Articolo Normativa

Legge Regionale Emilia Romagna 6/7/2009 n. 6

Governo e riqualificazione solidale del territorio

Articolo 6

Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 19 del 1998

TITOLO I -MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1998, N. 19

Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 19 del 1998

1. L’articolo 6 della legge regionale n. 19 del 1998 è così sostituito:
 “Art. 6
Società per la trasformazione urbana
1. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere attuati, ai sensi della normativa vigente, anche attraverso la costituzione da parte del Comune di Società di trasformazione urbana (STU) ai sensi dell’articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), finalizzate alla realizzazione del programma di riqualificazione urbana, nonché alla acquisizione degli immobili interessati dagli interventi di trasformazione.
2. I proprietari degli immobili ricadenti negli ambiti di riqualificazione urbana individuati dal Comune ai sensi dell’articolo 2, possono partecipare alla STU tramite il conferimento degli immobili alla conclusione delle procedure negoziali di cui all’articolo 3, comma 2.
3. Per la realizzazione del programma di riqualificazione urbana, la STU può avvalersi di un socio privato operativo scelto tramite procedura di evidenza pubblica il quale sia in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori. In tale ipotesi non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 3.
4. Fuori dal caso di cui al comma 3, la STU può curare la realizzazione degli interventi di riqualificazione, affidandone l’esecuzione esclusivamente a operatori selezionati tramite le procedure di evidenza pubblica di cui all’articolo 3, comma 1, ovvero appaltando l’esecuzione delle opere pubbliche secondo le normative vigenti in materia.
5. L’adesione della Regione Emilia-Romagna alle società di cui al comma 1 è disposta con legge, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, dello Statuto. L’Assemblea legislativa regionale stabilisce l’ammontare della quota di capitale sociale da sottoscriversi da parte della Regione, nell’ambito degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio.”.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 5 - Introduzione dell’articolo 4-bis nella legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 6 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 10 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 12 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 15 - Introduzione dell’articolo 7-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 16 - Introduzione dell’articolo 7-ter nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 21 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 22 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 25 - Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 26 - Sostituzione dell’articolo 25 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 28 - Introduzione dell’articolo 27-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 29 - Sostituzione dell’articolo 28 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 30 - Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 33 - Introduzione dell’articolo 32-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 34 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 37 - Integrazione del Titolo III della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 38 - Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 39 - Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 40 - Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 41 - Modifiche all’articolo 43 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 42 - Sostituzione dell’articolo 48 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 43 - Modifiche all’articolo 50 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 44 - Introduzione dell’articolo 50-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 45 - Modifiche all’articolo A-4 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 46 - Introduzione degli articoli A-6-bis e A-6-ter nell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 47 - Modifiche all’articolo A-11 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 48 - Introduzione dell’articolo A-14 bis nell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 49 - Modifiche all’articolo A-24 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 50 - Modifiche all’articolo A-26 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 51 - Oggetto
Articolo 52 - Definizioni
Articolo 53 - Interventi di ampliamento
Articolo 54 - Interventi di demolizione e ricostruzione
Articolo 55 - Limiti e condizioni comuni
Articolo 56 - Titoli abilitativi, procedimenti edilizi e sanzioni
Articolo 57 - Interpretazione autentica dell’articolo 41, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 58 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999
Articolo 59 - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
Articolo 60 - Proroga dell’efficacia del Titolo I della L.R. n. 9 del 2008
Articolo 61 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2008
Articolo 62 - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002
Articolo 63 - Definizione di bosco
Articolo 64 - Norme transitorie
Articolo 65 - Abrogazioni