Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 31/3/2008 n. 5

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - collegato ordinamentale 2008

Articolo 3

Disposizioni in materia di barriere architettoniche

LEGGE ABROGATA DALL'ART.2, L.R. 22/2/2010 N. 11
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Disposizioni in materia di barriere architettoniche

1. Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell’articolo 34 ter è sostituito dal seguente: “Art. 34 ter - (Finanziamento degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati))”;
b) il comma 1 dell’articolo 34 ter è sostituito dal seguente: “1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9 della legge 13/1989, la Giunta regionale eroga i contributi ai soggetti aventi diritto per larealizzazione degli interventi finalizzati al superamento ed all’eliminazionedi barriere architettoniche e localizzative in edifici già esistenti e, soloper gli interventi conseguenti all’adattabilità di cui all’articolo 2, letteraI) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche), anche per gli edifici costruiti o integralmente recuperati su progetto presentato dopo l’11 agosto 1989, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni in materia istituzionale e organizzativa e proroga di termini
Articolo 2 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
Articolo 3 - Disposizioni in materia di barriere architettoniche
Articolo 4 - Disposizioni in materia di lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione
Articolo 5 - Entrata in vigore