Articolo Normativa

Legge Regionale Sicilia 26/2/2010 n. 3

Disciplina dell’agriturismo in Sicilia

Articolo 6

Disciplina amministrativa

Disciplina amministrativa

1. All’esercizio dell’attività agrituristica si applica quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l’esercizio dell’attività agrituristica la comunicazione di inizio di attività di cui all’articolo 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 da presentare al comune è corredata dalla documentazione (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto).
3. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro quarantacinque giorni, formulare rilievi prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell’attività in caso di lievi carenze e irregolarità. Nel caso di gravi carenze e irregolarità, il comune può disporre l’immediata sospensione dell’attività sino alla loro rimozione da parte dell’interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso. I tempi di adeguamento assegnati non possono essere inferiori a trenta giorni.
4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione d’inizio attività, il comune notifica all’operatore agrituristico e all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari l’autorizzazione relativa a limiti e modalità di esercizio dell’attività agrituristica, compresa la durata minima di apertura annuale. Tali limiti e modalità non possono eccedere quelli previsti dal certificato di abilitazione di cui all’articolo 7.
5. In caso di trasferimento dell’azienda agricola, il nuovo titolare è autorizzato, dopo aver comunicato all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e al comune competente l’avvenuto trasferimento, alla prosecuzione dell’attività agrituristica, per non oltre novanta giorni, sulla base di specifica autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Il subentro in via definitiva è subordinato all’acquisizione del certificato di abilitazione di cui all’articolo 7 e all’aggiornamento della comunicazione d’inizio attività o dell’autorizzazione agrituristica da parte del comune.
6. Qualsiasi variazione intervenuta delle attività in precedenza autorizzate o relativa alle superfici agricole coltivate, deve essere comunicata, entro sessanta giorni, all’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio e al comune, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.
7. L’esercizio dell’attività agrituristica non comporta modifica della destinazione d’uso agricolo degli edifici interessati.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Locali per attività agrituristiche
Articolo 4 - Criteri e limiti dell’attività agrituristica
Articolo 5 - Norme igienico-sanitarie e di sicurezza
Articolo 6 - Disciplina amministrativa
Articolo 7 - Certificato di abilitazione
Articolo 8 -
Articolo 9 - Periodi di apertura e tariffe
Articolo 10 - Riserva di denominazione, classificazione
Articolo 11 - Elenchi delle aziende agrituristiche e didattiche
Articolo 12 - Trasformazione e vendita dei prodotti
Articolo 13 - Disposizioni applicative e competenze
Articolo 14 - Programma agrituristico. Sviluppo del settore
Articolo 15 - Vincoli di destinazione
Articolo 16 - Vigilanza e controllo
Articolo 17 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 18 - Sospensioni, revoche e divieto di esercizio dell’attività
Articolo 19 - Norme in materia di finanziamenti per la formazione di scorte. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
Articolo 20 - Interventi finanziari per la formazione di scorte in agricoltura e misure di solidarietà sociale e umanitarie
Articolo 21 - Norme in materia di turismo rurale. Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21
Articolo 22 - Norme transitorie
Articolo 23 - Abrogazioni di norme
Articolo 24 - Norma finale