Articolo Normativa

Legge Regionale Campania 30/1/2008 n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008

Articolo 27

Adeguamento della legge regionale n. 3/2007 alla normativa nazionale

Adeguamento della legge regionale n. 3/2007 alla normativa nazionale

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 2 è così modificato: 1. al comma 6, dopo la parola “oppure” sono aggiunte le parole “limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice”; dopo la parola “preliminare” sono aggiunte le parole “o definitivo”;
2. al comma 31, le parole “e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,” sono soppresse;
b) l’articolo 12, comma 1, è così modificato: nel primo periodo, dopo la parola “coordinati” sono eliminate le parole “ed
individuati dalla Giunta regionale con disciplinare tecnico”; dopo la parola “caratteristiche” sono eliminate le parole “e i cui specifici contenuti”; dopo la lettera g) la frase “La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma” è soppressa;
c) all’articolo 13, il comma 11 è abrogato;
d) l’articolo 16 è così modificato: 1. al comma 1, all’inizio della lettera b) sono inserite le parole “per le opere sopra soglia,”;
alla fine della lettera b) è inserito il seguente periodo: “Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento statale disciplina i fattori ponderali da assegnare ai “pesi” o “punteggi” in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali”; 2. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Per appalti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), se gli appalti riguardano lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento statale, ovvero riguardano lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici”; 3. al comma 5, l’ultimo periodo è soppresso; 4. dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. Per i contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), se, ai sensi del comma 4, l’appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista”;
e) all’articolo 19, comma 2, le parole “parte II, capo III, sezione II” sono sostituite dalle parole “parte II, titolo I, capo III, sezione II e titolo II”;
f) all’articolo 24, comma 2, lettera b), dopo le parole “n. 422,” sono inserite le parole “e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,”;
g) l’articolo 25 è così modificato: 1. al comma 7, le parole “lettere b) e c)” sono sostituite dalle parole “lettera b”; alla fine del comma è introdotto il seguente periodo “In caso di inosservanza, si applica l’articolo 353 del codice penale”; 2. al comma 10, la parola “associazione” è sostituita dalla parola “raggruppamento;”; 3. il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l’operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.”; 4. ai commi 18 e 19, dopo le parole “o fallimento del medesimo” sono inserite le parole “ ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia”;
h) all’articolo 26, comma 1, alla lettera m), dopo le parole “divieto di contrarre con la pubblica amministrazione” sono inserite le parole “compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248”; dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: “n) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione società organismi di attestazione (SOA) da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico o nei cui confronti sia stata accertata dall’autorità competente la inottemperanza degli obblighi sanciti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.”;
i) all’articolo 28, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “5. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera rispettati, in ogni caso, i requisiti tecnici prescritti anche quando la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.”.
l) all’articolo 30, comma 5, prima della parola “Se” sono aggiunte le parole “In caso di appalti di lavori, servizi o forniture di importo uguale o superiore alle relative soglie comunitarie,”;
m) all’articolo 35, comma 4, la parola “affidare” è sostituita dalla parola “aggiudicare”;
n) all’articolo 36, al comma 6, dopo le parole “alle procedure ristrette” sono soppresse le parole “per l’affidamento di lavori pubblici”;
o) l’articolo 37 è così modificato: 1. al comma 1, le lettere b) e c) sono soppresse; 2. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “5. Ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del Codice, la procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al presente articolo, anche per lavori di importo complessivo non superiore a euro 100 mila.”;
p) l’articolo 38 è così modificato: 1. al comma 5, la lettera b), è sostituita dalla seguente: “b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando, che deve essere indicata nel bando del contratto originario, è consentita solo nell’ anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale così da permettere alla stazione appaltante di verificare il servizio reso e riavviare la procedura di gara; l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28 del Codice e successive modifiche.”; 2. dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “8. Ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del Codice, la procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al presente articolo, anche per lavori di importo complessivo non superiore a euro 100 mila.”;
q) all’articolo 40, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.”;
r) all’articolo 41, alla fine del comma 1, è inserito il seguente periodo: “Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, comunque, ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II del Codice, è altresì richiesto il parere del Consiglio superiore dei beni culturali. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l’amministrazione può procedere.”;
s) all’articolo 44, comma 1, lettera e), dopo la parola “ambientali” sono inserite le parole “e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto”.
t) l’articolo 46 è così modificato: 1. il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei contratti di cui alla presente legge, di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, previa individuazione della soglia di anomalia con le modalità indicate al comma 1, prevedono nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.”; 2. dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: “4-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro, alla salvaguardia dei livelli occupazionali nel rispetto del contratto nazionale di categoria e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.” “4-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta”. 3. al comma 5, le parole “il comma 1 e 2 non si applica” sono sostituite dalle parole “i commi 1 e 2 non si applicano”; 4. al comma 10, le parole “per i quali non sia ammesso ribasso d’asta” sono soppresse; 5. dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 22, comma 2, della presente legge, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa e quelle fornite dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza se sono stati istituiti. Tale norma ha valore anche in corso d’opera.”; 6. al comma 14, le parole “all’articolo 6” sono sostituite dalle parole “all’articolo 4”;
u) l’ articolo 48 è così modificato: 1. al comma 1, dopo la parola “regolamento” è aggiunta la parola “statale”; 2. il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali.”; 3. al comma 4, le parole “a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio” sono sostituite con le parole “al contratto del cui affidamento si tratta.”; 4. al comma 8, dopo la parola “regolamento” è aggiunta la parola “statale”; le parole “delle stazioni appaltanti” sono sostituite dalle parole “della stazione appaltante” e dopo la parola “scelti” sono inserite le parole “tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 24, ovvero”;
v) all’articolo 49, al comma 12, dopo le parole “Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza”, sono inserite le parole “e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza”; alla fine del comma è inserito il seguente periodo: “Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione”;
z) all’articolo 52 è aggiunto il seguente comma: “5. In tutte le gare relative ai servizi, la stazione appaltante deve inserire la norma di salvaguardia dei livelli occupazionali come da contratti collettivi nazionali.”;
aa) all’articolo 54, comma 7, le parole “La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 6” sono sostituite con le parole: “La garanzia fideiussoria di cui al comma 6, prevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma 3, del Codice”;
bb) l’articolo 57 è così modificato: 1. al comma 1, le parole “sono tenuti a seguire” sono sostituite con le parole “sono tenuti a eseguire”; 2. al comma 3, dopo le parole “ritenute di garanzia effettuate.” è inserito il periodo “Se gli affidatari non trasmettono le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.”; 3. al comma 4, dopo le parole “con ribasso non superiore al venti per cento” sono inseriti i seguenti periodi: “L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore relativamente agli avvenuti adempimenti di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.”; 4. al comma 5, le parole “lettera a)” sono sostituite con le parole “lettera c)”; 5. al comma 6, ultimo periodo, le parole “copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.” sono sostitute con le parole “il documento unico di regolarità contributiva nonché copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.”; 6. dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell’edilizia, le Casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e istituto nazionale assistenza infortuni sul lavoro (INAIL), rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori.”;
cc) L’articolo 62 è così modificato: 1. al comma 6, le parole “in aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile” sono sostituite dalle parole “in aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall’articolo 815 del codice di procedura civile”; 2. il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, e applica le tariffe ivi fissate. L’ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo. L’articolo 24 del decreto-legge n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma.”; 3. il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dalla normativa statale vigente in materia.”;
dd) L’articolo 64 è così modificato: 1. al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente “a) contributi pluriennali per l’ammortamento di mutui.” 2. il comma 2 è così sostituito: “2. I contributi pluriennali per l’ammortamento dei mutui di cui al comma 1 sono erogati di norma per un periodo massimo di venti anni, estensibile al periodo massimo di trenta anni.”;
ee) L’articolo 68 è così sostituito: “1. Per l’erogazione dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 64, comma 1, lettera a), gli enti beneficiari, ai fini dell’accensione del mutuo, in sostituzione della cassa depositi e prestiti possono scegliere, a parità di trattamento, un altro istituto di credito mutuante con le procedure dell’evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 2. Il contributo è erogato direttamente agli enti interessati.”;
ff) Dopo l’articolo 68 è aggiunto il seguente: “Art. 68-bis 1. Per i fini di cui all’articolo 68 nel bilancio di previsione della Regione a partire dall’esercizio finanziario 2008, è istituito un Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui - rimborso capitale e interessi - da assumersi da parte dei Comuni per lavori pubblici ed opere pubbliche di cui alla presente legge e che non hanno la possibilità di fornire agli istituti di credito le garanzie richieste dagli stessi. 2. Il Fondo di cui al comma 1 per l’anno 2008 è quantificato in euro 10 milioni ed è iscritto alla UPB di nuova istituzione denominata “Fondo regionale a garanzia del finanziamento delle opere di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3”. La quantificazione per gli anni successivi è fatta sulla base delle rate in ammortamento dei mutui contratti a partire dall’anno 2008. 3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito fra i comuni che presentano richiesta corredata da idonea documentazione diretta ad accertare la concreta possibilità dell’ottenimento di finanziamenti da parte di istituti di credito. 4. La garanzia da parte della Regione può essere rilasciata sia ai singoli comuni assegnatari sia direttamente all’istituto di credito erogatore del mutuo stesso. A tal fine, l’assessore regionale al bilancio è autorizzato a predisporre gli atti di convenzione con gli istituti di credito mutuanti disponibili all’operazione. 5. I comuni interessati devono presentare istanza al dirigente del Settore bilancio della Regione il quale provvede alla compiuta istruttoria della pratica e, in caso positivo, emette proprio decreto di garanzia in favore del comune o in favore dell’istituto di credito mutuante. In caso di istruttoria negativa il dirigente del Settore bilancio deve darne pronta comunicazione al comune con eventuale richiesta di integrazione della documentazione. 6. La erogazione da parte della Regione dei contributi annuali in conto ammortamento mutui avviene su disposizione del dirigente del Settore bilancio in esecuzione al proprio precedente decreto di garanzia emesso a favore del comune o direttamente in favore dell’istituto di credito. La disposizione di pagamento del contributo deve essere emessa in tempo utile per il rispetto delle date di scadenza delle singole rate stabilite con contratto di mutuo. 7. Al 31 dicembre di ciascun anno, la eventuale parte non utilizzata del “Fondo regionale a garanzia del finanziamento delle opere di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3,” di cui al comma 2, trattandosi di fondo con vincolo di destinazione, concorre alla quantificazione e definizione dello stesso fondo per l’anno successivo. 8. Alla copertura della spesa si provvede con la riduzione, nell’allegato “C” e nel Bilancio, dell’appostazione della UPB 22.84.245 per euro 10 milioni e con la istituzione della nuova UPB dotata dello stesso importo.”.
gg) all’articolo 74, comma 3, dopo le parole “all’urbanistica” sono aggiunte le parole “alle attività produttive, all’agricoltura, alla ricerca scientifica, all’Avvocatura regionale, al Gabinetto della Presidenza,”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Contenimento e razionalizzazione della spesa regionale
Articolo 2 - Compensi, indennità e rimborsi spese ai componenti degli organi politici della Regione
Articolo 3 - Piano annuale di finanziamento delle opere pubbliche e termini per gli investimenti
Articolo 4 - Norma generale sull’utilizzo dei Fondi di riserva
Articolo 5 - Modifiche al Reg. n. 1/2007 per i soggetti che erogano attività di assistenza specialistica
Articolo 6 - Assunzione di decisioni di spesa pluriennale
Articolo 7 - Norma in materia di gestione della tassa automobilistica regionale
Articolo 8 - Azioni di sostegno all’inserimento lavorativo dei giovani
Articolo 9 - Promozione della cultura del lavoro e della produzione industriale e artigianale
Articolo 10 - Attuazione dell’articolo 27, comma 3, della legge regionale n. 1/2007
Articolo 11 - Modifiche alla legge regionale n. 13/2004
Articolo 12 - Fondo regionale per l’edilizia pubblica
Articolo 13 - Fondo di credito e garanzia per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata
Articolo 14 - Procedure per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Articolo 15 - Fondo per la ecosostenibilità
Articolo 16 - Finanziamenti
Articolo 17 - Disposizioni in materia di parchi regionali
Articolo 18 - Misure per la prevenzione degli incendi boschivi
Articolo 19 - Contributo ambientale
Articolo 20 - Interventi a sostegno della diffusione delle energie qualificate
Articolo 21 - Modifiche alla legge regionale n. 6/2007
Articolo 22 - Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive
Articolo 23 - Modificazioni alla legge regionale n. 4/2003
Articolo 24 - Modifiche alla legge regionale n. 12/2003
Articolo 25 - Modifiche alla legge regionale n. 42/1979
Articolo 26 - Modifiche alla legge regionale n. 21/2002
Articolo 27 - Adeguamento della legge regionale n. 3/2007 alla normativa nazionale
Articolo 28 - Riorganizzazione delle funzioni di bonifica
Articolo 29 - Efficienza dell’amministrazione regionale e accelerazione dei tempi procedimentali
Articolo 30 - Osservatorio degli appalti
Articolo 31 - Centro regionale per le adozioni internazionali
Articolo 32 - Area generale di coordinamento Sviluppo attività settore terziario e Settore beni culturali: modifica alla legge regionale n. 11/1991
Articolo 33 - Cessazione dello stato di emergenza idrogeologica e bonifica delle acque: misure organizzative
Articolo 34 - Alienazione beni regionali
Articolo 35 - Attuazione dell’ articolo 31, comma 14, della legge regionale n. 1/2007
Articolo 36 - Sviluppo Italia Campania
Articolo 37 - Anticipazioni per le infrastrutture di trasporto
Articolo 38 - Interpretazione autentica dell’articolo 30, commi 3 e 4, della legge regionale n. 1/2007
Articolo 39 - Norme in materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale
Articolo 40 - Promozione dei mercati degli operatori biologici nei centri storici dei comuni della Campania
Articolo 41 - Modifiche ed abrogazioni di norme
Articolo 42 - Norme di sostegno finanziario
Articolo 43 - Integrazione alla legge regionale n. 15/1989 e successive modifiche
Articolo 44 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 45 - Patrimonio disponibile
Articolo 46 - Sicurezza sul lavoro
Articolo 47 - Associazioni a tutela del consumatore
Articolo 48 - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Articolo 49 - Soccorso alpino e speleologico
Articolo 50 - Associazioni regionali per l’informazione e la consulenza in agricoltura
Articolo 51 - Stabilizzazione di particolari categorie di personale
Articolo 52 - Disposizioni a sostegno dei Santuari
Articolo 53 - Contenimento della spesa pubblica
Articolo 54 - Distretti energetici
Articolo 55 - Inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o loro aventi diritto
Articolo 56 - Modifiche alla legge regionale n. 19/1997
Articolo 57 - Riorganizzazione dell’amministrazione regionale
Articolo 58 - Acque minerali
Articolo 59 - Gestioni commissariali
Articolo 60 - Stazione unica appaltante
Articolo 61 - Complessi immobiliari realizzati da cooperative in liquidazione coatta
Articolo 62 - Norme per il rafforzamento dell’azione amministrativa a tutela della legalità e dell’efficienza della giurisdizione
Articolo 63 - Sostenibilità ambientale
Articolo 64 - Direzione dei laboratori di analisi
Articolo 65 - Piano energetico ambientale regionale
Articolo 66 - Sistema di monitoraggio della qualità dell’aria
Articolo 67 - Completamento e recupero di stabilimenti dismessi all’interno delle zone ASI
Articolo 68 - Contributo straordinario per lo sviluppo delle produzioni biologiche delle aree svantaggiate
Articolo 69 - Interventi in materia di consorzi di tutela
Articolo 70 - Finanziamento delle leggi regionali sul reddito di cittadinanza e sulla dignità sociale
Articolo 71 - Modifiche alla legge regionale n. 1/2007
Articolo 72 - Funzionamento registro tumori
Articolo 73 - Supporto all’esercizio comunale delle funzioni catastali
Articolo 74 - Modifiche alla legge regionale n. 11/1986
Articolo 75 - Variazioni all’aliquota IRAP per ONLUS e cooperative sociali
Articolo 76 - Disciplina dello spettacolo
Articolo 77 - Fondazione culturale Ezio De Felice
Articolo 78 - Sviluppo strategico del comparto industriale aeronautico campano
Articolo 79 - Modifiche al testo coordinato delle norme di attuazione del Piano regionale delle attività estrattive
Articolo 80 - Prevenzione dei tumori e dell’AIDS
Articolo 81 - Norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale
Articolo 82 - Modifica dell’allegato B (Requisiti specifici di dimensionamento- Requisiti specifici di risorse umane) del Reg. n. 1/2007
Articolo 83 - Farmacie
Articolo 84 - Consulta regionale dei consumatori e degli utenti
Articolo 85 - Garante
Articolo 86 - Autotutela tributaria
Articolo 87 - Presupposti dell’autotutela in materia tributaria
Articolo 88 - Criteri di economicità per l’inizio o l’abbandono dell’attività contenziosa in campo tributario
Articolo 89 - Dilazione dei pagamenti per somme iscritte a ruolo
Articolo 90 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
Articolo 91 - Modifiche al regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari in attuazione della legge regionale n. 24/1984
Articolo 92 - Sistema museale regionale
Articolo 93 - Titolo di preferenza per le assunzioni
Articolo 94 - Modifiche alla legge regionale n. 24/2005
Articolo 95 - Incompatibilità di consigliere regionale
Articolo 96 - Disciplina degli alloggi di servizio
Articolo 97 - Entrata in vigore