Legge Regionale Liguria 7/2/2008 n. 2
Articolo 33
Spiagge asservite a strutture ricettive
TITOLO IV - Strutture balneari
CAPO I - Disposizioni generali
Spiagge asservite a strutture ricettive.
1. Sono spiagge asservite a strutture ricettive quelle riservate, ai sensi della relativa concessione demaniale, all'utilizzo esclusivo degli alloggiati nelle strutture ricettive e loro ospiti nonché di coloro che sono ospitati nella struttura in occasione dell'organizzazione di eventi, manifestazioni e convegni organizzati.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, i Comuni non potranno fare ricorso a un cambio di destinazione d'uso delle spiagge libere e delle spiagge libere-attrezzate.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazioneArticolo 2 - Regolamenti di attuazione
Articolo 3 - Caratteristiche delle strutture ricettive
Articolo 4 - Definizioni
Articolo 5 - Strutture ricettive alberghiere
Articolo 6 - Alberghi
Articolo 7 - Residenze turistico-alberghiere
Articolo 8 - Residenze d'epoca
Articolo 9 - Locande
Articolo 10 - Albergo diffuso
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Strutture ricettive all'aria aperta
Articolo 13 - Villaggi turistici
Articolo 14 - Campeggi
Articolo 15 - Strutture ricettive all'aria aperta gestite dalle associazioni senza scopo di lucro
Articolo 16 - Norme di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi
Articolo 17 - Divieti
Articolo 18 - Tipologie
Articolo 19 - Case per ferie
Articolo 20 - Ostelli per la gioventù
Articolo 21 - Rifugi alpini ed escursionistici
Articolo 22 - Affittacamere
Articolo 23 - Bed & breakfast
Articolo 24 - Case e appartamenti per vacanze
Articolo 25 - Appartamenti ammobiliati ad uso turistico
Articolo 26 - Mini-aree di sosta
Articolo 27 - Aree di sosta.
Articolo 28 - Norma di rinvio
Articolo 29 - Tipologie
Articolo 30 - Stabilimenti balneari
Articolo 31 - Spiagge libere attrezzate
Articolo 32 - Spiagge libere
Articolo 33 - Spiagge asservite a strutture ricettive
Articolo 34 - Norme comuni alle strutture balneari
Articolo 35 - Centri di immersione e di addestramento subacqueo
Articolo 36 - Complessi turistico ricettivi
Articolo 37 - Denominazione
Articolo 38 - Denominazioni aggiuntive
Articolo 39 - Segno distintivo e insegna
Articolo 40 - Periodi di apertura
Articolo 41 - Elenco regionale delle strutture ricettive e balneari
Articolo 42 - Stipula polizza assicurativa
Articolo 43 - Uso occasionale di strutture a fini ricettivi
Articolo 44 - Strutture ubicate nel territorio di più Comuni
Articolo 45 - Multiproprietà
Articolo 46 - Conversione di tipologie
Articolo 47 - Modalità di calcolo
Articolo 48 - Classificazione delle strutture ricettive e balneari
Articolo 49 - Attribuzione della classificazione e sua validità
Articolo 50 - Classificazione provvisoria
Articolo 51 - Declassificazione, sospensione e revoca della classificazione
Articolo 52 - Qualità delle strutture ricettive e balneari
Articolo 53 - Elenco caratteristiche qualitative
Articolo 54 - Comitati tecnici
Articolo 55 - Valorizzazione dell'offerta turistica
Articolo 56 - Segnalazione certificata di inizio attività
Articolo 57 - Sospensione dell'attività
Articolo 58 - Revoca dell'attività
Articolo 59 - Sospensione temporanea volontaria
Articolo 60 - Prezzi delle strutture
Articolo 61 - Vigilanza e sanzioni
Articolo 62 - Sanzioni comuni alle strutture ricettive e balneari
Articolo 63 - Sanzioni relative al Titolo II: strutture alberghiere e all'aria aperta
Articolo 64 - Sanzioni relative al Titolo III: altre strutture ricettive
Articolo 65 - Sanzioni relative agli appartamenti ammobiliati per uso turistico
Articolo 66 - Sanzioni relative al Titolo IV: strutture balneari
Articolo 67 - Sanzioni relative al Titolo V: norme comuni
Articolo 68 - Sanzioni concernenti la disciplina dei prezzi
Articolo 69 - Norme transitorie comuni
Articolo 70 - Norme transitorie per le strutture ricettive alberghiere
Articolo 71 - Norme transitorie per le strutture ricettive all'aria aperta
Articolo 72 - Norme transitorie per le altre strutture ricettive e balneari
Articolo 73 - Norma finanziaria
Articolo 74 - Abrogazioni