

Innanzitutto va chiarito che con la presente nota si vuol prendere in considerazione la figura del costruttore edile, ovvero di chi procede alla realizzazione di una costruzione edilizia, e non del costruttore quale produttore di un bene mobile, realizzatore, fabbricante di un prodotto finito, di una sua componente o della materia prima. Costruttore/produttore, quest’ultimo, che soprattutto nella legislazione di provenienza europea viene individuato e denominato in termini di “fabbricante”, rendendo così più netta e concreta la distinzione tra le due figure.
Sicché, tornando e limitandoci al costruttore edile, va premesso che in realtà non esiste nella legge italiana una definizione ed una disciplina precisa, ben delimitata e definita, per ambiti, oggetto di attività e requisiti professionali, che possa renderne compiutamente il senso, la portata e gli effetti, non solo in termini giuridici ma anche in termini più strettamente professionali. Esistono invece rappresentazioni e caratterizzazioni in ambiti diversi, con prescrizioni e previsioni diverse, in ragione dei diversi obiettivi perseguiti dal legislatore.
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