Articolo Normativa

Legge Provinciale Trento 12/9/2008 n. 16

Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2009)

Articolo 45

Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), e dell’articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, relative all’abbattimento dei costi dei mutui

Parte I - Disposizioni per l’assestamento annuale 2008 e pluriennale 2008-2010
Titolo VII - Disposizioni in materia di politiche sociali, abitative e sanitarie e di emigrazione

Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), e dell’articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, relative all’abbattimento dei costi dei mutui

1. All’articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 5 le parole: “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento”; b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
“5 bis. Nel caso di rinegoziazione del mutuo in applicazione di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 126, il contributo provinciale spettante in assenza di detta rinegoziazione, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 5 e di quanto effettivamente corrisposto dalla Provincia, è erogato alla scadenza del mutuo originario, secondo le modalità e nel rispetto dei criteri di assegnazione stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
5 ter. Qualora il mutuatario richieda all’istituto finanziatore la rinegoziazione del mutuo mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dalla suddetta rinegoziazione, nel caso in cui la conversione comporti una rata fissa a carico del beneficiario superiore al 15 per cento rispetto a quella iniziale. Il concorso è determinato secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.” 2. All’articolo 102 bis della legge provinciale n. 21 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“1. La Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dall’aumento intervenuto sui mercati finanziari dei tassi sui mutui finalizzati all’acquisto, alla costruzione o al risanamento dell’abitazione principale, sottoscritti a partire dal 1° gennaio 1997 e fino al 31 dicembre 2007, qualora la variazione dei tassi sui mutui a carico del beneficiario sia superiore al 10 per cento rispetto al tasso iniziale.
2. L’intervento di cui al comma 1 è determinato in relazione alla differenza tra il tasso a carico del mutuatario e il tasso iniziale, secondo criteri e modalità graduati in base all’indicatore della condizione economica familiare (ICEF) stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.”; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. Qualora il mutuatario richieda all’istituto finanziatore la rinegoziazione del mutuo mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dalla suddetta rinegoziazione, nel caso in cui la conversione comporti un tasso a carico del beneficiario superiore al 10 per cento rispetto a quello iniziale. Il concorso è determinato in relazione alla differenza tra il tasso fisso a carico del mutuatario e il tasso iniziale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione prevista al comma 2.” 3. Il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, è sostituito dal seguente: “La Provincia stipula con le banche convenzionate appositi accordi per definire la tipologia di mutuo ammissibile, il parametro di riferimento e lo spread massimo per determinare il tasso d’interesse da applicare al mutuo, tenuto conto della durata del prestito e dell’entità del contributo provinciale.”
4. La Provincia concorda con le banche convenzionate le modalità e i limiti per la rinegoziazione, mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso, dei mutui agevolati ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992 e dell’articolo 58 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20. I mutuatari possono rinegoziare singolarmente con le banche le condizioni del mutuo agevolato al fine di ottenere situazioni più favorevoli, senza peraltro costi aggiuntivi per la Provincia, pur mantenendo la tipologia di tasso contrattata inizialmente con la banca.
5. Per i mutui agevolati ai sensi dell’articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005 e dell’articolo 53 della legge provinciale n. 23 del 2007, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dall’aumento intervenuto sui mercati finanziari dei tassi, sottoscritti anteriormente al 30 giugno 2008, qualora la variazione dei tassi sui mutui a carico del beneficiario sia superiore al 15 per cento rispetto al tasso iniziale. Qualora il mutuatario richieda all’istituto finanziatore la rinegoziazione del mutuo mediante conversione del tasso variabile in tasso fisso, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dalla suddetta rinegoziazione, nel caso in cui la conversione comporti una variazione del tasso a carico del beneficiario superiore al 15 per cento rispetto a quello iniziale. Gli interventi sono determinati in misura non superiore alla quota del costo per la parte eccedente il predetto 15 per cento e limitatamente alla quota interessi a carico del beneficiario. 6. Nel caso di rinegoziazione del mutuo agevolato ai sensi dell’articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 3 del decretolegge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 126, il contributo provinciale spettante in assenza di detta rinegoziazione è erogato alla scadenza del mutuo originario, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
7. Le disposizioni previste da questo articolo si applicano a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 2008. 8. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Rideterminazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2008-2009. Sostituzione dell’articolo 3 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, in materia di oneri per la contrattazione del comparto sanitario
Articolo 2 - Dotazione organica complessiva dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e limite della spesa per il personale del comparto del servizio sanitario provinciale
Articolo 3 - Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi della finanza provinciale per il triennio 2009-2011 e disposizioni relative alla definizione delle risorse assegnate con il bilancio 2009
Articolo 4 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)
Articolo 5 - Modificazione dell’articolo 21 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale)
Articolo 6 - Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), e altre disposizioni in materia di semplificazione amministrativa
Articolo 7 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 8 - Inserimento dell’articolo 9 ter nella legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 9 - Titoli brevi
Articolo 10 - Modificazioni della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative)
Articolo 11 - Modificazione dell’articolo 114 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette)
Articolo 12 - Modificazione dell’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)
Articolo 13 - Inserimento dell’articolo 27 bis nella legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro)
Articolo 14 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)
Articolo 15 - Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 16 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 17 - Modificazione dell’articolo 1 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, in materia di retribuzione di risultato
Articolo 18 - Istituzione dell’imposta provinciale sulle attività produttive e proroga di agevolazioni
Articolo 19 - Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)
Articolo 20 - Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21 (Ratifica dell’intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti)
Articolo 21 - Modificazioni dell’articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al “Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento”), e dell’articolo 7 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)”
Articolo 22 - Modificazione dell’articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di costituzione della società “Patrimonio del Trentino s.p.a.”
Articolo 23 - Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell’economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull’Istituto agrario di San Michele all’Adige, e di altre disposizioni connesse)
Articolo 24 - Modificazioni dell’articolo 124 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia)
Articolo 25 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)
Articolo 26 - Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative
Articolo 27 - Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese
Articolo 28 - Modificazioni dell’articolo 16 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, in materia di fondi per la ristrutturazione e la riconversione delle imprese in difficoltà
Articolo 29 - Modificazioni dell’articolo 50 septies decies della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), e degli articoli 111 e 112 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell’economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica)
Articolo 30 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)
Articolo 31 - Modificazione dell’articolo 7 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell’agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori)
Articolo 32 - Interpretazione autentica dell’articolo 4 della legge provinciale 27 marzo 2007, n. 8, in materia di economia montana, e dell’articolo 97 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), e modificazioni dell’articolo 49 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, e dell’articolo 103 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, in materia di parchi agricoli
Articolo 33 - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell’attività di cava)
Articolo 34 - Agevolazioni per il settore fieristico. Abrogazione dell’articolo 39 (Agevolazioni per il settore fieristico) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1
Articolo 35 - Modificazioni dell’articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento)
Articolo 36 - Modificazioni dell’articolo 33 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), in materia di sanzioni amministrative
Articolo 37 - Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità)
Articolo 38 - Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)
Articolo 39 - Modificazione dell’articolo 1 bis 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di energia
Articolo 40 - Modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile)
Articolo 41 - Modificazioni dell’articolo 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente)
Articolo 42 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)
Articolo 43 - Modificazioni dell’articolo 33 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia)
Articolo 44 - Modificazioni dell’articolo 7 (Istituzione del fondo per la famiglia) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23
Articolo 45 - Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), e dell’articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, relative all’abbattimento dei costi dei mutui
Articolo 46 - Modificazione dell’articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23
Articolo 47 - Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)
Articolo 48 - Modificazione dell’articolo 6 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all’estero e dei loro discendenti)
Articolo 49 - Modificazioni dell’articolo 43 (Disposizioni in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3
Articolo 50 - Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), e abrogazione dell’articolo 74 (Costituzione del comitato di coordinamento operante in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10
Articolo 51 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 10 (Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza)
Articolo 52 - Abrogazione di disposizioni in materia sanitaria
Articolo 53 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)
Articolo 54 - Modificazione dell’articolo 6 ter della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l’Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica)
Articolo 55 - Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale 8 febbraio 2007, n. 2, in materia di promozione della cultura della pace
Articolo 56 - Inserimento dell’articolo 2 ter nella legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive)
Articolo 57 - Disposizioni finanziarie inerenti l’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010
Articolo 58 - Inserimento dell’articolo 11 bis nella legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio)
Articolo 59 - Determinazione dell’importo massimo delle risorse a disposizione per la conclusione degli accordi integrativi provinciali per il personale convenzionato per gli anni 2006-2009
Articolo 60 - Disposizioni finanziarie inerenti il bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011
Articolo 61 - Entrata in vigore