Articolo Normativa

Legge Provinciale Trento 4/3/2008 n. 1

Pianificazione urbanistica e governo del territorio

Articolo 62

Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura

Titolo II - La pianificazione territoriale
Capo XI - Disposizioni particolari per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale

Edificazione nelle aree destinate all’agricoltura

1. Nelle aree destinate all’agricoltura dal piano regolatore generale, con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l’azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, purché ricadenti in un ambito comunale o di comuni confinanti. Nel caso di aziende a prevalente indirizzo zootecnico possono essere utilizzate aree a pascolo per il calcolo della densità fondiaria, su parere conforme del comitato di cui al comma 9, formulato tenendo conto dei criteri eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
2. Se sono utilizzate anche aree ricadenti in un comune confinante interessato la densità fondiaria è calcolata in base all’indice edilizio stabilito dal rispettivo piano regolatore generale; il comune competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, acquisisce il nulla osta dei comuni confinanti.
3. Ai sensi dell’articolo 48 dell’allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente “Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale”, con regolamento sono stabiliti i casi e le condizioni per consentire l’eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa nell’ambito della medesima impresa agricola al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, nonché per l’utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori stagionali.
4. Non può essere mutata la destinazione d’uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all’agricoltura per l’esercizio dell’attività agricola, compresi quelli a uso abitativo dell’imprenditore agricolo e quelli destinati all’agriturismo. Ogni comune tiene e aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria ai sensi dei commi 1 e 2, con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati, e degli edifici realizzati nelle aree destinate all’agricoltura per l’esercizio dell’attività agricola.
5. In presenza di eventi del tutto particolari e adeguatamente motivati il consiglio comunale, sentito il parere del comitato previsto dal comma 9 e previo nulla osta della Giunta provinciale, può autorizzare il mutamento di destinazione degli edifici di cui al comma 4 per usi che risultino comunque compatibili con le aree agricole.
6. Il vincolo di destinazione agricola degli edifici realizzati ai sensi del comma 1 e di quelli ad uso abitativo dell’imprenditore agricolo è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario. L’annotazione è richiesta dal comune ad avvenuta presentazione della dichiarazione di fine lavori e prima del rilascio del certificato di agibilità, sulla base del titolo edilizio e di un’attestazione del comune in cui sono riportate le particelle edificali e le eventuali porzioni materiali soggette al vincolo. La cancellazione del vincolo può essere chiesta dall’interessato sulla base di una certificazione rilasciata dal comune competente che autorizza la cancellazione sulla base dell’accertata conformità urbanistica della trasformazione d’uso dell’edificio.
7. Ai sensi dell’articolo 37, comma 4, lettera b), dell’allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente “Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale”, nelle aree destinate all’agricoltura la realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l’attività agricola in forma imprenditoriale, di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali e dei criteri generali, concernenti le tipologie costruttive e i materiali da utilizzare, stabiliti con regolamento, tenuto conto dell’estensione delle superfici coltivate e dell’orientamento colturale prevalente.
8. Nelle aree destinate all’agricoltura gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall’attività agricola alla data di entrata in vigore di questa legge, nonché le costruzioni destinate alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli su scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto degli interventi di recupero previsti dall’articolo 99, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori comunali. Nel caso di più edifici contigui l’aumento volumetrico corrispondente alla somma di quello relativo a ciascun edificio può essere utilizzato in modo indipendente dalle singole costruzioni, sulla base di un piano attuativo di recupero organico del compendio edilizio.
9. È istituito il comitato per gli interventi nelle aree agricole, con il compito di rilasciare l’autorizzazione richiesta dal piano urbanistico provinciale in relazione agli interventi edilizi da realizzare in aree agricole. Il comitato è composto da:
a) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di aziende agricole;
b) un funzionario del servizio provinciale competente in materia di urbanistica;
c) un esperto designato dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale, che potrà avvalersi del supporto del comitato territoriale di sviluppo rurale competente;
d) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali.
10. Le funzioni di segretario del comitato per gli interventi nelle aree agricole sono svolte da un dipendente della Provincia assegnato alla struttura provinciale competente in materia di aziende agricole. Il comitato stabilisce le sue modalità di funzionamento e le modalità di nomina del presidente.
10 bis. Per gli interventi di cui al comma 9, l’autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio, qualora ne ricorrano i presupposti, è rilasciata dal servizio provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, in deroga alle disposizioni del capo II del titolo III. L’autorizzazione è resa nella riunione del comitato di cui al comma 9 dal funzionario che rappresenta il servizio provinciale competente in materia di urbanistica; in tal caso la posizione espressa dal predetto funzionario, se è negativa o esprime prescrizioni, risulta vincolante per la decisione del comitato. In caso di diniego dell’autorizzazione o di prescrizioni, disposti in relazione alla valutazione paesaggistica espressa dal predetto funzionario, gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti. (1)
11. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione d’interventi in aree destinate a insediamento individuate dai piani territoriali delle comunità o dai piani regolatori generali mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, ai sensi dell’allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale concernente “Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale”, è subordinato:
a) alla redazione di un progetto unitario che preveda contestualmente l’idonea infrastrutturazione e l’apprestamento per la coltivazione delle aree individuate per la compensazione, in seguito alla loro acquisizione sulla base di un titolo idoneo ai sensi dell’articolo 101, comma 1;
b) alla stipula di una convenzione fra i richiedenti e le comunità o i comuni interessati, con la quale sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini da osservare per la realizzazione degli interventi d’infrastrutturazione e apprestamento per la coltivazione delle aree individuate per la compensazione, assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dalla comunità o dal comune.
12. Nel caso di opere pubbliche e d’interesse pubblico da realizzare in aree individuate dai piani territoriali delle comunità o dai piani regolatori generali mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, per le quali è esperibile la procedura espropriativa ai sensi delle leggi in materia, l’approvazione del progetto unitario per la realizzazione degli interventi, l’idonea infrastrutturazione e l’apprestamento delle aree ai sensi del comma 11 costituiscono titolo per l’espropriazione delle aree che formano oggetto di compensazione. In tal caso l’indennità di espropriazione da corrispondere per l’acquisizione delle aree agricole di pregio è aumentata in misura pari alla maggiorazione prevista in assenza di rideterminazione dell’indennità di esproprio e di opposizione alla stima ai sensi delle disposizioni provinciali in materia. In alternativa all’espropriazione si può fare ricorso alla compensazione urbanistica di cui all’articolo 55.
13. Per favorire l’acquisizione delle aree da fornire a titolo di compensazione per la riduzione della aree agricole di pregio si osserva, in quanto applicabile, l’articolo 44 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell’integrità dell’azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 12, L. P. 3/4/2009, n. 4.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto della legge
Articolo 2 - Finalità della legge
Articolo 3 - Sistema della pianificazione territoriale
Articolo 4 - Flessibilità del sistema di pianificazione territoriale
Articolo 5 - Partecipazione alle scelte pianificatorie
Articolo 6 - Autovalutazione dei piani
Articolo 7 - Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio
Articolo 8 - Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità
Articolo 9 - Sistema informativo ambientale e territoriale
Articolo 10 - Obiettivi del piano urbanistico provinciale
Articolo 11 - Contenuti e struttura del piano urbanistico provinciale
Articolo 12 - Inquadramento strutturale e invarianti
Articolo 13 - Carta del paesaggio
Articolo 14 - Carta di sintesi della pericolosità
Articolo 15 - Flessibilità del piano urbanistico provinciale
Articolo 16 - Documento preliminare
Articolo 17 - Adozione del progetto di piano urbanistico provinciale
Articolo 18 - Approvazione del piano urbanistico provinciale e relazioni al Consiglio provinciale
Articolo 19 - Salvaguardia del piano urbanistico provinciale
Articolo 20 - Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale
Articolo 21 - Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità
Articolo 22 - Accordo-quadro di programma
Articolo 23 - Adozione del piano territoriale della comunità
Articolo 24 - Approvazione ed entrata in vigore del piano territoriale della comunità
Articolo 25 - Varianti al piano territoriale della comunità
Articolo 25 bis - Stralci del piano territoriale della comunità.
Articolo 26 - Rettifica delle previsioni del piano territoriale della comunità
Articolo 27 - Salvaguardia del piano territoriale della comunità
Articolo 28 - Adeguamento dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali
Articolo 29 - Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale
Articolo 30 - Accordi tra soggetti pubblici e privati
Articolo 31 - Adozione del piano regolatore generale
Articolo 32 - Approvazione ed entrata in vigore del piano regolatore generale
Articolo 33 - Varianti al piano regolatore generale
Articolo 34 - Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale
Articolo 35 - Salvaguardia del piano regolatore generale
Articolo 36 - Contenuti del regolamento edilizio comunale
Articolo 37 - Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in materia di pianificazione
Articolo 38 - Disposizioni generali
Articolo 39 - Comparti edificatori
Articolo 40 - Limiti alle variazioni di piano
Articolo 41 - Contenuti dei piani attuativi d'iniziativa pubblica e di quelli d'iniziativa privata
Articolo 42 - Oggetto dei piani
Articolo 43 - Piano guida
Articolo 44 - Formazione dei piani attuativi d'iniziativa privata
Articolo 45 - Piano attuativo d'iniziativa pubblica
Articolo 46 - Formazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica
Articolo 47 - Espropriazioni a fini di edilizia abitativa
Articolo 48 - Espropriazioni per il recupero degli insediamenti storici
Articolo 49 - Espropriazioni per insediamenti produttivi
Articolo 50 - Piano di lottizzazione d'ufficio
Articolo 51 - Programmi integrati d'intervento d'iniziativa mista pubblico-privata
Articolo 52 - Durata ed effetti dei piani
Articolo 53 - Perequazione urbanistica
Articolo 54 - Strumenti di attuazione della perequazione
Articolo 55 - Compensazione urbanistica
Articolo 56 - Disposizioni in materia di edilizia abitativa
Articolo 57 - Disciplina degli alloggi destinati a residenza
Articolo 58 - Standard urbanistici
Articolo 59 - Spazi per parcheggio
Articolo 60 - Tutela degli insediamenti storici
Articolo 61 - Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente
Articolo 62 - Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura
Articolo 62 bis - Disposizioni in materia di aree destinate a verde pubblico.
Articolo 63 - Tutela dagli inquinamenti, sicurezza del territorio e igiene
Articolo 64 - Distanze di rispetto stradali e ferroviarie
Articolo 65 - Apertura di strade in zone agricole o silvo-pastorali
Articolo 66 - Fasce di rispetto cimiteriale
Articolo 67 - Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio
Articolo 68 - Lavori assoggettati ad autorizzazione paesaggistica
Articolo 69 - Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi
Articolo 70 - Caratteristiche e validità dell'autorizzazione paesaggistica
Articolo 71 - Autorizzazioni per opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia
Articolo 72 - Autorizzazioni per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale
Articolo 73 - Autorizzazioni di competenza della CUP
Articolo 74 - Autorizzazioni di competenza della CPC
Articolo 75 - Limiti alle facoltà degli organi competenti alle autorizzazioni
Articolo 76 - Annullamento di autorizzazioni e ricorsi
Articolo 77 - Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali)
Articolo 78 - Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio
Articolo 78 bis - Riconoscimenti per progetti di rilevante interesse architettonico o urbanistico
Articolo 79 - Censimento dei locali storici
Articolo 80 - Interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica
Articolo 81 - Finalità
Articolo 82 - Formazione e informazione
Articolo 83 - Ambito di applicazione
Articolo 84 - Prestazione e certificazione energetica degli edifici
Articolo 85 - Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici
Articolo 86 - Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile
Articolo 87 - Criteri di selezione dei materiali da costruzione
Articolo 88 - Utilizzo di acqua piovana, fonti energetiche rinnovabili e permeabilità dei suoli urbanizzati 1
Articolo 89 - Regolamento di attuazione
Articolo 90 - Adeguamento dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali 1.
Articolo 91 - Vigilanza sull’attività di certificazione
Articolo 92 - Finalità e oggetto
Articolo 93 - Definizioni
Articolo 94 - Contenuti del libretto del fabbricato
Articolo 95 - Regolamento di attuazione
Articolo 96 - Sanzioni
Articolo 97 - Disciplina degli interventi sul territorio
Articolo 98 - Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico 1
Articolo 99 - Definizione delle categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti 1
Articolo 100 - Interventi soggetti a concessione
Articolo 101 - Presentazione della domanda di concessione
Articolo 103 - Caratteristiche e validità della concessione
Articolo 103 bis - Ultimazione dei lavori e certificato di agibilità.
Articolo 104 - Condizioni particolari per il rilascio della concessione e per la presentazione della denuncia d’inizio di attività 1
Articolo 105 - Interventi soggetti a denuncia d’inizio di attività
Articolo 106 - Disposizioni relative alla denuncia d’inizio di attività 1
Articolo 107 - Varianti in corso d’opera soggette a denuncia d’inizio di attività 1
Articolo 108 - Opere pubbliche di competenza dello Stato
Articolo 109 - Opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione e di altri enti territoriali 1
Articolo 110 - Opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni
Articolo 111 - Linee elettriche
Articolo 112 - Esercizio dei poteri di deroga
Articolo 113 - Realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali in deroga 1
Articolo 114 - Deroga per opere pubbliche non soggette a concessione
Articolo 115 - Contributo di concessione
Articolo 116 - Casi di riduzione del contributo di concessione
Articolo 117 - Esenzione dal contributo di concessione
Articolo 118 - Edilizia convenzionata
Articolo 119 - Destinazione dei proventi delle concessioni
Articolo 120 - Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e della tutela del paesaggio 1
Articolo 121 - Interventi d’urgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici 1
Articolo 122 - Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti 1
Articolo 123 - Vigilanza sull’attività edilizia
Articolo 124 - Accesso alla proprietà privata
Articolo 125 - Ordinanza di sospensione
Articolo 126 - Effetti dell’ordinanza di sospensione
Articolo 127 - Responsabilità del soggetto avente titolo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista 1
Articolo 128 - Definizione delle costruzioni abusive
Articolo 129 - Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione 1
Articolo 130 - Lottizzazioni abusive
Articolo 131 - Determinazione del valore venale delle costruzioni
Articolo 132 - Demolizione di opere e acquisizione gratuita
Articolo 133 - Coordinamento delle sanzioni pecuniarie
Articolo 134 - Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d’inizio di attività 1
Articolo 135 - Concessione in sanatoria
Articolo 136 - Pagamento delle sanzioni e dei contributi. Interessi e riscossioni 1
Articolo 137 - Sanzioni a tutela del paesaggio
Articolo 138 - Sanzioni a tutela del paesaggio per l’apposizione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari non autorizzati 1
Articolo 139 - Annullamento di provvedimenti
Articolo 140 - Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale
Articolo 141 - Ambito di applicazione
Articolo 142 - Procedimento per opere soggette a valutazione d’impatto ambientale 1
Articolo 143 - Procedimento per opere pubbliche di competenza della Provincia 1
Articolo 144 - Conformità urbanistica
Articolo 145 - Opere degli enti locali e d’interesse statale
Articolo 145 bis - Indagini geologiche
Articolo 146 - Disposizioni particolari per il territorio individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino) 1
Articolo 146 bis - Disposizioni particolari per la Comunità della Vallagarina.
Articolo 147 - Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio 1
Articolo 148 - Disposizioni per l’approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali 1
Articolo 149 - Altre disposizioni transitorie
Articolo 150 - Disposizioni attuative e abrogative
Articolo 151 - Disposizioni organizzative in materia di valutazioni ambientali nonché modificazioni della legge provinciale 8 aprile 1997, n. 13, e dell’articolo 45 della legge provinciale sui lavori pubblici
Articolo 152 - Sostituzione dell’articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo al piano generale degli interventi per la viabilità 1
Articolo 153 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette) 1
Articolo 154 - Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), in materia di indennità di espropriazione 1
Articolo 155 - Modificazioni dell’articolo 13 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica)
Articolo 156 - Disposizioni finanziarie