Legge Regionale Sicilia 8/5/2007 n. 13
Articolo 3
Costituzione di una società a totale capitale pubblico per la promozione del turismo in Sicilia
Costituzione di una società a totale capitale pubblico per la promozione
del turismo in Sicilia
1. Per la promozione e lo sviluppo dell’attività turistica in Sicilia,
ivi compresa la realizzazione di studi e ricerche di settore nonché di
iniziative turistiche e di rilevanza turistica, l’Assessore regionale per
il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a costituire
una società di capitali, con sede in Sicilia, a totale partecipazione regionale,
ed alla quale potranno successivamente partecipare, in forma minoritaria, altri
enti pubblici.
2. La Regione siciliana esercita nei confronti della stessa Società un
controllo analogo a quello operato sui propri servizi. I diritti del socio sono
attribuiti all’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i
trasporti che può affidare direttamente alla Società medesima i
servizi, le forniture ed i lavori funzionali al raggiungimento delle finalità
di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per
l’esercizio finanziario 2007 la spesa di E 250.000,00, cui si provvede mediante
riduzione delle disponibilità del capitolo 472514 - dipartimento turismo
- esercizio finanziario 2007.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in favore dellesercizio di attività economiche in siti SIC e ZPSArticolo 2 - Aree contigue ai parchi regionali
Articolo 3 - Costituzione di una società a totale capitale pubblico per la promozione del turismo in Sicilia
Articolo 4 - Parco archeologico di Agrigento. Procedure di espropriazione
Articolo 5 - Disposizioni in materia di cessione di alloggi popolari
Articolo 6 - Disposizioni in materia di edilizia cooperativa
Articolo 7 - Integrazione alla legge regionale 6 febbraio 2006, n. 12
Articolo 8 - Modifiche della legge regionale 19 aprile 2007, n. 10
Articolo 9 - Entrata in vigore