Legge Regionale Lazio 16/4/2009 n. 13
Articolo 7
Esclusioni e deroghe
Esclusioni e deroghe
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle zone territoriali omogenee “A” di cui dall’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765).
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono disporre motivatamente l’esclusione, totale o parziale, di ulteriori zone territoriali omogenee nonché di determinate tipologie di edifici, anche in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche.
3. Il recupero del sottotetto a fini abitativi, come disciplinato dalla presente legge, è consentito anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali, adottati o vigenti, e ai regolamenti edilizi vigenti.
4. L’intervento di recupero del sottotetto, se in deroga ai limiti fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, deve prevedere il conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti ovvero la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio all’interno dell’area considerata.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 16 aprile 2009
Marrazzo
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizione
Articolo 3 - Condizioni per il recupero
Articolo 4 - Classificazione dellintervento ed oneri concessori
Articolo 5 - Modalità dintervento
Articolo 6 - Sostenibilità energetica ambientale
Articolo 7 - Esclusioni e deroghe