Tettoia autorizzata: in zona vincolata e con modifiche successive, è regolare?
Il caso. Una tettoia appoggiata a un fabbricato, aperta sui lati e sfruttata come parcheggio, era stata in passato autorizzata dall’ente locale in quanto il proprietario lo aveva descritto e realizzato come una semplice struttura aperta in legno, definita “pompeiana”, e ricoperta con verde naturale.
Solo dopo un controllo da parte dell’autorità competente è stato scoperto che la struttura lignea è stata rivestita poi «con materiale stabile di “ondulina imbullonata”». In aggiunta, l’edificio a cui appoggia la tettoia, è stato realizzato in area con vincolo paesaggistico. Quindi, il Comune ha rifiutato la richiesta del proprietario di mettere in regola la sua struttura leggera e il diniego impugnato al Tar non è stato accolto.
Invece, con voce contraria, il Consiglio di Stato, è andato contro l’azione del Comune con la pronuncia n.7750/2021 (Sezione VI).
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Una struttura già approvata, con modifiche successive, serve sapere come è stata realizzata
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Il Consiglio di Stato ha sostenuto che realizzare una tettoia posta su un fabbricato collocato in zona vincolata e in aderenza a un muro preesistente rappresenta una «aggiunta strutturale» e per questo è necessario il permesso edilizio. Ma, nella situazione in cui la struttura era già stata realizzata e approvata e poi modificata, ha affermato come, in via generale, «non sia possibile affermare in assoluto che la tettoia richieda, o non richieda, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata».
Pertanto, prosegue la sentenza, «l’amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera».
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Inoltre, in questo caso, quello che assume «rilievo preminente» è che «la realizzazione della tettoia non è avvenuta ex novo, stante la pacifica legittimità della struttura totale assentita coi titoli del 2003, cosicché l’abusività, lungi dal dare vita ad una nuova struttura, ha comportato la semplice sostituzione della copertura, dalle travi aperte, destinate alla posa di tende, alla posa di una struttura di copertura fissa sulla parte alta, rimanendo la struttura per il resto identica a quella autorizzata, aperta sui lati».
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Foto di copertina: iStock/U. J. Alexander