Le tende interne manuali e motorizzate: quali novità in materia di sicurezza
Dopo la recente pubblicazione a Febbraio, da parte del CEN, e poi in seguito da parte di UNI, della versione modificata della norma EN 13120: 2014 per le tende interne, a movimentazione sia manuale che motorizzata si apre una nuova era.
Infatti pur non essendo queste tipologie di tende soggette all’obbligo di marcatura CE (come le tende da esterno) ai sensi del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione n°305/2011, diventano però soggette in tutto il territorio della UE, Italia compresa, al rispetto delle prescrizioni introdotte dalla nuova versione della norma UNI EN 13120:2014 “Tende Interne – requisiti prestazionali compresa la sicurezza” soprattutto rispetto al dettato dell’Allegato A.
Infatti ,con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2014/531/UE del 14 agosto 2014 si è concluso un lungo lavoro normativo di revisione e condivisione della Norma in oggetto.
Il lavoro di revisione, iniziato già nel 2010, e che ha coinvolto sia associazioni dei produttori che dei consumatori ha preso spunto proprio in seguito ad alcuni incidenti domestici che hanno visto bambini piccoli riportare ferite da strangolamento e, in alcuni casi anche la morte, a causa dell’uso improprio delle corde di comando e manovra delle tende tecniche.
Il fenomeno ha avuto e ha tuttora, soprattutto nel mondo anglosassone, un’attenzione mediatica molto elevata, che ha scaturito la pubblicazione, nel luglio 2011, della Decisione della Commissione Europea 2011/95/CE del 27/07/2011, da parte del Presidente Barroso, in risposta alle pressioni di esponenti parlamentari di vari Paesi membri, per imporre anche alle tende tecniche da interno, e alle zanzariere, requisiti minimi di sicurezza in uso.
Pertanto per effetto di questa Decisione la Commisione Europea ha dato mandato al CEN (mandato M/505 del 4 settembre 2012) di rivedere la normativa EN 13120:2009, già in vigore e prevalentemente incentrata sulle caratteristiche prestazionali, per introdurre modifiche e aggiunte circa la “sicurezza in uso” e soprattutto al riguardo della “protezione dallo strangolamento” .
L’edizione 2014 della norma UNI EN 13120 aggiorna quindi e sostituisce la precedente versione del 2009 della norma.
Inoltre, onde poter dare all’industria ed al mercato dei parametri di prova idonei, e certificabili, a misurare ed accertare la reale protezione dai rischi di strangolamento in conformità al dettato della nuova versione normativa, sono state sviluppate altre due norme ad hoc :
- UNI EN 16433:2014 “Tende interne – Protezione dai rischi di strangolamento – Metodi di prova”
- UNI EN 16434:2014 “Tende interne – Protezione dai rischi di strangolamento – Requisiti e metodi di prova per dispositivi di sicurezza”.
Le tende interne quindi conformi alle nuove prescrizioni ai sensi delle norme europee UNI EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014; possono essere ritenute idonee ai fini dell’utilizzo da parte di bambini, e possono essere vendute ed installate in ambienti e locali adibiti alla permanenza anche temporanea e sporadica dei bambini.
Queste tende, infatti, conformi alla UNI EN 13120:2014, rispettano l’obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato così come previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa.
Questo aspetto, formale, viene anche sancito dalla Decisione 2011/477/CE del 27/07/2011 e confermato dalla Decisione di esecuzione 2014/531/UE del 14 agosto 2014.
Quindi la Decisione della Commissione Europea 2011/95/CE del 27/07/2011 precisa che, al fine di ridurre i rischi di strangolamento e asfissia interna per i bambini più piccoli, il modello di tenda interna utilizzato deve risultare intrinsecamente sicuro in modo che eventuali anelli di corda, o di catenella, e tutti i sistemi di manovra e movimentazione a corda interna, se accessibili, non devono poter formare un cappio pericoloso. Inoltre, nel caso in cui il modello tipologico adottato, non possa funzionare senza il rischio di formazione di un cappio pericoloso (come ad es. le tende a rullo a catenella), lo stesso per poter essere immesso in commercio e rispettare i requisiti di sicurezza imposti, deve essere dotato di dispositivi di sicurezza appropriati atti a ridurre od eliminare il rischio di strangolamento.
La decisione fornisce anche indicazioni in merito agli eventuali dispositivi di sicurezza. Essi devono resistere all’azionamento da parte di bambini, non devono liberare componenti di piccole dimensioni atti a causare l’asfissia interna del bambino, non devono porre alcun rischio di lesione fisica ai bambini, dovuta, ad esempio, a spigoli vivi, schiacciamento delle dita o elementi sporgenti, devono superare prove di durata e di fatica (resistenza all’usura) e devono risultare resistenti all’invecchiamento dovuto alle condizioni atmosferiche.
La Decisione di esecuzione 2014/531/UE del 14 agosto 2014:
– richiama la Decisione 2011/477/CE;
– ricorda che ai sensi della Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza dei prodotti immessi sul mercato i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato prodotti sicuri;
– nella fattispecie all’articolo 2, recita che:
“… si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea …”.
– inoltre sancisce che le disposizioni relative allo strangolamento della norma EN 13120:2014 e le norme UNI EN 16433 e UNI EN 16434, soddisfano il mandato M/505 e rispettano l’obbligo generale di sicurezza di cui alla Direttiva Europea 2001/95/CE sulla sicurezza dei prodotti immessi sul mercato.
Pertanto, la Decisione di esecuzione 2014/531/UE nei fatti, rende per i produttori, venditori ed installatori anche sul territorio italiano, obbligatorio sin da subito applicare la UNI EN 13120:2014, per rendere conformi i loro prodotti ma anche a tutela della loro eventuale responsabilità penale in giudizio, in caso di incidente.
In Italia, tra l’altro, lo stesso principio dell’art. 2 della Decisione di esecuzione 2014/531/UE è già recepito e sancito dal Decreto Lgs n.206/2005 “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”.
Nello specifico il decreto stabilisce che, in assenza di specifiche disposizioni comunitarie o di specifiche regolamentazioni nazionali cogenti, “la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto e’ commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.”