conferenze, inclusi i vani di servizio connessi; auditorium, inclusi i vani di servizio connessi.
7.3.  Area funzionale servizi ricreativi (AF3).
L’AF3 puo’ essere articolata nelle seguenti unita’ ambientali:
emeroteca;
sala/e video;
sala/e musica;
spazio/i internet;
sala/e giochi;
palestra-fitness, inclusi  eventuali  locali  accessori (spogliatoi, depositi, servizi igienici, etc.).
L’emeroteca e’ un locale o  uno  spazio  dedicato,  adeguatamente attrezzato, nel quale e’ possibile consultare quotidiani, settimanali e riviste italiane e/o straniere.
La  sala  video  deve  consentire  di  assistere ai programmi televisivi o alla proiezione di registrazioni video.  La sala musica deve consentire l’ascolto  di  brani  musicali  in forma collettiva.
Lo spazio internet e’  costituito  da  una  serie  di  postazioni attrezzate con personal computer e dotate di  connessione  alla  rete internet.
La sala  giochi  deve  consentire  lo  svolgimento  di  attivita’ ludiche  secondo  le  varie  tipologie  di  gioco  previste e con l’attrezzatura adeguata. Nella sala giochi si deve prevedere anche la possibilita’ di effettuare feste tra gli studenti.  La palestra-fitness, compresi eventuali locali accessori connessi alla  sua  funzionalita’  (depositi,  spogliatoi,  servizi  igienici, etc.), deve consentire lo svolgimento di  attivita’  per  l’esercizio fisico con attrezzi e senza di tipo individuale o collettivo  e  deve essere attrezzata in funzione del tipo di attivita’ fisica  prevista, garantendo una fruibilita’ degli spazi e attrezzature adeguate  anche alle persone con disabilita’ fisiche  o  sensoriali.  Possono  essere previsti  spogliatoi  e  servizi  igienici  in numero commisurato all’utenza esterna prevista a discrezione dell’operatore e in accordo con le norme sanitarie locali.
7.4.  Area  funzionale  servizi di supporto, gestionali e amministrativi (AF4).
L’AF4 puo’ essere articolata nelle seguenti unita’ ambientali:
lavanderia/stireria; parcheggio biciclette e mezzi di mobilita’  urbana  individuale per persone con disabilita’ fisica o sensoriale; guardaroba; depositi per biancheria e prodotti di pulizia; magazzino; spazi  funzionali  all’organizzazione  della raccolta differenziata dei rifiuti: per la  dislocazione,  la  raccolta  e  lo smistamento dei contenitori materiali da avviare al riciclo;  per  la predisposizione  di attivita’ di recupero e riuso (libri, attrezzature, oggettistica e altro); ufficio e spazi analoghi destinati alla conduzione gestionale; spogliatoi per il personale; mensa/self service e locali  accessori  (spogliatoi,  depositi, etc.); spazi di preparazione e consumazione pasti; caffetteria-bar; minimarket.
La  lavanderia-stireria  deve  consentire il lavaggio degli indumenti personali degli studenti residenti con macchine lavatrici e la successiva asciugatura e stiratura.
Il  parcheggio  biciclette  deve  consentire  il  ricovero  delle biciclette degli studenti residenti.
Il guardaroba deve consentire il deposito di  bagagli  o  effetti personali degli studenti durante i prolungati periodi di assenza.  I depositi per biancheria e prodotti di pulizia devono consentire la custodia e il ricambio della biancheria per il  numero  dei  posti alloggio previsti.
Il  magazzino  deve  consentire  il  deposito  di materiale e attrezzatura per la manutenzione della  residenza  e  dei  servizi  e l’effettuazione  di  piccole operazioni di manutenzione sulle attrezzature della struttura.
7.5.  Funzioni di accesso e distribuzione:
la  superficie  da  attribuire  agli spazi di accesso e distribuzione deve essere =35%  del  totale  della  superficie  netta degli spazi per la residenza e per i servizi, ad  eccezione  che  per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; l’insieme delle funzioni di Accesso e distribuzione si articola nei seguenti spazi: ingresso; percorsi; servizi igienici generali.
L’ingresso deve consentire non solo l’accesso alla struttura,  ma anche  lo  svolgimento  di attivita’ di incontro, scambio e socializzazione tra gli studenti. Nella  zona  ingresso  puo’  essere collocata la zona di  ricevimento  presidiata  dal  portiere  e  puo’ essere allocato lo spazio per la lettura dei quotidiani  (emeroteca).  Lo spazio di ingresso deve, inoltre, prevedere zone per  l’affissione di  informazioni  per  e  dagli  studenti.  Ove l’ingresso assuma caratteristica di spazio di relazione  la  relativa  superficie  puo’ considerarsi parte dell’area AF3.
I percorsi consentono la  funzione  di  collegamento  tra  unita’ ambientali e possono consentire anche  lo  svolgimento  di  attivita’ accessorie o complementari alle funzioni residenziali e di  servizio, come spazi per l’attesa e la sosta, per il relax e per lo  scambio  e la socializzazione degli studenti residenti e non, e come tali devono garantire  adeguate condizioni di illuminazione e aerazione preferibilmente naturali. Ove i percorsi  presentino  allargamenti  o aree riservate per le  suddette  funzioni  di  scambio,  le  relative superfici possono eventualmente  considerarsi  accessorie  alle  aree funzionali entro le quali sono collocate.
In prossimita’ degli spazi a carattere collettivo e dei nuclei di residenza devono essere previsti servizi igienici  generali  fruibili sia dagli ospiti interni sia da quelli esterni; un servizio  igienico ad ogni piano deve essere accessibile alle  persone  con  disabilita’ fisica o sensoriale.
7.6.  Funzioni di parcheggio auto e servizi tecnologici.
L’insieme  delle  funzioni  di  parcheggio  integrato  e  servizi tecnologici si articola nei seguenti spazi: spazi di parcheggio auto/moto/biciclette e mezzi  di  mobilita’ urbana individuale per persone con disabilita’ fisiche o sensoriali; vani tecnici e servizi tecnologici in funzione di  complessita’ e tipologia degli impianti.
Puo’, inoltre,  prevedersi  un’adeguata  dotazione  di  punti  di ricarica  per  i  mezzi  a  propulsione  elettrica  con  sistemi di imputazione dei costi.