Legge Regionale Sicilia 8/5/2007 n. 13
Articolo 4
Parco archeologico di Agrigento. Procedure di espropriazione
Parco archeologico di Agrigento. Procedure di espropriazione
1. I termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità finalizzata alla definizione, da parte dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, delle procedure ablatorie delle aree di cui all’art. 2 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, sono fissati al 3 luglio 2008.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in favore dellesercizio di attività economiche in siti SIC e ZPSArticolo 2 - Aree contigue ai parchi regionali
Articolo 3 - Costituzione di una società a totale capitale pubblico per la promozione del turismo in Sicilia
Articolo 4 - Parco archeologico di Agrigento. Procedure di espropriazione
Articolo 5 - Disposizioni in materia di cessione di alloggi popolari
Articolo 6 - Disposizioni in materia di edilizia cooperativa
Articolo 7 - Integrazione alla legge regionale 6 febbraio 2006, n. 12
Articolo 8 - Modifiche della legge regionale 19 aprile 2007, n. 10
Articolo 9 - Entrata in vigore