Nuova costruzione: quale distanza dal confine si deve mantenere?
Una nuova costruzione per la sua realizzazione deve rispettare precise disposizioni che sono dettate da normative prestabilite, vediamo un quesito proposto al L’Esperto Risponde del Sole 24 ore del 31/01/2021 e argomentato da Massimo Sanguini.
“La mia vicina vuole allargare la propria casa, realizzando in un giardino di circa 24 mq, posto accanto al mio, un locale tecnico e un bagno al piano terreno, nonché sopra questo, al primo piano, una serra solare. Il confine tra i due giardini é costituito da una rete e, all’interno del mio giardino, da una siepe di alloro. A quale distanza dal confine dev’essere mantenuta la nuova costruzione? Essendo la serra solare “completamente finestrata” su tre lati, a che distanza dal confine deve essere mantenuta per rispettare la “distanza d’affaccio” rispetto al confine stesso?
Poiché una costruzione di questo genere, che avrebbe un’altezza di almeno 6 metri, ridurrebbe fortemente l’aerazione del mio giardino, e le grandi finestrature orientate a sud su quest’ultimo realizzerebbero un forte riflesso, riscaldando fortemente l’area in estate, può questo far sì che la costruzione venga distanziata adeguatamente?”
>> Leggi anche: PERGOLA E MURO DI CINTA, QUANDO SI ESCE DALL’EDILIZIA LIBERA
Le distanze dai manufatti e dai confini seguono dal regolamento edilizio
Le distanze dalle costruzioni e quelle dai confini sono indicate e stabilite dalle norme tecniche di attuazione dello strumento di pianificazione generale approvato nel Comune dove si trova l’immobile. Tali distanze possono anche essere indicate nel regolamento edilizio comunale vigente, e quindi sarà necessario valutare la normativa locale per conoscere le distanze in questione. La suddetta normativa é solitamente disponibile all’ufficio tecnico comunale o anche sul sito internet dell’amministrazione comunale medesima.
Ciò premesso, in linea generale, si tenga considerazione che, come stabilito dall’art.9, comma 2, del Dm 1444/68, la distanza minima da rispettare tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti é pari a 10 metri. Quanto al metodo di calcolo della distanza suddetta, il regolamento edilizio locale o le norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale normalmente stabiliscono anche i criteri di misurazione.
Fatte comunque salve le indicazioni della normativa locale, la distanza tra i fabbricati va misurata tra le pareti dei medesimi, senza considerare la recinzione: a norma dell‘art.878 del Codice civile, infatti il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non é considerato per il computo delle distanze nelle costruzioni.
Pure in merito all’eventuale problema del surriscaldamento dell’area circostante l’intervento edilizio descritto, sarebbe necessario valutare la normativa edilizio-urbanistica locale (per es. il regolamento edilizio locale) per verificare la presenza di eventuali specifiche costruttive che indichino anche particolari distanze dalle costruzioni per questi manufatti. Diversamente, e a intervento edilizio ultimato, se il surriscaldamento e l’immissione di calore si presenterà come non tollerabile, sarà possibile chiederne la cessazione a norma dell’art. 844 del Codice civile.
>>> Potrebbe interessarti: COLONNE TETTOIA, NON VALGONO PER IL CALCOLO DELLE DISTANZE TRA EDIFICI
Foto di copertina: iStock/Volokhatiuk