Articolo Normativa

Legge Regionale Campania 30/1/2008 n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008

Articolo 20

Interventi a sostegno della diffusione delle energie qualificate

Interventi a sostegno della diffusione delle energie qualificate

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del Piano energetico regionale di cui al comma 8, adotta misure per la definizione di un programma triennale di interventi tesi a:
a) favorire la diffusione delle energie da fonti rinnovabili nell’utilizzo industriale, civile e domestico;
b) dotare gli immobili regionali di impianti di energia da fonti rinnovabili;
c) riqualificare aree urbane e centri storici che puntino alla sostenibilità energetica ed ambientale attraverso l’uso di sistemi di efficienza energetica, mediante bioedilizia e impianti di illuminazione pubblica ad elevata efficienza;
d) realizzare interventi per l’installazione di impianti basati sull’impiego di tecnologie solari per la produzione di acqua calda sanitaria e di energia elettrica fotovoltaica, presso utenze pubbliche e private, integrati o ad alta valenza architettonica;
e) diffondere e implementare l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia negli edifici pubblici e privati, anche attraverso il ricorso a strumenti mirati a promuovere il finanziamento tramite terzi;
f) promuovere una cultura dell’uso razionale dell’energia matura e consapevole attraverso adeguati strumenti di informazione e comunicazione;
g) sostenere l’aggiornamento professionale e la specializzazione tecnologica nelle imprese dei settori dell’installazione di impianti e dell’edilizia.
2. La Regione ai fini di cui al comma 1, nell’ambito del Piano d’azione per lo sviluppo economico regionale di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (legge finanziaria regionale 2006), sentita la competente commissione consiliare, individua, quali interventi prioritari, la concessione, attraverso il procedimento disciplinato dal regolamento regionale “Incentivi per l’innovazione e sviluppo”. anche attraverso fondi europei appositamente impegnati di:
a) contributi in conto interessi;
b) contributi in conto capitale, nel limite del 50 per cento, della spesa ammissibile per le proposte concernenti l’utilizzo di tecnologie solari e geotermiche per la produzione di acqua calda sanitaria inoltrate per interventi realizzati sul territorio della regione Campania;
c) contributi in conto capitale, nel limite del 20 per cento, per interventi che beneficiano del cosiddetto Conto Energia di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, ovvero pari al 75 per cento della spesa ammissibile per le proposte concernenti l’utilizzo di tecnologia fotovoltaica inoltrate dai cittadini residenti sul territorio della regione Campania. Se il soggetto beneficiario del citato Conto Energia, di cui al medesimo decreto ministeriale è una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine o grado o una struttura sanitaria pubblica, è previsto un contributo in conto capitale nel limite del 50 per cento.
3. Sono destinatari dei contributi le persone fisiche, i condomini e loro associazioni, le imprese, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, le aziende sanitarie, gli istituti di finalità pubblica nonché le loro strutture consortili costituite anche unitamente a soggetti privati.
4. I comuni, tenuto conto del proprio assetto urbanistico e nel rispetto di eventuali limiti imposti dall’esistenza di vincoli storici, ambientali e paesistici, adottano disposizioni al fine di poter realizzare, su edifici pubblici e privati, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, interventi per l’installazione di impianti basati sull’impiego di tecnologie solari per la produzione di acqua calda sanitaria e di energia elettrica fotovoltaica.
5. I consorzi di bonifica, nel rispetto degli assetti urbanistici comunali e dei limiti imposti dai vincoli storici, ambientali e paesistici, adottano provvedimenti al fine di poter realizzare, nell’ambito dei propri comprensori, impianti basati sull’utilizzo di energia solare, fotovoltaica, idroelettrica e geotermica.
6. È istituito, nell’ambito dell’Area generale di coordinamento Sviluppo attività settore secondario della Giunta regionale, lo Sportello regionale per l’energia, che svolge compiti di supporto agli enti pubblici, ai cittadini e alle imprese e di diffusione e promozione della cultura del risparmio energetico, dell’uso razionale dell’energia, delle fonti rinnovabili e del contenimento delle emissioni climalteranti in atmosfera, anche attraverso l’utilizzo di fondi europei appositamente impegnati.
7. La Giunta regionale definisce l’organizzazione, precisa le funzioni e i compiti e individua la dotazione organica dello Sportello regionale per l’energia.
8. La Regione, in coerenza con il Piano territoriale regionale di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge adotta il Piano energetico regionale quale strumento per la programmazione di uno sviluppo economico ecosostenibile mediante interventi atti a conseguire livelli più elevati di efficienza, competitività, flessibilità e sicurezza nell’ambito delle azioni a sostegno dell’uso razionale delle risorse, del risparmio energetico e dell’utilizzo di fonti rinnovabili non climalteranti.
9. Per l’approvazione del piano energetico regionale e delle relative varianti si adotta la medesima procedura di cui all’articolo 13, comma 2 e successivi della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Contenimento e razionalizzazione della spesa regionale
Articolo 2 - Compensi, indennità e rimborsi spese ai componenti degli organi politici della Regione
Articolo 3 - Piano annuale di finanziamento delle opere pubbliche e termini per gli investimenti
Articolo 4 - Norma generale sull’utilizzo dei Fondi di riserva
Articolo 5 - Modifiche al Reg. n. 1/2007 per i soggetti che erogano attività di assistenza specialistica
Articolo 6 - Assunzione di decisioni di spesa pluriennale
Articolo 7 - Norma in materia di gestione della tassa automobilistica regionale
Articolo 8 - Azioni di sostegno all’inserimento lavorativo dei giovani
Articolo 9 - Promozione della cultura del lavoro e della produzione industriale e artigianale
Articolo 10 - Attuazione dell’articolo 27, comma 3, della legge regionale n. 1/2007
Articolo 11 - Modifiche alla legge regionale n. 13/2004
Articolo 12 - Fondo regionale per l’edilizia pubblica
Articolo 13 - Fondo di credito e garanzia per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata
Articolo 14 - Procedure per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 15 - Fondo per la ecosostenibilità
Articolo 16 - Finanziamenti
Articolo 17 - Disposizioni in materia di parchi regionali
Articolo 18 - Misure per la prevenzione degli incendi boschivi
Articolo 19 - Contributo ambientale
Articolo 20 - Interventi a sostegno della diffusione delle energie qualificate
Articolo 21 - Modifiche alla legge regionale n. 6/2007
Articolo 22 - Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive
Articolo 23 - Modificazioni alla legge regionale n. 4/2003
Articolo 24 - Modifiche alla legge regionale n. 12/2003
Articolo 25 - Modifiche alla legge regionale n. 42/1979
Articolo 26 - Modifiche alla legge regionale n. 21/2002
Articolo 27 - Adeguamento della legge regionale n. 3/2007 alla normativa nazionale
Articolo 28 - Riorganizzazione delle funzioni di bonifica
Articolo 29 - Efficienza dell’amministrazione regionale e accelerazione dei tempi procedimentali
Articolo 30 - Osservatorio degli appalti
Articolo 31 - Centro regionale per le adozioni internazionali
Articolo 32 - Area generale di coordinamento Sviluppo attività settore terziario e Settore beni culturali: modifica alla legge regionale n. 11/1991
Articolo 33 - Cessazione dello stato di emergenza idrogeologica e bonifica delle acque: misure organizzative
Articolo 34 - Alienazione beni regionali
Articolo 35 - Attuazione dell’ articolo 31, comma 14, della legge regionale n. 1/2007
Articolo 36 - Sviluppo Italia Campania
Articolo 37 - Anticipazioni per le infrastrutture di trasporto
Articolo 38 - Interpretazione autentica dell’articolo 30, commi 3 e 4, della legge regionale n. 1/2007
Articolo 39 - Norme in materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale
Articolo 40 - Promozione dei mercati degli operatori biologici nei centri storici dei comuni della Campania
Articolo 41 - Modifiche ed abrogazioni di norme
Articolo 42 - Norme di sostegno finanziario
Articolo 43 - Integrazione alla legge regionale n. 15/1989 e successive modifiche
Articolo 44 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 45 - Patrimonio disponibile
Articolo 46 - Sicurezza sul lavoro
Articolo 47 - Associazioni a tutela del consumatore
Articolo 48 - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Articolo 49 - Soccorso alpino e speleologico
Articolo 50 - Associazioni regionali per l’informazione e la consulenza in agricoltura
Articolo 51 - Stabilizzazione di particolari categorie di personale
Articolo 52 - Disposizioni a sostegno dei Santuari
Articolo 53 - Contenimento della spesa pubblica
Articolo 54 - Distretti energetici
Articolo 55 - Inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o loro aventi diritto
Articolo 56 - Modifiche alla legge regionale n. 19/1997
Articolo 57 - Riorganizzazione dell’amministrazione regionale
Articolo 58 - Acque minerali
Articolo 59 - Gestioni commissariali
Articolo 60 - Stazione unica appaltante
Articolo 61 - Complessi immobiliari realizzati da cooperative in liquidazione coatta
Articolo 62 - Norme per il rafforzamento dell’azione amministrativa a tutela della legalità e dell’efficienza della giurisdizione
Articolo 63 - Sostenibilità ambientale
Articolo 64 - Direzione dei laboratori di analisi
Articolo 65 - Piano energetico ambientale regionale
Articolo 66 - Sistema di monitoraggio della qualità dell’aria
Articolo 67 - Completamento e recupero di stabilimenti dismessi all’interno delle zone ASI
Articolo 68 - Contributo straordinario per lo sviluppo delle produzioni biologiche delle aree svantaggiate
Articolo 69 - Interventi in materia di consorzi di tutela
Articolo 70 - Finanziamento delle leggi regionali sul reddito di cittadinanza e sulla dignità sociale
Articolo 71 - Modifiche alla legge regionale n. 1/2007
Articolo 72 - Funzionamento registro tumori
Articolo 73 - Supporto all’esercizio comunale delle funzioni catastali
Articolo 74 - Modifiche alla legge regionale n. 11/1986
Articolo 75 - Variazioni all’aliquota IRAP per ONLUS e cooperative sociali
Articolo 76 - Disciplina dello spettacolo
Articolo 77 - Fondazione culturale Ezio De Felice
Articolo 78 - Sviluppo strategico del comparto industriale aeronautico campano
Articolo 79 - Modifiche al testo coordinato delle norme di attuazione del Piano regionale delle attività estrattive
Articolo 80 - Prevenzione dei tumori e dell’AIDS
Articolo 81 - Norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale
Articolo 82 - Modifica dell’allegato B (Requisiti specifici di dimensionamento- Requisiti specifici di risorse umane) del Reg. n. 1/2007
Articolo 83 - Farmacie
Articolo 84 - Consulta regionale dei consumatori e degli utenti
Articolo 85 - Garante
Articolo 86 - Autotutela tributaria
Articolo 87 - Presupposti dell’autotutela in materia tributaria
Articolo 88 - Criteri di economicità per l’inizio o l’abbandono dell’attività contenziosa in campo tributario
Articolo 89 - Dilazione dei pagamenti per somme iscritte a ruolo
Articolo 90 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
Articolo 91 - Modifiche al regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari in attuazione della legge regionale n. 24/1984
Articolo 92 - Sistema museale regionale
Articolo 93 - Titolo di preferenza per le assunzioni
Articolo 94 - Modifiche alla legge regionale n. 24/2005
Articolo 95 - Incompatibilità di consigliere regionale
Articolo 96 - Disciplina degli alloggi di servizio
Articolo 97 - Entrata in vigore

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