Legge Regionale Abruzzo 20/5/2008 n. 6
Articolo 1
Finalità
Finalità
1. L’olivo, Olea europea L., costituisce elemento caratterizzante il paesaggio e l’ambiente della Regione Abruzzo, che intende tutelarne la presenza sul territorio di propria competenza anche mediante la conservazione e la rigenerazione, principalmente in loco, delle piante adulte, al fine di recuperarle ai fini produttivi, decorativi, di giardinaggio e per usi ambientali.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Registro degli Alberi monumentali di Olivo
Articolo 3 - Divieti e prescrizioni
Articolo 4 - Disciplina autorizzatoria per labbattimento e lespianto
Articolo 5 - Cessioni e spostamenti
Articolo 6 - Sanzioni amministrative
Articolo 7 - Vigilanza
Articolo 8 - Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie
Articolo 9 - Norme finali
Articolo 10 - Modifiche allart. 15 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per lattuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative)
Articolo 11 - Riprogrammazione di somme
Articolo 12 - Integrazione allart. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47 (legge finanziaria regionale 2008)
Articolo 13 - Entrata in vigore