

Con il disegno della Legge di Bilancio 2022 il Bonus Facciate è stato prorogato anche per tutto il 2022 ma con un’importante novità: infatti, l’aliquota passerà dal 90% al 60%. Ciononostante, è possibile evitare questa riduzione effettuando il pagamento delle spese entro il 31 dicembre 2021 e ultimare i lavori nel 2022, e in tal modo sarà possibile usufruire dell’aliquota al 90%.
Ma quali interventi accessori sono agevolabili con questo bonus? Questo argomento è stato trattato nel numero dell’Esperto Risponde del 27/12/2021 da Michele Zandonà. Vediamo nel dettaglio.
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La sostituzione della ringhiera di un balcone con un’altra tipologia diversa (ad esempio, la sostituzione di una ringhiera in ferro con un parapetto in vetro) é ammissibile nel bonus facciate? Se su una facciata si trova anche la scala per raggiungere il primo piano dell’abitazione, il rifacimento dei marmi della scala può rientrare nel bonus facciate?
La risposta ad entrambe le domande è affermativa. Come precisato anche nella circolare 2/E/2020, il Bonus Facciate (ex articolo 1, commi 219-224, della legge 160/2019 di Bilancio per il 2020, e articolo 1, comma 59 della legge 178/2020, di Bilancio per il 2021; si veda anche la guida al Bonus Facciate dell’Agenzia delle Entrate, si applica anche per le spese relative:
In sostanza, tutti gli interventi di rifacimento dei balconi, in presenza della altre condizioni di legge, rientrano comunque in quelli agevolabili con il Bonus Facciate. Anche se non è espressamente precisato, si ritiene che vi rientrino pure le spese per la sostituzione della ringhiera con parapetti vetrati, sempre che, sotto il profilo urbanistico, sia un intervento autorizzato dal Comune. Allo stesso modo, rientrano nelle spese rilevanti ai fini del Bonus Facciate quelle di rifacimento di gradini e scale in marmo, purché insistano sulla facciata visibile della pubblica via.
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