Legge Regionale Lombardia 31/3/2008 n. 5
Articolo 4
Disposizioni in materia di lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione
LEGGE ABROGATA DALL'ART.2, L.R. 22/2/2010 N. 11
---------------------------------------------------------------
Disposizioni in materia di lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione
1. Alla legge regionale 20 luglio 2006, n. 16 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 dell’articolo 3 dopo la parola “esporre” sono aggiunte le parole “in vetrina”;
b) al comma 2 dell’articolo 7 le parole “quarantacinque giorni dalla nascita” sono sostituite con le parole “trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.”;
c) dopo il comma 6 dell’articolo 7 è inserito il seguente: “6 bis. L’identificazione di cui al comma 5 è eseguita da veterinari pubblici e privati accreditati. L’identificazione da parte di soggetti diversi comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 21, comma 1, lettera l).”;
d) alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 21 dopo la parola “chi” sono aggiunte le parole “viola le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 6 bis, e per chi”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in materia istituzionale e organizzativa e proroga di terminiArticolo 2 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
Articolo 3 - Disposizioni in materia di barriere architettoniche
Articolo 4 - Disposizioni in materia di lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione
Articolo 5 - Entrata in vigore