Articolo Normativa

Legge Regionale Emilia Romagna 6/7/2009 n. 6

Governo e riqualificazione solidale del territorio

Articolo 54

Interventi di demolizione e ricostruzione

TITOLO III - NORME PER LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO

Interventi di demolizione e ricostruzione

1. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 55 e 56, gli edifici residenziali esistenti alla data del 31 marzo 2009, per i quali gli strumenti urbanistici vigenti e adottati consentono interventi di ristrutturazione, non escludendo espressamente la demolizione e ricostruzione possono essere demoliti e ricostruiti con ampliamento, anche in sopraelevazione, fino al 35 per cento della superficie utile lorda.
2. La quota massima dell’ampliamento ammissibile è del 50 per cento per la demolizione di edifici residenziali che il piano classifica incongrui o da delocalizzare o di edifici non assoggettati a interventi di restauro o risanamento conservativo che siano collocati nelle aree di cui all’articolo 55, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e h), qualora la ricostruzione avvenga al di fuori delle medesime aree, in ambiti destinati dalla pianificazione urbanistica all’edificazione residenziale e il soggetto interessato si impegni, previa stipula di apposita convenzione, al ripristino ambientale delle aree di pertinenza dell’edificio originario e al trasferimento delle stesse nel patrimonio indisponibile del Comune, prima della conclusione dei lavori di ricostruzione. La convenzione può escludere l’acquisizione dell’area di pertinenza dell’edificio originario al patrimonio indisponibile del Comune, qualora il privato si impegni, dopo la demolizione e il ripristino ambientale, alla destinazione dell’area stessa secondo usi compatibili con le caratteristiche dell’area, in conformità alla legge e alla pianificazione vigente. L’area di pertinenza del fabbricato demolito e delocalizzato è gravata da un vincolo di inedificabilità.
3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti anche su edifici all’interno dei quali siano presenti unità immobiliari aventi destinazioni d’uso diversa dall’abitativa, nella misura comunque non superiore al 30 per cento della superficie utile lorda complessiva dell’edificio medesimo. In tali casi gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono consentiti a condizione che la superficie utile lorda di dette unità immobiliari non sia computata ai fini dell’ampliamento e non sia aumentata.
4. Gli interventi di ampliamento di cui al presente articolo sono realizzati con l’utilizzo di tecniche costruttive che, nel garantire per l’intero edificio da ricostruire l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, di cui alla delibera dell’Assemblea legislativa n. 156 del 2008, assicurino il raggiungimento di livelli minimi di prestazione energetica degli edifici incrementati di almeno il 25 per cento rispetto a quelli ivi previsti.
5. L’edificio da ricostruire è progettato in conformità alla normativa tecnica per le costruzioni vigente, secondo le indicazioni di cui all’articolo 56, commi 5 e 6.

Altri Articoli del provvedimento

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Articolo 2 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998
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Articolo 6 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 19 del 1998
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Articolo 15 - Introduzione dell’articolo 7-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 16 - Introduzione dell’articolo 7-ter nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 21 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 22 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 25 - Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 26 - Sostituzione dell’articolo 25 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 28 - Introduzione dell’articolo 27-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 29 - Sostituzione dell’articolo 28 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 30 - Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 33 - Introduzione dell’articolo 32-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 34 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 37 - Integrazione del Titolo III della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 38 - Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 39 - Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 40 - Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 41 - Modifiche all’articolo 43 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 42 - Sostituzione dell’articolo 48 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 43 - Modifiche all’articolo 50 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 44 - Introduzione dell’articolo 50-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 45 - Modifiche all’articolo A-4 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 46 - Introduzione degli articoli A-6-bis e A-6-ter nell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 47 - Modifiche all’articolo A-11 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 48 - Introduzione dell’articolo A-14 bis nell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 49 - Modifiche all’articolo A-24 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 50 - Modifiche all’articolo A-26 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 51 - Oggetto
Articolo 52 - Definizioni
Articolo 53 - Interventi di ampliamento
Articolo 54 - Interventi di demolizione e ricostruzione
Articolo 55 - Limiti e condizioni comuni
Articolo 56 - Titoli abilitativi, procedimenti edilizi e sanzioni
Articolo 57 - Interpretazione autentica dell’articolo 41, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 58 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999
Articolo 59 - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
Articolo 60 - Proroga dell’efficacia del Titolo I della L.R. n. 9 del 2008
Articolo 61 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2008
Articolo 62 - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002
Articolo 63 - Definizione di bosco
Articolo 64 - Norme transitorie
Articolo 65 - Abrogazioni