Legge Regionale Liguria 7/2/2008 n. 2
Articolo 60
Prezzi delle strutture
TITOLO VI - Norme comuni
CAPO III - Procedure amministrative
Prezzi delle strutture
1. I titolari delle strutture ricettive, inclusi gli agriturismo, nonché i proprietari di appartamenti ammobiliati ad uso turistico o le agenzie immobiliari quali loro mandatarie comunicano, ogni anno, alle Province, con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti, i prezzi che intendono applicare dal 1° gennaio dell'anno successivo, specificando le tariffe applicate differenziate per i singoli periodi. (2)
2. Eventuali variazioni di prezzi e dei periodi di apertura, comunicati ai sensi del comma 1, a valere dal 1° giugno al 31 dicembre successivi, devono pervenire entro il 1° marzo.
[3. Nel caso in cui i prezzi siano rimasti invariati rispetto a quelli precedentemente comunicati è sufficiente la conferma degli stessi.] (1)
4. Nel caso di mancato invio, nei termini previsti, della comunicazione di cui al comma 1, devono essere applicate le tariffe dell'anno precedente.
5. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro la data di inizio dell'attività.
6. In caso di cessione della struttura, il subentrante è obbligato alla comunicazione solo qualora intenda variare i prezzi in essere.
7. In caso di variazione del livello di classificazione della struttura, la prima eventuale comunicazione di variazione dei prezzi è effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla variazione della classificazione.
8. I regolamenti stabiliscono le modalità di comunicazione dei prezzi e della loro esposizione al pubblico all'interno delle singole strutture.
8-bis. I titolari delle strutture balneari espongono, ogni anno, con modalita' e tempistiche definite dalla Giunta regionale, i prezzi che intendono applicare per l'anno in corso. (3)
9. Le Province, per la gestione dei dati relativi ai prezzi delle strutture, utilizzano il sistema informativo regionale.
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(1) Comma abrogato dall'art. 29, LR 6/6/2008 n.14.
(2) Comma modificato dall'art. 4, LR13/3/2014, n. 5.
(3) Comma aggiunto dall'art. 4, LR13/3/2014, n. 5.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazioneArticolo 2 - Regolamenti di attuazione
Articolo 3 - Caratteristiche delle strutture ricettive
Articolo 4 - Definizioni
Articolo 5 - Strutture ricettive alberghiere
Articolo 6 - Alberghi
Articolo 7 - Residenze turistico-alberghiere
Articolo 8 - Residenze d'epoca
Articolo 9 - Locande
Articolo 10 - Albergo diffuso
Articolo 11 - Dipendenze
Articolo 12 - Strutture ricettive all'aria aperta
Articolo 13 - Villaggi turistici
Articolo 14 - Campeggi
Articolo 15 - Strutture ricettive all'aria aperta gestite dalle associazioni senza scopo di lucro
Articolo 16 - Norme di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi
Articolo 17 - Divieti
Articolo 18 - Tipologie
Articolo 19 - Case per ferie
Articolo 20 - Ostelli per la gioventù
Articolo 21 - Rifugi alpini ed escursionistici
Articolo 22 - Affittacamere
Articolo 23 - Bed & breakfast
Articolo 24 - Case e appartamenti per vacanze
Articolo 25 - Appartamenti ammobiliati ad uso turistico
Articolo 26 - Mini-aree di sosta
Articolo 27 - Aree di sosta.
Articolo 28 - Norma di rinvio
Articolo 29 - Tipologie
Articolo 30 - Stabilimenti balneari
Articolo 31 - Spiagge libere attrezzate
Articolo 32 - Spiagge libere
Articolo 33 - Spiagge asservite a strutture ricettive
Articolo 34 - Norme comuni alle strutture balneari
Articolo 35 - Centri di immersione e di addestramento subacqueo
Articolo 36 - Complessi turistico ricettivi
Articolo 37 - Denominazione
Articolo 38 - Denominazioni aggiuntive
Articolo 39 - Segno distintivo e insegna
Articolo 40 - Periodi di apertura
Articolo 41 - Elenco regionale delle strutture ricettive e balneari
Articolo 42 - Stipula polizza assicurativa
Articolo 43 - Uso occasionale di strutture a fini ricettivi
Articolo 44 - Strutture ubicate nel territorio di più Comuni
Articolo 45 - Multiproprietà
Articolo 46 - Conversione di tipologie
Articolo 47 - Modalità di calcolo
Articolo 48 - Classificazione delle strutture ricettive e balneari
Articolo 49 - Attribuzione della classificazione e sua validità
Articolo 50 - Classificazione provvisoria
Articolo 51 - Declassificazione, sospensione e revoca della classificazione
Articolo 52 - Qualità delle strutture ricettive e balneari
Articolo 53 - Elenco caratteristiche qualitative
Articolo 54 - Comitati tecnici
Articolo 55 - Valorizzazione dell'offerta turistica
Articolo 56 - Segnalazione certificata di inizio attività
Articolo 57 - Sospensione dell'attività
Articolo 58 - Revoca dell'attività
Articolo 59 - Sospensione temporanea volontaria
Articolo 60 - Prezzi delle strutture
Articolo 61 - Vigilanza e sanzioni
Articolo 62 - Sanzioni comuni alle strutture ricettive e balneari
Articolo 63 - Sanzioni relative al Titolo II: strutture alberghiere e all'aria aperta
Articolo 64 - Sanzioni relative al Titolo III: altre strutture ricettive
Articolo 65 - Sanzioni relative agli appartamenti ammobiliati per uso turistico
Articolo 66 - Sanzioni relative al Titolo IV: strutture balneari
Articolo 67 - Sanzioni relative al Titolo V: norme comuni
Articolo 68 - Sanzioni concernenti la disciplina dei prezzi
Articolo 69 - Norme transitorie comuni
Articolo 70 - Norme transitorie per le strutture ricettive alberghiere
Articolo 71 - Norme transitorie per le strutture ricettive all'aria aperta
Articolo 72 - Norme transitorie per le altre strutture ricettive e balneari
Articolo 73 - Norma finanziaria
Articolo 74 - Abrogazioni