Condominio e alberi pertinenziali pericolanti: chi paga le spese di eliminazione

Nel caso di alberi e vegetazione inseriti in un contesto condominiale, se pericolosi perché pericolanti, come vengono suddivise le spese tra i diversi condòmini. Vediamo la risposta al quesito formulata da Cesarina Vittoria Vegni del L’Esperto Risponde del Sole 24 Ore del 14/03/22.

Condominio e alberi pertinenziali pericolanti: chi paga le spese di eliminazione

“Nel condominio ove risiedo, i giardini di pertinenza esclusiva hanno dei pini, già esistenti almeno un decennio prima della costruzione del condominio stesso. Nella sostanza, i pini sono stati inglobati nella costruzione del condominio e i proprietari dei giardini se i sono trovati acquistando l’alloggio. Preciso che il rogito e il regolamento condominiale nulla dispongono al riguardo. Ora gli stessi pini sono diventati pericolanti. La spesa per il taglio totale è a carico dei proprietari dei giardini o dell’intero condominio, dal momento che tali alberi sono preesistenti al condominio?”

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Con l’acquisto dell’area di giardino di pertinenza esclusiva delle unità immobiliari, i proprietari hanno anche acquistato gli alberi ivi piantumati. Posto ciò, si potrebbe affermare che le spese relative sono a carico di chi possiede le piante. Tuttavia, si fa presente un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, laddove ritiene che, «alle spese di potatura degli alberi, che pur insistono su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino, sono tenuti a contribuire tutti i condòmini allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell’intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso.

Le piante di alto fusto possono formare oggetto, ad un tempo, di proprietà esclusiva e di comunione, fornendo utilità differenziate al proprietario del suolo e, ad un tempo, ai titolari delle unità immobiliari dell’edificio condominiale, in quanto componenti essenziali del decoro architettonico del fabbricato; ciò giustifica l’obbligo di contribuzione dei partecipanti al condominio alle spese di potatura» (fra le altre, Cassazione civile, sezione II, 16 ottobre 2020, n. 22573).

Vero è che la sentenza citata parla di «spese di potatura», ma si ritiene che sia contemplata la possibilità che tutti i condòmini debbano concorrere pure per quelle di eliminazione delle piante, proprio in quanto anche di proprietà condominiale.

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Foto di copertina: iStock/elxeneize