Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 20/5/2008 n. 6

Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione - Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo

Articolo 2

Registro degli Alberi monumentali di Olivo

Registro degli Alberi monumentali di Olivo

1. È istituito, presso la Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale Alimentazione Caccia e Pesca (di seguito denominata “Direzione Agricoltura”), il “Registro degli alberi monumentali di olivo” della Regione Abruzzo, nel quale sono iscritti gli olivi adulti che, anche in esemplari isolati, per età, forma, dimensioni, rarità, valenza culturale, storica, geografica o per una specifica connessione con un manufatto, costituiscono elemento caratteristico del paesaggio.
2. All’istituzione e all’aggiornamento del Registro provvede la Direzione Agricoltura, su segnalazione degli Enti pubblici regionali, provinciali, comunali, delle Associazioni ambientalistiche e di singoli privati.
3. Per l’istituzione del Registro, la Direzione Agricoltura definisce uno specifico progetto per il primo censimento delle piante monumentali esistenti, procedendo all’affidamento dello stesso attraverso procedure ad evidenza pubblica. Alla copertura finanziaria del relativo onere quantificato in euro 200.000,00 (duecentomila) si fa fronte per l’anno 2008 con la disponibilità iscritta nell’ambito della U.P.B. 07.02.003, capitolo n. 102489 della spesa del bilancio regionale.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Registro degli Alberi monumentali di Olivo
Articolo 3 - Divieti e prescrizioni
Articolo 4 - Disciplina autorizzatoria per l’abbattimento e l’espianto
Articolo 5 - Cessioni e spostamenti
Articolo 6 - Sanzioni amministrative
Articolo 7 - Vigilanza
Articolo 8 - Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie
Articolo 9 - Norme finali
Articolo 10 - Modifiche all’art. 15 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative)
Articolo 11 - Riprogrammazione di somme
Articolo 12 - Integrazione all’art. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47 (legge finanziaria regionale 2008)
Articolo 13 - Entrata in vigore

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