Articolo Normativa

Decreto legislativo 12/12/2017 n. 228

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 9

Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177

1. All’articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
«12-bis. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza si applica, relativamente alla sanzione della censura di cui all’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, irrogata in data antecedente al 1° gennaio 2017, la disciplina di cui all’articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
12-ter. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, i procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato pendenti al momento del transito:
a) se non sospesi a norma dell’articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all’articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalita’ ivi previste, e, se definiti con proposta di sanzione disciplinare di stato, il relativo provvedimento e’ disposto dagli organi competenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) se sospesi ai sensi dell’articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e definiti, in deroga all’articolo 1393 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, all’esito del procedimento penale, entro 90 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili.
12-quater. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nell’Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l’Amministrazione militare ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e’ condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 12-quinquies. Nei casi di cui ai commi 12-ter e 12-quater, per l’irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni:
a) le condotte, che nell’ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all’irrogazione della sospensione disciplinare dall’impiego da uno a sei mesi;
b) le condotte, che nell’ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all’irrogazione della perdita del grado per rimozione;
c) le condotte, che nell’ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all’irrogazione della perdita del grado per condanna penale limitatamente ai reati e alle pene previsti anche nell’ordinamento militare, ovvero in ordine all’irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma nei restanti casi.
12-sexies. I procedimenti non definiti alla data del 31 dicembre 2016, concernenti l’attribuzione al personale del Corpo forestale dello Stato delle ricompense per lodevole comportamento o per particolare rendimento antecedenti al transito nell’Arma dei carabinieri nel Corpo della guardia di finanza, sono istruiti e definiti, secondo le disposizioni in vigore per il personale dell’Arma dei carabinieri e del predetto Corpo, entro il 31 dicembre 2018.
12-septies. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare piu’ grave della multa.
12-octies. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai procedimenti disciplinari non estinti si applicano, altresi’, le seguenti disposizioni:
a) se non sospesi, a norma dell’articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all’articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalita’ ivi previste, e se definiti con proposta di sanzione disciplinare, il relativo provvedimento e’ disposto dagli organi competenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1996, cosi come modificato e integrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2004;
b) se sospesi, ai sensi dell’articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-octies, lettera a). 12-nonies. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e’ condotta dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-octies, lettera a). 12-decies. Nei casi di cui ai commi 12-octies e 12-nonies, per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le condotte che nell’ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all’irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1996, cosi come modificato e integrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2004;
b) le condotte che nell’ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all’irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera a);
c) le condotte che nell’ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all’irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera a).
12-undecies. Per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nella Polizia di Stato, per fatti commessi antecedentemente al transito nell’Amministrazione della pubblica sicurezza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e’ condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, e si applicano le seguenti disposizioni:
a) le condotte, che nell’ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio da uno a sei mesi, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;
b) le condotte, che nell’ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, ai sensi dell’articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;
c) le condotte che nell’ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all’irrogazione della destituzione, ai sensi dell’articolo 8, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, ovvero in ordine all’irrogazione delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione, ai sensi degli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, nei restanti casi;
d) al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Amministrazione della pubblica sicurezza si applica, con rinvio all’articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l’istituto della riabilitazione. 12-duodecies. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e’ condotta dagli organi e secondo le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Nei casi di cui al primo periodo, per l’irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni:
a) le condotte che nell’ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all’irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative;
b) le condotte che nell’ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all’irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative;
c) le condotte che nell’ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all’irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole.».
b) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 2214-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano anche alle prime elezioni degli organi della rappresentanza militare per il rinnovo dei delegati in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. 13-ter. Ai fini della concessione della croce per anzianita’ di servizio di cui all’articolo 858 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 195, il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato dal personale transitato nell’Arma dei carabinieri o nella Guardia di finanza, e’ considerato servizio militare.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 12 dicembre 2017

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Articolo 3 - Modifiche alla legge 23 marzo 2001, n. 93
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
Articolo 6 - Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177