Articolo Normativa

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9/12/2020

Approvazione degli interventi di demolizione di opere abusive

Articolo 1

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» (testo A) e successive modificazioni;
Visto l'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al comma 2 stabilisce che «L'impegno puo' essere assunto solo in presenza, sulle pertinenti unita' elementari di bilancio, di disponibilita' finanziarie sufficienti, in termini di competenza, a far fronte in ciascun anno alla spesa imputata in bilancio e, in termini di cassa, a farvi fronte almeno nel primo anno, garantendo comunque il rispetto del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), anche mediante l'utilizzo degli strumenti di flessibilita' stabiliti dalla legislazione vigente in fase gestionale o in sede di formazione del disegno di legge di bilancio»;
Visto l'art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che al comma 3 stabilisce che «Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente»;
Visto l'art. 4-quater, comma 1, lettera b) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai sensi del quale, con riferimento agli anni 2019, 2020 e 2021, per le spese in conto capitale i termini di conservazione in bilancio dei residui di stanziamento di cui al comma 3 dell'art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono prolungati di un ulteriore esercizio;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 2014, art. 2, comma 4, con cui sono stati individuati i compiti della divisione 5 Abusivismo edilizio, osservatorio e contenzioso della direzione generale per la condizione abitativa;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 26, della citata legge, n. 205 del 2017, con il quale e' stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed e' stata, altresi', demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 27, della citata legge n. 205 del 2017;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 46-ter, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con cui il fondo di cui all'art. 1, comma 26, della citata legge, n. 205 del 2017 e' stato incrementato di un milione di euro per l'anno 2020;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, n. 254 del 23 giugno 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020, n. 3150, con cui sono stati definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo;
Visto l'art. 2 (Finalita' e criteri di utilizzazione del fondo) del predetto decreto n. 254 del 23 giugno 2020;
Visto, in particolare, l'art. 3 (Criteri di ripartizione delle risorse attribuite al fondo), che ai commi 2, 3 e 5 prevede «2. La ripartizione delle risorse assicura la realizzazione di almeno un intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stesso, fermo restando quanto indicato all'art. 2 del presente decreto. Per gli interventi di pari cubatura, i comuni ne indicano l'ordine prioritario. 3. Le somme assegnate ai comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo totale dello stesso, indicato al momento della presentazione della domanda e risultante dal quadro tecnico economico. [...] 5. Entro tre mesi dal termine per la presentazione delle domande di contributo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' approvato l'elenco degli interventi ammessi al contributo ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del presente decreto, con indicazione delle relative somme assegnate poste a carico del "Fondo demolizioni".». Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 6 (Modalita' di presentazione delle domande di contributo), ai sensi del quale «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile, su dedicata sezione del proprio sito internet, apposito sistema informatico per la presentazione delle domande di contributo poste a carico del "Fondo demolizioni". Nel sistema sono altresi' resi noti i termini per la presentazione delle domande e gli elementi amministrativi e contabili da indicare».
Visto l'avviso pubblico prot. n. 9159 del 12 agosto 2020 del direttore generale per la condizione abitativa;
Visto il decreto del 21 agosto 2020 con cui la dirigente della divisione 5 della direzione generale per la condizione abitativa nomina il responsabile del procedimento per la fase di cui all'art. 6 del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, attinente alla presentazione delle istanze di contributo da parte dei comuni;
Visti i termini per la presentazione delle istanze da parte dei comuni indicati sul sito internet e sull'apposito sistema informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalle ore 12,00 del 21 settembre 2020 alle ore 12,00 del 21 ottobre 2020;
Visto che attraverso l'apposito sistema informatico per la presentazione delle domande di contributo sono pervenute nei termini le istanze di trentotto comuni, per un totale di centotredici schede intervento, in quattordici regioni;
Visti i due verbali di istruttoria del responsabile del procedimento prot. n. 11835 del 4 novembre 2020 e prot. n. 12231 del 13 novembre 2020;
Vista la proposta dell'elenco degli interventi con i relativi importi ammessi al contributo contenuta nel verbale n. 2 del Responsabile del procedimento prot. n. 12231 del 13 novembre 2020 dalla quale emergono centosei interventi istruiti positivamente in trentadue comuni, ubicati in quattordici regioni, per una volumetria complessiva di 100.577,18 metri cubi, ed un ammontare di contributi da porre a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari ad euro 3.383.272,55;
Vista la relazione illustrativa del presente decreto;
Considerato che l'elenco degli interventi da ammettere al contributo assicura, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto 254 del 23 giugno 2020, la realizzazione di almeno un intervento di demolizione in ciascuna delle quattordici regioni, individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stesso;
Visto che le risorse previste dall'art. 1, comma 26, della citata legge n. 205 del 2017, come integrate dall'art. 46-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono iscritte sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in qualita' di residui di lettera f) per un importo di euro 5 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari di provenienza 2018 e 2019 e per un importo di euro 1 milione, per l'esercizio finanziario di provenienza 2020;
Considerato che le disponibilita' di cassa per l'anno 2020 presenti sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono pari ad euro 6.000.000,00;
Considerato che sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, vi e' la capienza necessaria per procedere all'assegnazione ai comuni di risorse complessivamente pari ad euro 3.383.272,55, a valere sui residui di lettera f) di provenienza 2018, pari a 5.000.000 di euro di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Ritenuto di dover approvare, come previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, l'elenco degli interventi di demolizione delle opere abusive e le relative somme assegnate ai comuni a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto n. 254 del 23 giugno 2020, e' approvato l'allegato elenco degli interventi di demolizione delle opere abusive, con i relativi importi ammessi al contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Gli importi ammessi al contributo indicati nell'elenco allegato sono assegnati ai comuni ad integrazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di demolizione delle opere abusive approvati con il presente decreto.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 -
Articolo 2 -
Allegato - Elenco interventi di demolizione delle opere abusive e importi ammessi al contributo - risorse art. 1, comma 26, L.205/2017