Legge Regionale Lazio 16/4/2009 n. 13
Articolo 2
Definizione
Definizione
1. Ai fini della presente legge si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano dell’edificio o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura, che, all’atto del rilascio del relativo titolo abilitativo, non siano stati computati come volumi residenziali.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizione
Articolo 3 - Condizioni per il recupero
Articolo 4 - Classificazione dellintervento ed oneri concessori
Articolo 5 - Modalità dintervento
Articolo 6 - Sostenibilità energetica ambientale
Articolo 7 - Esclusioni e deroghe