Legge Regionale Toscana 12/2/2010 n. 10
Articolo 8
Semplificazione dei procedimenti
TITOLO II - La valutazione ambientale strategica
CAPO I - Disposizioni generali
Semplificazione dei procedimenti
1. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, è necessario il coordinamento interistituzionale o intersettoriale nello svolgimento della VAS, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni delle valutazioni.
2. Fermo restando lo svolgimento della VAS a vari livelli amministrativi, con metodi e strumenti adeguati a ciascun livello, le autorità preposte all’approvazione dei piani o programmi tengono conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possano più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio. Sono fatte salve diverse valutazioni dipendenti da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o da mutamento della situazione di fatto o da nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
3. L’autorità competente vigila sulla corretta applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 38.
4. Al fine di evitare duplicazioni le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione di cui al capo III, sono coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi. Le modalità del coordinamento procedurale sono disciplinate nel regolamento di cui all’articolo 38.
5. Per i piani e programmi di cui alla l.r. 1/2005, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 22 e quella per la fase preliminare di cui all’articolo 23, possono essere effettuate contemporaneamente; in tal caso il proponente e l’autorità competente concordano che la conclusione degli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 debba avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di trenta giorni previsto per la consultazione di cui al comma 3 dell’articolo 22. Resta fermo che il documento preliminare comprende i contenuti dei documenti di cui agli articoli 22 e 23.
6. Per i piani e programmi disciplinati dalla l.r. 1/2005, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma, e le consultazioni di cui all’articolo 25, vengono effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui all’articolo 17 della l.r. 1/2005 sul piano o programma adottato, fermo restando il termine di sessanta giorni di cui all’articolo 25, comma 2.
7. Ai fini di cui al presente articolo, sono utilizzate le infrastrutture informatiche previste nel programma regionale della società dell’informazione e della conoscenza, di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”), al fine di instaurare relazioni efficaci ed efficienti tra le pubbliche amministrazioni destinatarie della legge regionale e gli altri soggetti coinvolti ed interessati.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Oggetto della legge
Articolo 2 - Finalità generali e principi di tutela ambientale
Articolo 3 - Finalità
Articolo 4 - Definizioni
Articolo 5 - Ambito di applicazione
Articolo 6 - Casi di esclusione
Articolo 7 - Obblighi generali
Articolo 8 - Semplificazione dei procedimenti
Articolo 9 - Partecipazione
Articolo 10 - Raccordo normativo con le leggi regionali in materia di programmazione e di governo del territorio
Articolo 11 - Attribuzione delle competenze
Articolo 12 - Autorità competente
Articolo 13 - Funzioni dellautorità competente
Articolo 14 - Supporto tecnico allautorità competente
Articolo 15 - Funzioni del proponente
Articolo 16 - Funzioni dellautorità procedente
Articolo 17 - Esercizio delle competenze in forma associata
Articolo 18 - Soggetti da consultare
Articolo 19 - Criteri di individuazione degli enti territoriali interessati
Articolo 20 - Criteri di individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale
Articolo 21 - Modalità di svolgimento della VAS
Articolo 22 - Procedura di verifica di assoggettabilità
Articolo 23 - Procedura per la fase preliminare
Articolo 24 - Rapporto ambientale
Articolo 25 - Consultazioni
Articolo 26 - Espressione del parere motivato
Articolo 27 - Conclusione del processo decisionale
Articolo 28 - Informazione sulla decisione
Articolo 29 - Monitoraggio
Articolo 30 - Procedimento di VAS per piani e programmi interregionali
Articolo 31 - Procedimento di VAS per piani e programmi aventi effetti anche sul territorio di altre regioni
Articolo 32 - Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali
Articolo 33 - Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente
Articolo 34 - Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza
Articolo 35 - Coordinamento tra VAS e valutazione integrata di piani e programmi
Articolo 36 - Modifiche alla l.r. 1/2005
Articolo 37 - Disposizioni transitorie
Articolo 38 - Disposizioni attuative
Articolo 39 - Oggetto della disciplina
Articolo 40 - Valutazione previa degli effetti ambientali
Articolo 41 - Definizioni
Articolo 42 - Partecipazione - Raccordo con la l.r. 69/2007
Articolo 43 - Progetti sottoposti alle procedure di cui al titolo III
Articolo 44 - Casi di esclusione
Articolo 45 - Competenze
Articolo 46 - Amministrazioni interessate
Articolo 47 - Strutture operative e supporto tecnico
Articolo 48 - Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità
Articolo 49 - Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità
Articolo 50 - Studio di impatto ambientale
Articolo 51 - Procedura di fase preliminare
Articolo 52 - Avvio della procedura di valutazione
Articolo 53 - Inchiesta pubblica e contraddittorio
Articolo 54 - Modifiche conseguenti alla consultazione
Articolo 55 - Istruttoria interdisciplinare
Articolo 56 - Disposizioni sulla semplificazione del procedimento
Articolo 57 - Pronuncia di compatibilità ambientale
Articolo 58 - Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale
Articolo 59 - Disposizioni sul monitoraggio degli impatti
Articolo 60 - Controlli e sanzioni
Articolo 61 - Esercizio dei poteri sostitutivi
Articolo 62 - Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri
Articolo 63 - Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA
Articolo 64 - Disposizioni transitorie
Articolo 65 - Disposizioni attuative delle procedure
Articolo 66 - Modifica degli allegati
Articolo 67 - Disposizioni per la definizione dei procedimenti
Articolo 68 - Abrogazione
Articolo 69 - Modifiche allarticolo 3 della l.r. 56/2000
Articolo 70 - Modifiche allarticolo 15 della l.r 56/2000
Articolo 71 - Modifiche allarticolo 16 della l.r. 56/2000
Articolo 72 - Passaggio di funzioni in ordine alla valutazione di incidenza
Articolo 73 - Raccordo fra VAS e VIA
Articolo 74 - Strategia regionale di sviluppo sostenibile
Articolo 75 - Informazione al Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare
Articolo 76 - Disposizioni finanziarie
Articolo 77 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi
Allegato 2 - Contenuti del rapporto ambientale
Allegato 3 - Allegato A1 Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della Regione
Allegato 4 - Allegato A2 Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della provincia
Allegato 5 - Allegato A3 Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza del comune
Allegato 6 - Allegato B1 Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Industria energetica ed estrattiva
Allegato 7 - Allegato B2 Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Provincia
Allegato 8 - Allegato B3 Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza del Comune
Allegato 9 - Allegato C Contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA)
Allegato 10 - Allegato D Elementi di verifica per la decisione dellautorità competente sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione