Legge Regionale Abruzzo 17/7/2007 n. 23
Articolo 9
Iniziative di informazione, formazione ed educazione
Iniziative di informazione, formazione ed educazione
1. La Giunta regionale può promuovere e sostenere iniziative, attività di studio di ricerca e diffusione delle conoscenze nel campo dell’inquinamento acustico. Le iniziative educative e di sensibilizzazione alle problematiche relative alla salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente sono rivolte alla popolazione e alle strutture scolastiche che risiedono in zone considerate a rischio rumore.
2. La Giunta regionale, al fine di elevare il grado di conoscenza, preparazione e professionalità degli operatori in acustica ambientale di cui all’art. 10, promuove attività di formazione professionale per l’abilitazione alla figura di Tecnico competente in acustica ambientale, sia attraverso i propri uffici che utilizzando strutture esterne pubbliche o private, secondo programmi definiti in collaborazione tra le competenti strutture regionali.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Classificazione acustica del territorio comunale
Articolo 3 - Adozione dei piani di classificazione acustica
Articolo 4 - Previsione dimpatto acustico e clima acustico
Articolo 5 - Piani comunali di risanamento acustico
Articolo 6 - Piano regionale triennale di bonifica acustica
Articolo 7 - Attività temporanee
Articolo 8 - Piano di risanamento acustico delle imprese
Articolo 9 - Iniziative di informazione, formazione ed educazione
Articolo 10 - Tecnico competente in acustica ambientale
Articolo 11 - Poteri sostitutivi
Articolo 12 - Ordinanze contingibili ed urgenti
Articolo 13 - Vigilanza e controllo
Articolo 14 - Sanzioni
Articolo 15 - Norma abrogativa
Articolo 16 - Norma finanziaria
Articolo 17 - Modifiche allart. 2 della L.R. 12/2007
Articolo 18 - Entrata in vigore
