

Una nuova costruzione per la sua realizzazione deve rispettare precise disposizioni che sono dettate da normative prestabilite, vediamo un quesito proposto al L’Esperto Risponde del Sole 24 ore del 31/01/2021 e argomentato da Massimo Sanguini.
“La mia vicina vuole allargare la propria casa, realizzando in un giardino di circa 24 mq, posto accanto al mio, un locale tecnico e un bagno al piano terreno, nonché sopra questo, al primo piano, una serra solare. Il confine tra i due giardini é costituito da una rete e, all’interno del mio giardino, da una siepe di alloro. A quale distanza dal confine dev’essere mantenuta la nuova costruzione? Essendo la serra solare “completamente finestrata” su tre lati, a che distanza dal confine deve essere mantenuta per rispettare la “distanza d’affaccio” rispetto al confine stesso?
Poiché una costruzione di questo genere, che avrebbe un’altezza di almeno 6 metri, ridurrebbe fortemente l’aerazione del mio giardino, e le grandi finestrature orientate a sud su quest’ultimo realizzerebbero un forte riflesso, riscaldando fortemente l’area in estate, può questo far sì che la costruzione venga distanziata adeguatamente?”
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Le distanze dalle costruzioni e quelle dai confini sono indicate e stabilite dalle norme tecniche di attuazione dello strumento di pianificazione generale approvato nel Comune dove si trova l’immobile. Tali distanze possono anche essere indicate nel regolamento edilizio comunale vigente, e quindi sarà necessario valutare la normativa locale per conoscere le distanze in questione. La suddetta normativa é solitamente disponibile all’ufficio tecnico comunale o anche sul sito internet dell’amministrazione comunale medesima.
Ciò premesso, in linea generale, si tenga considerazione che, come stabilito dall’art.9, comma 2, del Dm 1444/68, la distanza minima da rispettare tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti é pari a 10 metri. Quanto al metodo di calcolo della distanza suddetta, il regolamento edilizio locale o le norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale normalmente stabiliscono anche i criteri di misurazione.
Fatte comunque salve le indicazioni della normativa locale, la distanza tra i fabbricati va misurata tra le pareti dei medesimi, senza considerare la recinzione: a norma dell‘art.878 del Codice civile, infatti il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non é considerato per il computo delle distanze nelle costruzioni.
Pure in merito all’eventuale problema del surriscaldamento dell’area circostante l’intervento edilizio descritto, sarebbe necessario valutare la normativa edilizio-urbanistica locale (per es. il regolamento edilizio locale) per verificare la presenza di eventuali specifiche costruttive che indichino anche particolari distanze dalle costruzioni per questi manufatti. Diversamente, e a intervento edilizio ultimato, se il surriscaldamento e l’immissione di calore si presenterà come non tollerabile, sarà possibile chiederne la cessazione a norma dell’art. 844 del Codice civile.
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