Bonus per pertinenze, ok anche se separate dall’edificio principale

Per le pertinenze (per esempio, una cantina, un box auto o un garage) «situate in un fabbricato accessorio e separato» rispetto al «fabbricato principale, ma ubicato nella medesima area cortiliva» possono valere i bonus edilizi, tra cui il Sismabonus, l’Ecobonus e il Bonus Casa.

Il chiarimento è stato inserito nella risposta del 13 dicembre 2021, n. 806, relativo al super Sisma Bonus 110% ed è estensibile anche agli altri incentivi sopra citati, dal Bonus Casa, al Sismabonus ordinario e, in caso di pertinenze riscaldate, anche all’Ecobonus (ordinario o super). Scopri di più.

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Le agevolazioni per le pertinenze

Si può accedere ai bonus edilizi (Super Sismabonus 110%, Sismabonus, Bonus Casa ed Ecobonus) anche se gli interventi vengono effettuati solo su una pertinenza e «indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale» (circolare n. 30/E/2020 e risposta n. 806/2021). In questo caso, per il risparmio energetico è necessario che all’interno di questo locale vi sia presente un impianto di riscaldamento (interrogazione parlamentare del7 luglio 2021, n. 5-06256Faq Enea 3.B del 25 gennaio 2021).

Gli interventi solo sulla pertinenza sono possibili anche in ambito condominiale, dove possono accedere agli incentivi, anche i possessori o i detentori di sole pertinenze (come box o cantine) che sostengono spese per i lavori sulle «parti comuni» (circolare delle Entrate n. 24/E/2020, paragrafo 2).

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Super Sismabonus 110%: interventi anche su due pertinenze diverse

Si può accedere al super Sismabonus 110% (risposta 806/2021) anche se gli interventi vengono fatti su due pertinenze autonomamente accatastate (es. un garage e una cantina) «situate in un fabbricato accessorio e separato dal predetto fabbricato principale, ma ubicato nella medesima area cortiliva». >>> Per il Bonus Facciate invece? INCLUDE SOSTITUZIONE DI RINGHIERA DEL BALCONE E RIFACIMENTO SCALA? Leggi qui.

Il caso.

Un intervento di demolizione e ricostruzione di due pertinenze, in questa situazione, per l’agenzia delle Entrate, spetta la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96.000 euro per l’intero edificio composto dai due locali staccati. Il chiarimento è estensibile anche agli altri bonus fiscali sopra citati.

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Condominio: non sono considerate le pertinenze in un fabbricato diverso

Nel caso in cui le unità principali siano costituite in condominio, ai fini del calcolo dei limiti di spesa agevolabili per i lavori sulle parti comuni di queste unità principali, non devono essere considerate le pertinenze collocate in un fabbricato diverso da quello oggetto degli interventi, in quanto rilevano solo quelle situate nello stesso edifico (risposte 806 e 18 del 2021). Ai fini del calcolo dei limiti di spesa agevolabili con l’Ecobonus (anche al 110%) per i lavori sulle parti comuni non è importante che le pertinenze (all’interno del condominio) siano o meno servite dall’impianto termico (circolare n. 30/E/2020 e risposte 90 e 175 del 2021).

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Foto di copertina: iStock/imaginima