Legge Regionale Abruzzo 17/7/2007 n. 23
Articolo 11
Poteri sostitutivi
Poteri sostitutivi
1. La Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente in tutti i casi di accertata inadempienza da parte degli Enti Locali competenti, in particolare per la mancata adozione degli atti previsti dalla presente legge o da successivi provvedimenti regionali nonché in caso di conflitto tra gli enti stessi.
2. I poteri sostitutivi previsti dal presente articolo sono esercitati dal Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un termine fissato nell'atto di diffida stesso, e mediante la nomina di un commissario «ad acta».
3. Tutte le spese sono a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Classificazione acustica del territorio comunale
Articolo 3 - Adozione dei piani di classificazione acustica
Articolo 4 - Previsione dimpatto acustico e clima acustico
Articolo 5 - Piani comunali di risanamento acustico
Articolo 6 - Piano regionale triennale di bonifica acustica
Articolo 7 - Attività temporanee
Articolo 8 - Piano di risanamento acustico delle imprese
Articolo 9 - Iniziative di informazione, formazione ed educazione
Articolo 10 - Tecnico competente in acustica ambientale
Articolo 11 - Poteri sostitutivi
Articolo 12 - Ordinanze contingibili ed urgenti
Articolo 13 - Vigilanza e controllo
Articolo 14 - Sanzioni
Articolo 15 - Norma abrogativa
Articolo 16 - Norma finanziaria
Articolo 17 - Modifiche allart. 2 della L.R. 12/2007
Articolo 18 - Entrata in vigore