Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 16/4/2009 n. 13

Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti

Articolo 2

Definizione

Definizione

1. Ai fini della presente legge si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano dell’edificio o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura, che, all’atto del rilascio del relativo titolo abilitativo, non siano stati computati come volumi residenziali.
             

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizione
Articolo 3 - Condizioni per il recupero
Articolo 4 - Classificazione dell’intervento ed oneri concessori
Articolo 5 - Modalità d’intervento
Articolo 6 - Sostenibilità energetica ambientale
Articolo 7 - Esclusioni e deroghe