Articolo Normativa

Decreto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 22/8/2017 n. 154

Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Articolo 14

Attivita’ di progettazione

Titolo III - PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Capo I - Livelli e contenuti della progettazione

Attivita’ di progettazione

1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 15, 16, 17, 18 e 19, i cui contenuti sono quelli previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito dal comma 6 del presente articolo. L’elenco degli elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione e’ esaustivo e sostitutivo rispetto all’elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo definisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, linee di indirizzo, norme tecniche e criteri ulteriori preordinati alla progettazione e alla esecuzione di lavori sui beni di cui all’articolo 1.
2. La scheda tecnica di cui all’articolo 147, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e’ finalizzata all’individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento e descrive gli aspetti di criticita’ della conservazione del bene culturale prospettando gli interventi opportuni.
3. L’affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, indicati all’articolo 1, e’ disposto, di regola, sulla base del progetto esecutivo.
4. La progettazione esecutiva puo’ essere omessa nelle seguenti ipotesi:
a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, allorche’ non presentino complessita’ realizzative, quali ad esempio la ripulitura ed altri interventi che presentano caratteristiche di semplicita’ e serialita’;
b) negli altri casi, qualora il responsabile unico del procedimento, accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l’esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d’opera, disponga l’integrazione della progettazione in corso d’opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico. L’impresa esecutrice dei lavori sottopone al responsabile unico del procedimento la documentazione riguardante la progettazione integrativa, che viene approvata previa valutazione della stazione appaltante.
5. Nei casi di cui al comma 4 l’affidamento dei lavori puo’ avvenire sulla base del progetto definitivo.
6. Per ogni intervento, il responsabile unico del procedimento, nella fase di progettazione di fattibilita’, stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell’intervento conservativo, la possibilita’ di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualita’.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio
Articolo 3 - Specificita’ degli interventi
Articolo 4 - Qualificazione
Articolo 5 - Requisiti generali
Articolo 6 - Requisiti speciali
Articolo 7 - Idoneita’ tecnica
Articolo 8 - Idoneita’ organizzativa
Articolo 9 - Capacita’ economica e finanziaria
Articolo 10 - Modalita’ di verifica ai fini dell’attestazione
Articolo 11 - Lavori utili per la qualificazione
Articolo 12 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
Articolo 13 - Direttore tecnico
Articolo 14 - Attivita’ di progettazione
Articolo 15 - Progetto di fattibilita’ tecnica ed economica
Articolo 16 - Scheda tecnica
Articolo 17 - Progetto definitivo
Articolo 18 - Progetto esecutivo
Articolo 19 - Progettazione dello scavo archeologico
Articolo 20 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Articolo 21 - Verifica dei progetti
Articolo 22 - Progettazione, direzione lavori e attivita’ accessorie
Articolo 23 - Tipi di intervento per i quali e’ consentita l’esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza
Articolo 24 - Collaudo
Articolo 25 - Lavori di manutenzione
Articolo 26 - Consuntivo scientifico e vigilanza sull’esecuzione dei lavori
Articolo 27 - Abrogazioni
Articolo 28 - Disposizioni transitorie e finali