Articolo Normativa

Decreto Legge 24/4/2017 n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

Articolo 54 bis

Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale

ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 21/6/2017, N. 96
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TITOLO IV - MISURE URGENTI PER RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE
CAPO II - MISURE PER IL LAVORO, LA PRODUTTIVITA’ DELLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI

Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale

1. Entro i limiti e con le modalita' di cui al presente articolo e' ammessa la possibilita' di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attivita' lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalita' degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalita' dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;
c-bis) per ciascun prestatore, per le attivita' di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro. (1)
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13;
b-bis) le societa' sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di poverta', di disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi;
c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti, purche' i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita';
b) giovani con meno di venticinque anni di eta', se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'universita';
c) persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore e' tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresi' effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facolta' di compensazione dei crediti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere a) e b-bis), puo' acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilita'; c) insegnamento privato supplementare; c-bis) attivita' di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle societa' sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo. Mediante il Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di cui al presente articolo, il contributo di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale e' fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche' ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di Short message service (SMS) o di posta elettronica.
13. Il contratto di prestazione occasionale e' il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalita' semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entita', entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi 14 e seguenti.
14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze piu' di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attivita' lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;
b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attivita' lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche' non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attivita' di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilita' dell'utilizzatore )), attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalita' di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell'INPS.
16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo e' pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di Short message service (SMS) o di posta elettronica, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma.
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della societa' Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma INPS, invece che con le modalita' indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore puo' essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica e' consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalita' sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresi' all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata e' pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, (( salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. )) Non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attivita' lavorative disciplinate dal presente articolo. (2)
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(1) Comma modificato dall'art. 1, L. 27/12/2017, n. 205.
(2) Articolo modificato dall'art. 2 bis, DL 12/7/2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9/8/2018, n. 96.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale
Articolo 1 bis - Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata
Articolo 1 ter - Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure
Articolo 1 quater - Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarita' fiscale e di erogazione dei rimborsi
Articolo 2 - Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA
Articolo 2 bis - Interpretazione autentica in materia di regime dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari
Articolo 3 - Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni
Articolo 4 - Regime fiscale delle locazioni brevi
Articolo 4 bis - Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini
Articolo 5 - Disposizione in materia di accise sui tabacchi
Articolo 5 bis - Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzativo o abilitativo
Articolo 6 - Disposizioni in materia di giochi
Articolo 6 bis - Riduzione degli apparecchi da divertimento
Articolo 7 - Rideterminazione della base Ace
Articolo 8 - Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari
Articolo 9 - Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell’IVA e delle accise
Articolo 9 bis - Indici sintetici di affidabilita' fiscale
Articolo 9 ter - Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria
Articolo 9 quater - Compensazione di somme iscritte a ruolo
Articolo 10 - Reclamo e mediazione
Articolo 11 - Definizione agevolata delle controversie tributarie
Articolo 11 bis - Disposizioni in materia di magistratura contabile
Articolo 11 ter - Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
Articolo 12 - Rimodulazione delle risorse
Articolo 12 bis - Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere
Articolo 13 - Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri
Articolo 13 bis - Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90
Articolo 13 ter - Disposizioni in materia di controllo della spesa per la gestione dell'accoglienza
Articolo 13 quater - Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi
Articolo 14 - Riparto del Fondo di solidarieta’ comunale
Articolo 14 bis - Acquisto di immobili pubblici
Articolo 14 ter - Norme in materia di sanzioni per mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno per l'anno 2012
Articolo 15 - Contributo a favore delle province della regione Sardegna e della citta’ metropolitana di Cagliari
Articolo 16 - Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e citta’ metropolitane
Articolo 17 - Riparto del contributo a favore delle Province e delle Citta’ metropolitane delle regioni a statuto ordinario
Articolo 18 - Disposizioni sui bilanci di Province e Citta’ metropolitane
Articolo 19 - Termine per l'invio delle certificazioni relative agli obiettivi di saldo finanziario da parte degli enti locali in dissesto
Articolo 20 - Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario
Articolo 21 - Contributo per fusioni di comuni
Articolo 21 bis - Semplificazioni
Articolo 21 ter - Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE
Articolo 22 - Disposizioni sul personale e sulla cultura
Articolo 22 bis - Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali
Articolo 22 ter - Organici di fatto
Articolo 23 - Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Siciliana
Articolo 24 - Fabbisogni standard e capacita’ fiscali per Regioni
Articolo 25 - Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e citta' metropolitane
Articolo 26 - Iscrizione dell’avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio
Articolo 26 bis - Disposizione concernente l'impiego dell'avanzo destinato a investimenti degli enti locali per estinzione anticipata di prestiti
Articolo 27 - Misure sul trasporto pubblico locale
Articolo 28 - Diverse modalita’ di conseguimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica
Articolo 29 - Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche
Articolo 30 - Altre disposizioni in materia di farmaci
Articolo 30 bis - Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza
Articolo 31 - Edilizia sanitaria
Articolo 32 - Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri
Articolo 33 - Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni
Articolo 33 bis - Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa
Articolo 34 - Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale
Articolo 34 bis - Programma operativo straordinario della regione Molise
Articolo 35 - Misure urgenti in tema di riscossione
Articolo 36 - Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano d rientro
Articolo 37 - Modifiche all'articolo 1, commi 467 e 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Articolo 38 - Disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degli immobili pubblici
Articolo 39 - Trasferimenti regionali a province e citta’ metropolitane per funzioni conferite
Articolo 40 - Eliminazione delle sanzioni per le province e le citta' metropolitane
Articolo 40 bis - Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri
Articolo 41 - Fondo da ripartire per l’accelerazione delle attivita’ di ricostruzione a seguito di eventi sismici
Articolo 41 bis - Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico
Articolo 42 - Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016, e contributi per interventi di ripristino o ricostruzione
Articolo 43 - Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi sospesi
Articolo 43 bis - Assegnazione di spazi finanziari
Articolo 43 ter - Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione
Articolo 43 quater - Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016
Articolo 44 - Proroga incentivi
Articolo 45 - Compensazione perdita gettito TARI
Articolo 45 bis - Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarieta' comunale 2017
Articolo 46 - Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia
Articolo 46 bis - Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015
Articolo 46 ter - Calcolo del valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017
Articolo 46 quater - Incentivi per l'acquisto di case antisismiche
Articolo 46 quinquies - Personale degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere
Articolo 46 sexies - Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012
Articolo 46 septies - Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Articolo 46 octies - Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45
Articolo 46 novies - Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del vertice dei Paesi del G7
Articolo 47 - Interventi per il trasporto ferroviario
Articolo 47 bis - Disposizioni in materia di trasporto su strada
Articolo 48 - Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all’evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale
Articolo 49 - Disposizioni urgenti in materia di riordino di società
Articolo 50 - Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto dall'Alitalia Spa
Articolo 51 - Contenimento dei costi del trasporto aereo
Articolo 52 - Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche
Articolo 52 bis - Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma
Articolo 52 ter - Modifiche al codice dei contratti pubblici
Articolo 52 quater - Organizzazione dell'ANAC
Articolo 52 quinquies - Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25
Articolo 53 - APE
Articolo 53 bis - Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale
Articolo 53 ter - Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa
Articolo 54 - Documento Unico di Regolarita' Contributiva
Articolo 54 bis - Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale
Articolo 55 - Premi di produttività
Articolo 55 bis - Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
Articolo 55 ter - Disposizione interpretativa dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di interventi per la formazione e l'integrazione del reddito
Articolo 55 quater - Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga
Articolo 55 quinquies - Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri
Articolo 56 - Patent box
Articolo 56 bis - Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera
Articolo 57 - Attrazione degli investimenti
Articolo 57 bis - Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione
Articolo 57 ter - Modifica all'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di incentivi per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili
Articolo 57 quater - Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici
Articolo 58 - Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa: disciplina del trattamento delle riserve imposta sul reddito di impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime
Articolo 59 - Transfer pricing
Articolo 60 - Proventi da partecipazioni a societa’, enti o OICR di dipendenti e amministratori
Articolo 60 bis - Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti
Articolo 60 ter - Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation
Articolo 60 quater - Misure per assicurare la celerita' di procedure assunzionali dell'Amministrazione della giustizia
Articolo 60 quinquies - Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in
Articolo 60 sexies - Cartolarizzazione di crediti
Articolo 61 - Eventi sportivi di sci alpino
Articolo 62 - Costruzione di impianti sportivi
Articolo 63 - Misure per la Ryder Cup 2022
Articolo 64 - Servizi nelle scuole
Articolo 64 bis - Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica
Articolo 65 - Autorita’ nazionale di regolazione del settore postale
Articolo 65 bis - Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 65 ter - Clausola di salvaguardia
Articolo 66 - Disposizioni finanziarie
Articolo 67 - Entrata in vigore
Allegato -