Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7/12/2020
Articolo 2
Individuazione delle opere infrastrutturali e del relativo finanziamento
Individuazione delle opere infrastrutturali e del relativo finanziamento1. Ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 21, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono opere essenziali:
a) le opere permanenti necessarie su infrastrutture esistenti inserite nel dossier di candidatura alla tabella 71.b, di cui all'allegato n. 1, costituente parte integrante del presente decreto e che individua i finanziamenti gia' disponibili e il relativo soggetto attuatore;
b) le opere infrastrutturali necessarie su infrastrutture pianificate inserite nel dossier di candidatura alla tabella 71.c, di cui all'allegato n. 2, costituente parte integrante del presente decreto e che individua i finanziamenti gia' disponibili per la loro realizzazione e il relativo soggetto attuatore;
c) le opere infrastrutturali essenziali, che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti e pianificate di cui alle lettere a) e b), di cui all'allegato n. 3, costituente parte integrante del presente decreto in favore delle quali con il presente decreto viene disposto il finanziamento a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai sensi dell'art. 1, commi 18, 22 e 23, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono opere infrastrutturali connesse e di contesto:
a) gli interventi di cui all'allegato n. 4, costituente parte integrante del presente decreto, che assume valore programmatico, ferma restando la possibilita' di successivo finanziamento ai sensi dell'art. 3 del presente decreto;
b) gli interventi di cui all'allegato n. 5, costituente parte integrante del presente decreto, che individua i finanziamenti gia' completamente disponibili per la loro realizzazione, nonche' il relativo soggetto attuatore.
3. Le opere indicate nell'allegato 3, ai numeri 10, 18, 19 e 20, per le quali non sono immediatamente disponibili tutte le risorse necessarie per la realizzazione, sono attivate subordinatamente al reperimento dell'integrale copertura finanziaria. Per le opere indicate nell'allegato 3, ai numeri 10 e 18, la fase di progettazione e' avviata a valere sulle risorse disponibili, di cui al medesimo allegato 3, qualora gia' destinabili a tale finalita' a legislazione vigente.
4. L'opera indicata nell'allegato 3, numero 29, e' attivata subordinatamente al completamento del finanziamento necessario da parte della Provincia autonoma di Bolzano.
5. L'intervento indicato nell'allegato 3, numero 34, e' attivato nei limiti delle risorse individuate nel medesimo allegato. Il completamento di tale intervento e' finanziato ai sensi dell'art. 3, ovvero con risorse proprie della Provincia autonoma di Trento.
6. Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, la societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» e' soggetto attuatore degli interventi di cui agli allegati 3 e 4. La stessa societa' puo' stipulare convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza e di stazione appaltante.
7. Fino alla costituzione e alla piena operativita' della societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» le funzioni di soggetto attuatore degli interventi di cui agli allegati 3 e 4 sono svolte dagli attuali enti titolari o concessionari delle infrastrutture ferroviarie e stradali oggetto di intervento.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Individuazione delle opere infrastrutturali e del relativo finanziamento
Articolo 3 - Utilizzo delle economie e rimodulazione dei finanziamenti
Articolo 4 - Modalità di trasferimento delle risorse
Articolo 5 - Monitoraggio
Articolo 6 - Ammissibilità delle spese
Allegato 1 -
Allegato 2 -
Allegato 3 -
Allegato 4 -
Allegato 5 -