Legge Regionale Sicilia 26/2/2010 n. 3
Articolo 14
Programma agrituristico. Sviluppo del settore
Programma agrituristico. Sviluppo del settore
1. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, sentite le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative, propone il programma regionale agrituristico di durata triennale da approvare con delibera della Giunta regionale. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto).
2. Nelle more dell’approvazione del programma, resta valido il programma regionale agrituristico approvato ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Locali per attività agrituristiche
Articolo 4 - Criteri e limiti dellattività agrituristica
Articolo 5 - Norme igienico-sanitarie e di sicurezza
Articolo 6 - Disciplina amministrativa
Articolo 7 - Certificato di abilitazione
Articolo 8 -
Articolo 9 - Periodi di apertura e tariffe
Articolo 10 - Riserva di denominazione, classificazione
Articolo 11 - Elenchi delle aziende agrituristiche e didattiche
Articolo 12 - Trasformazione e vendita dei prodotti
Articolo 13 - Disposizioni applicative e competenze
Articolo 14 - Programma agrituristico. Sviluppo del settore
Articolo 15 - Vincoli di destinazione
Articolo 16 - Vigilanza e controllo
Articolo 17 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 18 - Sospensioni, revoche e divieto di esercizio dellattività
Articolo 19 - Norme in materia di finanziamenti per la formazione di scorte. Modifiche allarticolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
Articolo 20 - Interventi finanziari per la formazione di scorte in agricoltura e misure di solidarietà sociale e umanitarie
Articolo 21 - Norme in materia di turismo rurale. Modifiche allarticolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21
Articolo 22 - Norme transitorie
Articolo 23 - Abrogazioni di norme
Articolo 24 - Norma finale