Legge Provinciale Trento 4/3/2008 n. 1
Articolo 128
Definizione delle costruzioni abusive
Titolo VI - Obblighi particolari, vigilanza e sanzioni
Capo II - Vigilanza
Capo III - Costruzioni abusive e sanzioni
Definizione delle costruzioni abusive
1. Per i fini di questa legge sono costruzioni abusive quelle realizzate:
a) in assenza di concessione o di denuncia d’inizio di attività,
o in difformità da esse; b) in base a un titolo abilitativo derivante
dalla concessione o dalla presentazione della denuncia d’inizio di attività
annullato o scaduto; c) prima che sia decorso il termine per poter iniziare
i lavori in base alla denuncia d’inizio di attività; d) in base
a denuncia d’inizio di attività presentata dopo l’inizio
dei lavori o scaduta.
2. Le opere realizzate in base a concessione o a denuncia d’inizio di
attività scadute sono equiparate a quelle eseguite in loro assenza.
3.
Si considerano costruzioni eseguite in totale difformità quelle che comportano:
a) la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche
tipologiche e planivolumetriche rispetto a quello assentito; b) l’esecuzione
di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire
un organismo edilizio o parte di esso autonomamente utilizzabile; c) la realizzazione
di opere eccedenti i limiti massimi stabiliti per le variazioni essenziali dal
comma 4; d) il mutamento della destinazione d’uso delle unità immobiliari,
con o senza opere, incompatibile con la destinazione di zona, in seguito a dichiarazione
del consiglio comunale previo parere della CPC.
4. Si considerano costruzioni
eseguite con variazioni essenziali: a) la violazione delle norme vigenti in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge provinciale
n. 1 del 1991; b) le variazioni che, anche singolarmente, eccedono il 10 per
cento ma non superano il 30 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni
delle costruzioni legittimamente preesistenti concernenti il volume, la superficie
coperta, la superficie utile e l’altezza, fermo restando quanto previsto
dalla lettera c); c) il mutamento delle caratteristiche dell’intervento
edilizio assentito in relazione alla classificazione di cui all’articolo
99; d) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica,
quando non riguarda questioni procedurali; e) ogni intervento difforme da quanto
concesso o autorizzato su immobili ricadenti nel parco nazionale dello Stelvio
o nei parchi naturali provinciali; f) il mutamento della destinazione d’uso,
con o senza opere, delle unità immobiliari, salvo quanto previsto dal
comma 3, lettera d).
5. Si considerano costruzioni eseguite in difformità
parziale: a) quelle che non importano essenziali variazioni al progetto come
definite nel comma 4; b) le variazioni non essenziali apportate alle opere legittimamente
preesistenti, anche in difetto di concessione edilizia.
6. Le costruzioni abusive
realizzate in vigenza delle norme urbanistiche anteriori al 30 gennaio 1977
in difetto o in difformità di licenza edilizia o in base a licenza edilizia
annullata o scaduta restano soggette alle sanzioni amministrative previste dalla
legge n. 1150 del 1942. Tuttavia il parere della sezione urbanistica compartimentale
previsto dall’articolo 32 della legge n. 1150 del 1942 s’intende
sostituito dal parere della commissione edilizia comunale.
7. Le costruzioni abusive eseguite a decorrere dal 30 gennaio 1977 e fino alla
data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia
di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero
e sanatoria delle opere edilizie), restano soggette alle sanzioni amministrative
previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità
dei suoli).
8. Se i competenti organi comunali ritengono che le opere abusive di cui ai
commi 6 e 7 non contrastino con rilevanti interessi urbanistici, in luogo delle
sanzioni previste dai commi 6 e 7 possono essere applicate le sanzioni pecuniarie
previste dai commi 4 e 5 dell’articolo 135, maggiorate del 20 per cento
e comunque in misura non inferiore a 4.000 euro. Se le opere abusive di cui
ai commi 6 e 7 risultano realizzate anche in assenza o difformità dalle
autorizzazioni paesaggistiche, rimane ferma l’applicazione dell’articolo
133. 9. I commi 6, 7 e 8 si applicano limitatamente alle costruzioni abusive
che non abbiano conseguito la sanatoria di cui al capo IV della legge n. 47
del 1985.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto della leggeArticolo 2 - Finalità della legge
Articolo 3 - Sistema della pianificazione territoriale
Articolo 4 - Flessibilità del sistema di pianificazione territoriale
Articolo 5 - Partecipazione alle scelte pianificatorie
Articolo 6 - Autovalutazione dei piani
Articolo 7 - Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio
Articolo 8 - Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità
Articolo 9 - Sistema informativo ambientale e territoriale
Articolo 10 - Obiettivi del piano urbanistico provinciale
Articolo 11 - Contenuti e struttura del piano urbanistico provinciale
Articolo 12 - Inquadramento strutturale e invarianti
Articolo 13 - Carta del paesaggio
Articolo 14 - Carta di sintesi della pericolosità
Articolo 15 - Flessibilità del piano urbanistico provinciale
Articolo 16 - Documento preliminare
Articolo 17 - Adozione del progetto di piano urbanistico provinciale
Articolo 18 - Approvazione del piano urbanistico provinciale e relazioni al Consiglio provinciale
Articolo 19 - Salvaguardia del piano urbanistico provinciale
Articolo 20 - Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale
Articolo 21 - Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità
Articolo 22 - Accordo-quadro di programma
Articolo 23 - Adozione del piano territoriale della comunità
Articolo 24 - Approvazione ed entrata in vigore del piano territoriale della comunità
Articolo 25 - Varianti al piano territoriale della comunità
Articolo 25 bis - Stralci del piano territoriale della comunità.
Articolo 26 - Rettifica delle previsioni del piano territoriale della comunità
Articolo 27 - Salvaguardia del piano territoriale della comunità
Articolo 28 - Adeguamento dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali
Articolo 29 - Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale
Articolo 30 - Accordi tra soggetti pubblici e privati
Articolo 31 - Adozione del piano regolatore generale
Articolo 32 - Approvazione ed entrata in vigore del piano regolatore generale
Articolo 33 - Varianti al piano regolatore generale
Articolo 34 - Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale
Articolo 35 - Salvaguardia del piano regolatore generale
Articolo 36 - Contenuti del regolamento edilizio comunale
Articolo 37 - Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in materia di pianificazione
Articolo 38 - Disposizioni generali
Articolo 39 - Comparti edificatori
Articolo 40 - Limiti alle variazioni di piano
Articolo 41 - Contenuti dei piani attuativi d'iniziativa pubblica e di quelli d'iniziativa privata
Articolo 42 - Oggetto dei piani
Articolo 43 - Piano guida
Articolo 44 - Formazione dei piani attuativi d'iniziativa privata
Articolo 45 - Piano attuativo d'iniziativa pubblica
Articolo 46 - Formazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica
Articolo 47 - Espropriazioni a fini di edilizia abitativa
Articolo 48 - Espropriazioni per il recupero degli insediamenti storici
Articolo 49 - Espropriazioni per insediamenti produttivi
Articolo 50 - Piano di lottizzazione d'ufficio
Articolo 51 - Programmi integrati d'intervento d'iniziativa mista pubblico-privata
Articolo 52 - Durata ed effetti dei piani
Articolo 53 - Perequazione urbanistica
Articolo 54 - Strumenti di attuazione della perequazione
Articolo 55 - Compensazione urbanistica
Articolo 56 - Disposizioni in materia di edilizia abitativa
Articolo 57 - Disciplina degli alloggi destinati a residenza
Articolo 58 - Standard urbanistici
Articolo 59 - Spazi per parcheggio
Articolo 60 - Tutela degli insediamenti storici
Articolo 61 - Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente
Articolo 62 - Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura
Articolo 62 bis - Disposizioni in materia di aree destinate a verde pubblico.
Articolo 63 - Tutela dagli inquinamenti, sicurezza del territorio e igiene
Articolo 64 - Distanze di rispetto stradali e ferroviarie
Articolo 65 - Apertura di strade in zone agricole o silvo-pastorali
Articolo 66 - Fasce di rispetto cimiteriale
Articolo 67 - Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio
Articolo 68 - Lavori assoggettati ad autorizzazione paesaggistica
Articolo 69 - Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi
Articolo 70 - Caratteristiche e validità dell'autorizzazione paesaggistica
Articolo 71 - Autorizzazioni per opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia
Articolo 72 - Autorizzazioni per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale
Articolo 73 - Autorizzazioni di competenza della CUP
Articolo 74 - Autorizzazioni di competenza della CPC
Articolo 75 - Limiti alle facoltà degli organi competenti alle autorizzazioni
Articolo 76 - Annullamento di autorizzazioni e ricorsi
Articolo 77 - Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali)
Articolo 78 - Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio
Articolo 78 bis - Riconoscimenti per progetti di rilevante interesse architettonico o urbanistico
Articolo 79 - Censimento dei locali storici
Articolo 80 - Interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica
Articolo 81 - Finalità
Articolo 82 - Formazione e informazione
Articolo 83 - Ambito di applicazione
Articolo 84 - Prestazione e certificazione energetica degli edifici
Articolo 85 - Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici
Articolo 86 - Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile
Articolo 87 - Criteri di selezione dei materiali da costruzione
Articolo 88 - Utilizzo di acqua piovana, fonti energetiche rinnovabili e permeabilità dei suoli urbanizzati 1
Articolo 89 - Regolamento di attuazione
Articolo 90 - Adeguamento dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali 1.
Articolo 91 - Vigilanza sullattività di certificazione
Articolo 92 - Finalità e oggetto
Articolo 93 - Definizioni
Articolo 94 - Contenuti del libretto del fabbricato
Articolo 95 - Regolamento di attuazione
Articolo 96 - Sanzioni
Articolo 97 - Disciplina degli interventi sul territorio
Articolo 98 - Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico 1
Articolo 99 - Definizione delle categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti 1
Articolo 100 - Interventi soggetti a concessione
Articolo 101 - Presentazione della domanda di concessione
Articolo 103 - Caratteristiche e validità della concessione
Articolo 103 bis - Ultimazione dei lavori e certificato di agibilità.
Articolo 104 - Condizioni particolari per il rilascio della concessione e per la presentazione della denuncia dinizio di attività 1
Articolo 105 - Interventi soggetti a denuncia dinizio di attività
Articolo 106 - Disposizioni relative alla denuncia dinizio di attività 1
Articolo 107 - Varianti in corso dopera soggette a denuncia dinizio di attività 1
Articolo 108 - Opere pubbliche di competenza dello Stato
Articolo 109 - Opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione e di altri enti territoriali 1
Articolo 110 - Opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni
Articolo 111 - Linee elettriche
Articolo 112 - Esercizio dei poteri di deroga
Articolo 113 - Realizzazione di opere per leliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali in deroga 1
Articolo 114 - Deroga per opere pubbliche non soggette a concessione
Articolo 115 - Contributo di concessione
Articolo 116 - Casi di riduzione del contributo di concessione
Articolo 117 - Esenzione dal contributo di concessione
Articolo 118 - Edilizia convenzionata
Articolo 119 - Destinazione dei proventi delle concessioni
Articolo 120 - Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e della tutela del paesaggio 1
Articolo 121 - Interventi durgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici 1
Articolo 122 - Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti 1
Articolo 123 - Vigilanza sullattività edilizia
Articolo 124 - Accesso alla proprietà privata
Articolo 125 - Ordinanza di sospensione
Articolo 126 - Effetti dellordinanza di sospensione
Articolo 127 - Responsabilità del soggetto avente titolo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista 1
Articolo 128 - Definizione delle costruzioni abusive
Articolo 129 - Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione 1
Articolo 130 - Lottizzazioni abusive
Articolo 131 - Determinazione del valore venale delle costruzioni
Articolo 132 - Demolizione di opere e acquisizione gratuita
Articolo 133 - Coordinamento delle sanzioni pecuniarie
Articolo 134 - Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia dinizio di attività 1
Articolo 135 - Concessione in sanatoria
Articolo 136 - Pagamento delle sanzioni e dei contributi. Interessi e riscossioni 1
Articolo 137 - Sanzioni a tutela del paesaggio
Articolo 138 - Sanzioni a tutela del paesaggio per lapposizione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari non autorizzati 1
Articolo 139 - Annullamento di provvedimenti
Articolo 140 - Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale
Articolo 141 - Ambito di applicazione
Articolo 142 - Procedimento per opere soggette a valutazione dimpatto ambientale 1
Articolo 143 - Procedimento per opere pubbliche di competenza della Provincia 1
Articolo 144 - Conformità urbanistica
Articolo 145 - Opere degli enti locali e dinteresse statale
Articolo 145 bis - Indagini geologiche
Articolo 146 - Disposizioni particolari per il territorio individuato ai sensi dellarticolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dellautonomia del Trentino) 1
Articolo 146 bis - Disposizioni particolari per la Comunità della Vallagarina.
Articolo 147 - Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio 1
Articolo 148 - Disposizioni per lapprovazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali 1
Articolo 149 - Altre disposizioni transitorie
Articolo 150 - Disposizioni attuative e abrogative
Articolo 151 - Disposizioni organizzative in materia di valutazioni ambientali nonché modificazioni della legge provinciale 8 aprile 1997, n. 13, e dellarticolo 45 della legge provinciale sui lavori pubblici
Articolo 152 - Sostituzione dellarticolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo al piano generale degli interventi per la viabilità 1
Articolo 153 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi dacqua e delle aree protette) 1
Articolo 154 - Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), in materia di indennità di espropriazione 1
Articolo 155 - Modificazioni dellarticolo 13 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica)
Articolo 156 - Disposizioni finanziarie